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Morosità in condominio e recupero del credito. Le telefonante insistenti al debitore possono integrare una molestia

Il recupero crediti non giustifica le telefonate insistenti e continue nei confronti del debitore.
Redazione Condominioweb.com 

La morosità in condominio e il recupero del credito. Il problema del recupero crediti nei condomini e, in particolare, nei confronti dei proprietari che non vogliono pagare gli oneri all'amministratore è forse una delle principali questioni condominiali.

Le contestazioni vengono sollevate tanto nei confronti dell'amministratore (spesso additato come responsabile della situazione debitoria, per via dell'inerzia nell'attività di recupero crediti), tanto nei confronti di chi utilizza (a volte strumentalmente) il ricatto dell'omissione dei pagamenti per ottenere benefici di altri tipi (per esempio, la revisione delle tabelle millesimali, il consenso a utilizzare alcune aree comuni per scopi privati, ecc.).

Con la riforma del condominio, l'amministratore ha l'obbligo di attivarsi per la riscossione dei crediti non riscossi, senza dover prima chiedere l'autorizzazione all'assemblea.

Quest'obbligo dell'amministratore scatta entro 6 mesi entro dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.

Se non lo fa, egli è passibile di azione di responsabilità ed eventuale risarcimento del danno, oltre ovviamente alla revoca. L'amministrazione condominiale può affidarsi all'operato di agenzie per il recupero crediti in modo da agevolare in modo sensibile la riscossione di quanto dovuto da parte dei condomini non paganti.

Le molestie della società di recupero credito. In una particolare vicenda in cui un utente, dopo l'interruzione del contratto di fornitura di un servizio, aveva ricevuto, per quasi due mesi, circa di dieci telefonate al giorno di diversi incaricati della società di recupero crediti dell'imputato, per ottenere il saldo delle fatture inevase al momento della cessazione dell'accordo di somministrazione.

In proposito, i giudici hanno ritenuto che tali condotte integrino la petulanza richiesta dall'art. 660 c.p.

In particolare, secondo la Cassazione, Il recupero crediti non giustifica le telefonante insistenti al debitore.

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Infatti questa condotta integra una vera e propria molestia, quando la condotta degli agenti alla riscossione è insistente e causa un motivo di stress.

Difatti, le telefonate insistenti, spesso anche in orari poco consoni, provocano un vero e proprio stato di ansia al debitore, turbando il normale svolgimento della sua vita privata e lavorativa.

Dunque, la condotta della società di riscossione integrava a pieno titolo l'articolo 660 del Codice Penale, pertanto l'agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende e al risarcimento danni, per un totale di 3.000 euro.

Inoltre, la Corte ha individuato la condotta come una policy aziendale volta al recupero dei crediti e, di conseguenza, non ha applicato l'esclusione di punibilità per "tenuità del fatto", prevista dall'articolo 131 bis del Codice Civile (Cass. pen., n. 29292 del 4 luglio 2019).

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