Il discrimine tra spesa individuale e spesa condominiale non sempre è chiaro. La questione può portare a litigi tra condòmini e financo a controversie giudiziarie. Chi paga la parcella dell'avvocato che ha sollecitato il condòmino moroso? Chi paga i costi della corrispondenza tra il condòmino e la compagine?
Non sempre a questi interrogativi è possibile dare una soluzione univoca, molto dipende dal contesto che ha portato a quelle attività ed ai relativi costi. Nel caso delle targhette citofoniche identificative dell'occupante di una specifica unità immobiliare, fortunatamente, siamo in grado di fornire una risposta chiara.
Della questione ci occupiamo per dare risposta al quesito, che riportiamo qui di seguito, formulatoci da un nostro lettore.
Targhette nomi citofono: il quesito
"Buonasera redazione di Condominioweb! Vi spiego il mio caso, spero possiate dissipare i miei dubbi. Lo scorso anno, in sede di approvazione del preventivo annuale di gestione, l'assemblea deliberò il rifacimento dell'impianto citofonico comune.
Nella riunione ordinaria di quest'anno nella quale andremo a discutere del consuntivo dell'anno passato, tra le spese in esame v'è anche quella per il suddetto intervento.
Esaminando il rendiconto che c'ha mandato l'amministratore mi sono reso conto che c'è una voce in più, ossia quella relativa alle targhette; in effetti per una questione di uniformità, si decise informalmente di farle realizzare da chi stava installando l'impianto.
Il problema non è il costo, che mi pare equo, ma la sua suddivisione tra tutti noi. In pratica l'amministratore ha suddiviso il costo per la targhetta in base ai millesimi di proprietà. Io, che ho una delle quote millesimali maggiori, mi trovo a pagare quasi tre targhette. Non mi sembra giusto. Che ne pensate?"
Il nostro lettore ha ragione, il criterio di suddivisione di quella spesa è errato. Qui di seguito vedremo per quale ragione, non prima di una premessa di ordine generale
Targhette nomi citofono, tra proprietà comune ed individuale
Una precisazione prima di entrare nel merito della questione è fondamentale. L'impianto citofonico è un impianto comune. Le spese per gli interventi di manutenzione degli impianti comuni devono essere suddivise, salvo diversa convenzione, tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà (art. 1123, primo comma, c.c.).
Non sono mancate opinioni ed anche prese di posizione giurisprudenziale che, invece, hanno finito per affermare che siccome i condòmini usufruiscono in egual misura dell'impianto di citofono, allora la spesa va ripartita in egual misura tra tutti quanti.
Ad avviso di chi scrive si tratta di una presa di posizione errata in quanto non tiene conto del fatto che il principio base di suddivisione dei costi in materia condominiale è quello indicato dall'art. 1123, primo comma, c.c. (millesimi di proprietà) che può essere derogato da un accordo tra tutti i condòmini, oppure che cede il passo a criteri differenti nel caso di utilizzo differenziato tra i condòmini (art. 1123, secondo comma, c.c.).
D'altronde, anche dei servigi resi dall'amministratore i condòmini beneficiano in egual misura, eppure raramente si sente affermare che questa voce di spesa debba essere ripartita, per legge, in parti uguali.
Targhette nomi citofono: perché la spesa riguarda il singolo condòmino?
Svolta questa doverosa premessa utile a inquadrare l'intervento, la sua natura e quindi il criterio di ripartizione - ad avviso dello scrivente - applicabile, torniamo alla vicenda delle targhette citofoniche.
La loro unica funzione è quella di consentire d'individuare il tasto di riferimento della persona che vive/utilizza una determinata unità immobiliare. Per quanto, come c'è stato riferito, ragioni di uniformità estetica abbiano portato i condòmini a commissionare la loro realizzazione all'installatore dell'impianto, non v'è ragione per considerare le stesse d'utilità comune.
In effetti, per dirla ancor più semplicemente, che affianco ad un tasto ci sia o non ci sia il nome di Tizio, all'altro condomino Caio non importa. Ciò che importa a tutti e che le targhette siano installate al posto giusto.
Il loro costo, quindi, dev'essere sostenuto da ciascun condomino per proprio conto ed il nostro lettore potrà chiedere all'amministratore di emendare quella ripartizione, così come è bene che lo faccia l'assemblea pronunciandosi appositamente in merito.
Tale ragionamento sembra trovare riscontro anche in un pronunciamento reso dalla Corte di Cassazione in materia di spese individuali e condominiali. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno avuto modo di affermare che "gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all'amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c., purché sia concretamente valutata la natura dell'attività resa al singolo condomino e la conseguente addebitabilità individuale o meno ad esso dei relativi costi" (Cass. 10 maggio 2019 n. 12573).
Come dire: la targhetta riguarda una persona non tutto il condominio, quindi il fine della spesa è individuale e non collettivo.