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Il condominio, con problemi di rumori dovuti dalla movida notturna, deve avere l'aiuto dal Comune

Movida notturna. Il Comune non può restare in silenzio di fronte agli esposti dei residenti della zona.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Nulla esclude che l'amministrazione ritenga non sussistenti i presupposti per le misure straordinarie invocate dal condominio ma deve motivare il provvedimento.

Alcuni condomini con istanza rappresentavano al Comune l'intollerabile propagazione di significativi rumori ascrivibili, da un lato, alla diffusione di musica ad alto volume e, dall'altro, alla presenza dei numerosi avventori dei locali medesimi che sostavano rumorosamente sino a tarda notte nell'area circostante il Condominio.

Pertanto, avevano chiesto l'intervento del Comune all'emissione di provvedimenti urgenti ritenuti più opportuni tra quelli previsti dagli articoli 50, comma 5 e 54, commi 4 e 6 del D. Lgs. 267/2000, nonché dall'art. 9 della L. 447/1995. previo conferimento dell'incarico all'ARPA di effettuare le misurazioni e i rilievi volti ad accertare la sussistenza di un fenomeno di inquinamento acustico in prossimità del fabbricato.

Inoltre, era stato richiesto l'intervento del Comune ad adottare un piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della l. 447/1995 e ai sensi dell'alt. 823 c.c., i provvedimenti ritenuti più opportuni per garantire una corretta fruizione della strada e dei marciapiedi adiacenti al fabbricato.

Stop alla movida. I locali devono chiudere alle 23.00

A seguito di istanza, il Commissariato, interessato al riguardo, riferiva che a seguito di sopralluogo gli agenti avevano riscontrato che la zona oggetto dell'esposto era interessata, specie durante il fine settimana e la bella stagione, dalla c.d. movida: i locali della zona erano autorizzati a chiudere alle ore 2.00 ed erano frequentati per lo più da clientela occasionale: di qui, ad avviso del Commissariato, la conclusione che i provvedimenti sollecitati in base al TULPS sarebbero stati inefficaci.

Per contro sarebbe stata più utile, ad avviso dello stesso, un'azione giudiziaria promossa direttamente dal condominio nei confronti dei titolari degli esercizi, come già verificato in altre similari occasioni. Per le ragioni esposte, il Comune dava il proprio diniego alla richiesta dei ricorrenti. Avverso tale decisione, i ricorrenti hanno adito il Tribunale Amministrativo.

Il ragionamento del TAR. Secondo i giudici amministrativi, con riferimento al procedimento diretto a verificare la consistenza delle immissioni acustiche lamentate dai ricorrenti in relazione al quale il Comune aveva richiesto l'intervento dell'Arpa, doveva essere dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, adottando le determinazioni conseguenti, ossia concludendolo con un provvedimento espresso, atteso che, anche in tale caso, risultava trascorso il termine procedimentale decorrente dalla presentazione dell'istanza, spedita all'amministrazione; per contro non sussistevano le condizioni per ordinare al Comune di provvedere in un senso o nell'altro, in quanto i poteri sottesi alle determinazioni inerenti al caso di specie erano ampiamente discrezionali, sul piano tecnico e sul piano amministrativo, sicché dovevano essere esercitati dall'amministrazione comunale.

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Nondimeno, l'oggettiva complessità degli accertamenti da compiere conduceva ad assegnare all'amministrazione il termine di 60 giorni per provvedere.

Dunque, la nota adottala dal Comune, pur esprimendo l'attivazione dell'amministrazione, non integrava delle determinazioni finali rispetto alle istanze proposte dai ricorrenti, in relazione alla sussistenza dei presupposti di adozione di ordinanze contingibili od urgenti, atteso che il riferimento al loro carattere non risolutivo assumeva natura interlocutoria nell'ambito della nota indicata, con la quale l'amministrazione non aveva assunto determinazioni procedimentali, ma aveva dato atto, correttamente, delle iniziative intraprese, anche in relazione all'accertamento dell'intensità delle immissioni sonore, riservandosi espressamente l'adozione di ulteriori provvedimenti.

In tale contesto, secondo i giudici, non poteva essere accolta la deduzione difensiva comunale laddove sosteneva che l'amministrazione avrebbe deciso le istanze proposte, con conseguente sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, perché la documentazione in atti attestava l'attivazione del Comune, ma non la conclusione del procedimento aperto.

Dunque, nulla escludeva che l'amministrazione ritenga insussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti sollecitate dai ricorrenti, ma, allora, deve adottare.

Di conseguenza, l'amministrazione non può restare in silenzio di fronte agli esposti dei residenti nella zona dei locali che restano aperti fino a tarda notte.

In conclusione, è stato accolto il ricorso avverso il silenzio del Comune con conseguente obbligo dell'amministrazione di provvedere sulle istanze avanzate dai ricorrenti.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

MOVIDA NOTTURNA

RIFERIMENTI NORMATIVI

50, comma 5 e 54, commi 4 e 6 del D. Lgs. 267/2000, nonché dall'art. 9 della L. 447/1995

PROBLEMA

I residenti con istanza a seguiti di propagazione di significativi rumori ascrivibili alla diffusione di musica ad alto volume di un locale, avevano chiesto l'intervento del Comune.

LA SOLUZIONE

Il giudice accoglie il ricorso evidenziando che il Comune che non aveva ottemperato alla sua parte ottenendo dall'agenzia regionale di protezione ambientale nuovi rilievi fonometrici per verificare se nell'area venivano rispettati i valori-limite per le immissioni sonore.

LA MASSIMA

Il condominio con problemi di rumori dovuti dalla movida notturna deve avere l'aiuto dal Comune. L'amministrazione non può restare in silenzio di fronte agli esposti dei residenti nella zona dei locali che restano aperti fino alle due del mattino: ha sessanta giorni per completare l'iter con un provvedimento espresso dopo le misurazioni dell'Arpa sulle immissioni sonore nell'area.

Tar Lombardia, sez. I, 16 settembre 2019, n. 1979

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