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Compensazione giudiziale tra debito condominiale e credito del condomino moroso per un danno non patrimoniale subito: è possibile?

Il Tribunale di Palermo ha chiarito se è possibile o meno la compensazione giudiziale tra un debito per oneri condominiale non pagati e debito opposto non liquido.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità.

In particolare tale norma precisa che la compensazione legale può verificarsi solo tra due debiti che abbiano per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che siano egualmente liquidi ed esigibili.

La compensazione giudiziale è ammessa esclusivamente allorquando il credito opposto in compensazione, pur non liquido, sia, ad ogni modo, di facile e pronta liquidazione.

È possibile la compensazione giudiziale tra un debito condominiale ed un credito del condomino opponente per un danno non patrimoniale subito?

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Palermo nella sentenza n. 691/2023.

Compensazione giudiziale tra debito condominiale e credito del condomino opponente per un danno non patrimoniale subito. Fatto e decisione

Un condominio chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino moroso; quest'ultimo si opponeva e chiedeva la compensazione (giudiziale) delle somme ingiunte per danni materiali subiti all'appartamento di sua proprietà, a causa dell'inadempimento del condominio, che per diversi anni, aveva omesso di provvedere all'eliminazione delle infiltrazioni dai lastrici solari, che danneggiavano il proprio immobile e per il danno non patrimoniale che ne era derivato.

La situazione patrimoniale condominiale: aspetti qualitativi e quantitativi

Previa determinazione delle somme dovute a titolo di danni materiali e non patrimoniali, il Tribunale ha accolto domanda riconvenzionale di compensazione proposta dall'opponente.

Considerazioni conclusive

Il secondo comma dell'art. 1234 c.c. sancisce che se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione (giudiziale) per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Si tenga conto che soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale di determinarne l'ammontare.

In altre parole il secondo comma dell'art. 1234 c.c. si limita a consentire al giudice di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo.

L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 c.c., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza (a meno che essa a prima vista pretestuosa e infondata) impedisce la compensazione giudiziale (Trib. Roma 1 marzo 2019 n. 4620).

Nel caso esaminato il credito opposto del condomino è risultato evidente, ma trattandosi di danno morale è stato determinato equitativamente dal giudice, non potendo essere quantificato nel suo preciso ammontare.

Il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento (Cass. civ., Sez. VI, 17/11/2020, n. 26051).

L'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve però essere oggettiva (cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova).

Sentenza
Scarica Trib. Palermo 14 febbraio 2023 n. 691
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