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Morosità e recupero crediti, legittima la richiesta di decreto contro il condominio

In un fabbricato, la parziarietà dell'obbligazione assunta nei confronti di un creditore non impedisce a questi di ricorrere contro il condominio.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

Si sa che un contratto vincola le parti e che la regola vale anche se uno dei contraenti è un condominio.

Per questa ragione, se viene affidato l'appalto per la realizzazione di alcuni lavori ad una ditta e questa li esegue ritualmente, è naturale che la stessa abbia diritto al pagamento del corrispettivo pattuito.

Nonostante ciò, può accadere che il condomino sia, inaccettabilmente, in ritardo nei versamenti. In tale circostanza, l'impresa avrebbe la facoltà di depositare un ricorso per ingiunzione a carico della parte debitrice. Si tratta, infatti, del rimedio giudiziale più veloce per recuperare, forzatamente, le somme corrispondenti alla prestazione eseguita.

È, in effetti, quanto è accaduto nella vicenda oggetto del procedimento culminato con la sentenza n. 652 emessa dal Tribunale di Lamezia il 9 dicembre del 2020. In tale procedimento, infatti, è stata affrontata la problematica appena accennata ed è stato chiarito se, in caso di morosità ad un contratto di appalto, è facoltà dell'appaltatore quella di richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo a carico del condominio.

Vediamo, pertanto, le ragioni di diritto che hanno legittimato la decisione de quo, non prima, però, di aver focalizzato i fatti che l'hanno determinata e le circostanze che hanno caratterizzato il procedimento.

Morosità e recupero crediti, legittima la richiesta di decreto contro il condominio: il caso

Essendo stato parzialmente disatteso un contratto di appalto per alcuni lavori eseguiti all'interno di un fabbricato sito in provincia di Catanzaro, l'impresa appaltatrice aveva richiesto ed ottenuto a carico del condominio inadempiente un decreto ingiuntivo.

Quest'ultimo aveva, quindi, proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme fondandolo su alcune particolari argomentazioni.

In primis, era eccepita la nullità del decreto, poiché era stato concesso sulla base di una semplice fattura e sugli estratti autentici delle scritture contabili. Secondo l'opponente, si trattava, infatti, di elementi che non potevano certo giustificare il titolo emesso, non essendo sufficienti a dimostrare l'an e il quantum della pretesa.

In secondo luogo, inoltre, dato il particolare periodo, erano evidenziate le difficoltà economiche in cui versavano i condòmini e, segnatamente, la morosità di uno di essi. Nello specifico si trattava del comune in cui era sito l'edificio che era uno dei proprietari principali del fabbricato nonché il maggior debitore delle quote arretrate.

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In particolare, in merito a quest'ultimo aspetto, si eccepiva l'inammissibilità della domanda «in considerazione del fatto che la creditrice avrebbe omesso di chiedere all'amministratore il prospetto dei pagamenti dei singoli condomini al fine di escutere quelli morosi, nel rispetto del dettato dell'art. 63 disp att. c.c.».

L'impresa creditrice, ritualmente costituitasi, si difendeva contestando le argomentazioni avverse e limitandosi al deposito del contratto di appalto per dimostrare la fondatezza della propria domanda.

Al termine, quindi, di una semplice fase istruttoria, il giudice calabrese rigettava l'opposizione condannando il condominio soccombente all'integrale pagamento delle spese giudiziali.

Morosità in condominio e decreto ingiuntivo.

I creditori del condominio hanno il diritto di conoscere i nominativi dei proprietari morosi. Si tratta, altresì, di un'informazione essenziale, visto che devono principalmente agire nei loro riguardi, prima di rivolgersi a quelli in regola con i pagamenti.

Questi precetti sono descritti nelle disposizioni di attuazione del codice civile dove si legge che «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Preventiva escussione dei condomini morosi e parziarietà dell'obbligazione

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini (art. 63, co. 1-2 disp. att. cod. civ.)».

Ebbene, vista la parziarietà dell'obbligazione condominiale, la disposizione appena citata impedisce ai creditori di ottenere un titolo giudiziale per l'intero nei confronti del condominio oppure no?

Morosità: il creditore può chiedere un decreto ingiuntivo contro il condominio

Secondo il Tribunale di Lamezia Terme, la natura parziaria del debito assunto dai proprietari di un fabbricato nei riguardi di un ipotetico creditore non preclude a questi di ricorrere per ingiunzione contro il condominio invece che nei riguardi dei singoli condòmini.

Il giudice calabrese lo afferma in quel passaggio della sentenza in cui si legge che «la natura parziaria dell'obbligazione, alla luce delle nuove disposizioni codicistiche, non esclude che il creditore possa evocare in giudizio, alternativamente, i singoli condomini morosi oppure il Condominio in persona dell'amministratore pro tempore, conseguendo, in tal modo, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito (Cass. Civ. n. 27363/2018).

Ne consegue che l'impresa opposta aveva pieno titolo a richiedere il pagamento della somma al Condominio, per cui anche sotto tale profilo, l'opposizione deve ritenersi infondata».

Per tale ragione, l'opponente non avrebbe potuto legittimamente invocare la revoca del decreto, ma avrebbe potuto farlo soltanto dimostrando di aver già pagato i corrispettivi previsti dal contratto di appalto in contestazione. Non essendo, però, emerso tale elemento, il rigetto dell'opposizione è stato inevitabile.

Sentenza
Scarica Trib. Lamezia 9 dicembre 2020 n. 652
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