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Dati dei morosi: a chi domandarli?

Comunicazione del nominativo dei condòmini morosi: chi è tenuto ad ottemperare all'obbligo? L'elenco dei morosi deve essere aggiornato?
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

Secondo la legge, i creditori hanno il diritto di ottenere i nominativi dei singoli condòmini che si sono resi morosi. L'ordinamento giuridico, dunque, ha deciso di sacrificare il diritto alla privacy a quello del creditore di conoscere l'identità dei singoli soggetti che non hanno onorato il proprio debito. Chi deve adempiere all'obbligo di comunicazione di detti nomi?

Secondo la Corte d'Appello di Palermo (sentenza n. 1766 del 28 novembre 2020), l'obbligo, previsto dall'art. 63 delle disposizioni attuative del codice civile, di comunicare ai creditori non soddisfatti l'elenco dei debitori morosi, è posto a carico dell'amministratore non in proprio, ma come organo amministrativo e di gestione del condominio; con la conseguenza che è quest'ultimo il soggetto ultimo al quale l'obbligo di consegnare i documenti va riferito, trattandosi di incombenza legata all'adempimento di obbligazioni condominiali.

Vediamo più nel dettaglio il caso sottoposto alla Corte siciliana e la soluzione fornita.

Dati dei condòmini morosi: il caso

L'appello alla Corte palermitana ha preso le mosse da un giudizio di primo grado instaurato ex art. 702-bis c.p.c. dal creditore di un condominio.

Il ricorrente chiedeva al tribunale adito di ordinare al resistente l'immediata consegna dell'anagrafe condominiale, le carature millesimali, il riparto tra i condòmini delle somme dovute e l'elenco dei condomini morosi, con obbligo di indicare il conto corrente bancario condominiale e le giacenze, e ciò allo scopo di consentire di recuperare il credito, nel limite dovuto da ciascun condomino, in base al titolo esecutivo costituito da sentenza.

Ritualmente costituitosi, il condominio eccepiva, tra le altre cose, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la legittimazione incombeva in capo all'amministratore.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e condannava il condominio a comunicare al ricorrente l'anagrafe condominiale, il piano di riparto del credito dedotto in giudizio e sancita dalla sentenza, l'elenco dei condòmini morosi e le relative carature millesimali.

Elenco dei condòmini morosi: l'appello

Avverso la decisione di primo grado proponeva appello il condominio, dolendosi innanzitutto del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, e assumendo che la domanda andava proposta contro l'amministratore condominiale, l'unico vero soggetto obbligato, secondo l'art. 63 disp. att. c.c., a consegnare i documento richiesti dal terzo creditore.

Nel merito, il condominio appellante riteneva ingiusta la sentenza laddove ordinava di comunicare al ricorrente il piano di riparto del credito, l'anagrafe condominiale, l'elenco dei condomini morosi e le relative carature millesimali.

Secondo il condominio, poiché è debitore condominiale solo colui che riveste tale qualità al momento del sorgere dell'obbligazione, il creditore deve agire solo nei confronti di chi era condomino all'epoca del sorgere dell'obbligazione.

Quest'ultima nasce nel momento in cui vengono approvati i lavori il cui omesso pagamento ha poi generato il credito. Nel caso di specie, il condominio aveva già ottemperato all'obbligo di comunicare l'elenco dei morosi, aggiornato però alla data in cui i lavori erano stati approvati (nel 2001).

L'amministratore deve comunicare solo i nominativi che risultano morosi rispetto allo specifico credito vantato

La decisione: chi deve comunicare il nominativo dei morosi?

La Corte d'Appello di Palermo rigetta entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli infondati.

Secondo la Corte palermitana, l'obbligo, previsto dall'art. 63 delle disposizioni attuative del codice civile, di comunicare ai creditori non soddisfatti l'elenco dei condòmini morosi, è posto a carico dell'amministratore non in proprio, ma come organo amministrativo e di gestione del condominio; con la conseguenza che è quest'ultimo il soggetto ultimo al quale l'obbligo di consegnare i documenti va riferito, trattandosi di incombenza legata all'adempimento di obbligazioni condominiali.

Vediamo più nel dettaglio il caso sottoposto alla Corte siciliana e la soluzione fornita.

Per quanto riguarda il secondo motivo d'appello, quello secondo cui il condominio dovrebbe trasmettere l'elenco dei morosi aggiornato all'epoca in cui è sorto il credito (che coincide con l'epoca di approvazione dei lavori), la Corte d'Appello di Palermo sostiene che non vi è motivo di precludere alla creditrice la possibilità di conseguire l'elenco dei morosi attuali, anche allo scopo di vagliare i nominativi e incrociare i dati della lista dei morosi pregressi con gli altri dati, nulla impedendo, poi, ai singoli condòmini eventualmente citati in regresso dalla condomina solvente, di opporre il principio giurisprudenziale prima evocato.

Richiesta dei nomi dei condòmini morosi e mancata risposta dell'amministratore: chi chiamare in giudizio?

Obbligo di comunicare l'elenco dei morosi al creditore: su chi incombe?

La sentenza della corte siciliana in commento si pone nel solco di costante giurisprudenza di merito (ex multis, Tribunale di Massa, sentenza del 29.07.2020; Tribunale di Taranto, ordinanza del 30.12.2019; Tribunale di Roma, sentenza n. 10424 del 22.05.2018).

Secondo questo granitico orientamento, è il condominio, e per esso il suo amministratore, ad avere l'obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali.

In relazione alla domanda proposta dal terzo creditore volta a conoscere i nominativi dei condòmini morosi, legittimato passivo non è dunque l'amministratore personalmente bensì il condominio.

In pratica, il creditore che vorrà ottenere il nominativo dei condòmini morosi per soddisfarsi su di essi dovrà proporre ricorso (ex art. 702-bis c.p.c.) direttamente nei confronti del condominio il quale, se soccombente, ottempererà all'ordine del giudice mediante il suo legale rappresentante, cioè l'amministratore.

Sentenza
Scarica App. Palermo 28 novembre 2020 n. 1766
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