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Nullità della delibera non rilevabile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

La nullità della delibera condominiale non può essere eccepita in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rendendo necessario un autonomo ricorso per annullarla e tutelarsi da eventuali richieste di pagamento.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 
15 Feb, 2021

Tra i principali contrasti che sorgono in ambito condominiale ci sono, indubbiamente, quelli legati al pagamento delle quote condominiali. In moltissimi casi, infatti, nascono dei dissidi sull'ammontare dovuto e sul fondamento della pretesa.

Potrebbe, ad esempio, accadere che il proprietario di turno contesti la delibera con la quale, secondo il suo parere, gli sono stati attribuiti degli oneri in maniera del tutto arbitraria. In tal caso, però, sulla base del deliberato che ha approvato la spesa, il condominio potrebbe ottenere un decreto ingiuntivo a carico del soggetto moroso.

In una circostanza come questa, per far caducare ogni domanda infondata, il debitore dovrebbe fare opposizione al decreto. Tuttavia, se le contestazioni dell'opponente si dovessero basare sull'eventuale nullità della delibera, questi potrebbe eccepire l'invalidità dell'assemblea in questa sede?

A questo domanda ha appena risposto il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1225 del 25 gennaio 2021. Lo ha fatto seguendo il solco di un orientamento comune espresso, anche, in alcune decisioni della Suprema Corte di Cassazione, non senza, però rilevare la posizione contraria di altre sezioni del Palazzaccio.

Addirittura, sull'argomento in esame, si è in attesa di una decisione a Sezioni Unite, invocata da una recente ordinanza (Cass. civ. ord. n. 24476/2019).

Non mi resta, pertanto, che iniziare dal caso concreto.

Opposizione a decreto ingiuntivo fondato su delibera nulla: il caso concreto

Lo schema degli eventi che ha preceduto la lite giudiziaria in esame è molto frequente. C'era stata una delibera riguardo alcuni oneri condominiali e un condòmino non aveva accettato di pagare quanto emerso dall'approvazione della spesa.

Ne era derivato un decreto ingiuntivo al quale era stata proposta opposizione dinanzi al Giudice di pace. Questi non aveva accolto l'opposizione ed aveva confermato il decreto.

Il caso, quindi, passava all'attenzione del Tribunale di Roma, poiché l'opponente, incassato il rigetto, proponeva appello basandosi su un'eccezione principale: il decreto ingiuntivo, di cui si invocava la revoca, era fondato su una delibera nulla. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare la nullità dell'assemblea ex officio.

Secondo l'appellante, quindi, non era importante che il deliberato non era stato impugnato in separata sede.

Il Tribunale di Roma non ha accolto la tesi avanzata dall'appellante. Ha infatti escluso che il primo giudice potesse verificare, ex officio, la nullità o meno dell'approvazione assembleare della spesa su cui si basava il richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere valutata incidentalmente la nullità della delibera assembleare.

Per questi motivi, l'appello è stato respinto.

Quote condominiali, azione di recupero e impugnazione assemblea: la legge

Per commentare il caso oggetto della sentenza in esame, è opportuno focalizzare il dettato normativo di riferimento.

Pertanto, è bene ricordare che «Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo (Art. 63 co. 1 disp. att. cod. civ.)».

Nel contempo, a proposito degli eventuali vizi presenti nel deliberato che ha approvato ed attribuito una spesa condominiale, il codice civile prevede che «Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti (Art. 1137 co. 2 cod. civ.)».

Ricapitolando, quindi, il condòmino che vede attribuirsi dall'assemblea una spesa non dovuta, deve impugnare il deliberato. Se annullabile, deve agire entro trenta giorni. Se nullo, non è vincolato a tale termine decadenziale. In caso contrario, infatti, sarebbe esposto al procedimento d'ingiunzione.

A questo punto, resta da capire se in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il condòmino in questione potrebbe o meno sollevare l'eccezione di nullità dell'assemblea per ottenere la revoca del provvedimento.

In altri termini, non è chiaro se il proprietario moroso, in alternativa ad un'impugnazione diretta ed autonoma della delibera, possa attendere l'ingiunzione per eccepire la nullità della stessa.

La nullità della delibera non è rilevabile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

Secondo l'orientamento giurisprudenziale a cui aderisce la sentenza del Tribunale di Roma, la nullità della delibera condominiale, su cui si fonda un'ingiunzione, non può essere rilevata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo «Nel senso che ogni forma di invalidità della delibera sarebbe sottratta alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, Cass. 9 agosto 2019, n. 21240; Cass. 28 marzo 2019, n. 8685; Cass. 23 febbraio 2017, n. 4672; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3354».

Si può fare valere l'invalidità della delibera nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo?

Per il Giudice capitolino, pertanto, «Le delibere sono vincolanti ed efficaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1137 c.c. Pertanto il condomino è obbligato a corrispondere la quota di spesa risultante dalle delibere medesime perché le delibere costituiscono idoneo titolo fondante il credito potendo solo l'annullamento o la declaratoria di nullità delle stesse, a seguito di ricorso ex art.1137 c.c., far cessare tale obbligo… Laddove il partecipante debitore, rimosse dapprima le delibere, riterrà di avere pagato più volte lo stesso debito o di essere creditore ben potrà agire separatamente per la ripetizione o per il conseguimento del dovuto con autonoma azione (Cass. SSUU 4421/07 e Cass.19519/05)».

In sintesi, secondo questo orientamento giurisprudenziale, il condòmino che si ritiene, ingiustamente, aggravato di una spesa illegittima e fondata su un deliberato annullabile o nullo, ha il potere/dovere di impugnarla e renderla inefficace con un procedimento autonomo.

Tale azione è, altresì, essenziale per non restare esposti all'azione di recupero del condominio, per sospendere l'efficacia di un ipotetico decreto ingiuntivo e per ripetere l'eventuale indebito versato sulla base del deliberato nullo.

Siamo, comunque, in attesa di chiarimenti dalla Cassazione a Sezioni Unite, come richiesto dalla stessa Corte a sezione semplice (Cass. civ. ord. n. 24476/2019).

Sentenza
Scarica Trib. Roma 25 gennaio 2021 n. 1225
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