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Decreto ingiuntivo contro il condominio e non i singoli condomini morosi

La corretta interpretazione dell'art. 63 disp. att. cod. civ. non esclude l'obbligo di pagamento in capo all'intero condominio.
Avv. Maria Monteleone 

La società appaltatrice che ha effettuato lavori a favore del condominio può agire giudizialmente contro quest'ultimo per il pagamento delle fatture. Il decreto ingiuntivo è legittimo e fondato anche se emesso nei confronti dell'intero condominio e non direttamente nei confronti dei condomini morosi.

Tutti i condomini sono, infatti, tenuti al pagamento del debito condominiale; il creditore è legittimato ad agire contro i singoli condomini che siano in ritardo con i pagamenti, ma ricade sul condominio l'onere di indicare i condomini morosi.

È quanto ha precisato Il Tribunale di Civitavecchia, con la recente sentenza n. 400/2023 del 14 aprile 2023, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal condominio.

Decreto ingiuntivo per lavori condominiali: onere della prova

Il Tribunale ha innanzitutto ricordato come, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente spetta l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.

In tema di obbligazioni contrattuali, come nel caso del pagamento del corrispettivo di appalto, spetta al creditore opposto la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto e dall'adempimento della prestazione.

Sul punto, il giudice ha richiamato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (cfr. ex multis Cass. civ. n. 5915 del 11/03/2011).

Nel caso di specie, al di là delle fatture, l'esistenza del contratto di appalto e delle relative varianti (mediante la commissione di opere extra-contratto) non era stata contestata dal condominio ed era stata comunque documentata dalla società creditrice mediante la produzione in giudizio della scrittura denominata "Contratto di Appalto" e delle successive comunicazioni relative all'esecuzione di lavori extra-contratto, approvate dal Condominio che le aveva di volta in volta sottoscritte "per Accettazione".

Neppure l'esecuzione delle opere era stata contestata dal Condominio e, comunque, risultava dal "Certificato di ultimazione dei lavori".

Non vi era, dunque, alcun dubbio sulla prova del credito in capo alla società applatatrice, posto che il condominio non aveva provato alcun fatto estintivo o modificativo di tale diritto.

Decreto ingiuntivo per lavori condominiali: contro il condominio o i condomini morosi?

Nel caso esaminato dal Tribunale di Civitavecchia, il Condominio aveva contestato il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la società appaltatrice avrebbe dovuto chiedere il pagamento direttamente ai condomini morosi, in virtù di una clausola del contratto di appalto secondo cui "La società accetta di sollevare il Condominio dal recupero di eventuali somme a debito applicando l'art. 63 delle Disposizioni al Codice Civile 2° comma, recuperando direttamente dai condomini morosi le somme dovute".

Ebbene, secondo il Tribunale, tale eccezione è priva di fondamento in quanto la clausola citata non è volta ad escludere l'obbligo di pagamento in capo al Condominio, bensì a stabilire che, "in caso di inadempimento del Condominio all'obbligo di pagamento del prezzo in ragione della indisponibilità delle relative somme, la società appaltatrice potrà rivolgersi direttamente ai condomini morosi, in tal modo esonerando il Condominio dalla attività di recupero di eventuali somme a debito".

In sentenza si legge, infatti, che il richiamato art. 63 disp. att. c.c. "limita a prevedere la facoltà dei creditori del Condominio di pretendere il pagamento del dovuto nei confronti dei singoli condomini, purché l'azione sia rivolta in primis contro i condomini morosi rispetto al pagamento degli oneri condominiali".

Qualora il Condominio avesse voluto avvalersi di una sorta di beneficium excussionis in virtù della clausola in esame, avrebbe dovuto indicare (e dimostrare) la sussistenza di condomini morosi, cosa che invece non ha fatto nel corso del giudizio.

Sentenza
Scarica Trib. Civitavecchia 14 aprile 2023 n. 400
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