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legale

Termini di prescrizione recupero crediti condominiali

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Vorrei cortesemente un'informazione relativa ad un dubbio inerente l'interruzione dei termini di prescrizione per inoltrare una messa in mora ad un condomino. Nella fattispecie devo recuperare dei crediti relativi a più bilanci approvati. Grazie

La legge prevede la prescrizione quinquennale per la rate condominiali, ovvero per i pagamenti dovuti a scadenza. Qualunque richiesta di versamento della somma durante questo periodo, però, sospende la prescrizione, in quanto, come stabilisce l'art. 2943 del Codice civile "La prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore". Quindi finchè le somme dovute e non pagate sono annualmente riportate in bilancio come morosità, di fatto la prescrizione non scatta.

In pratica qualsiasi attività dell'amministratore tesa al recupero del credito è idonea ad interrompere i tempi di prescrizione e farli ripartire da zero. Ad esempio, il bilancio annuale spedito per raccomandata e con l'evidenza del singolo debito condominiale è più che sufficiente a tal fine.

secondo me per interrompere la prescrizione serve un atto di messa in mora del debito ,non credo che sia sufficiente rimettere a bilancio il debito pregresso .

La legge prevede la prescrizione quinquennale per la rate condominiali, ovvero per i pagamenti dovuti a scadenza. Qualunque richiesta di versamento della somma durante questo periodo, però, sospende la prescrizione, in quanto, come stabilisce l'art. 2943 del Codice civile "La prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore". Quindi finchè le somme dovute e non pagate sono annualmente riportate in bilancio come morosità, di fatto la prescrizione non scatta. (iusletter.com10 settembre 2012)

https://www.condominioweb.com/prescrizione-dei-crediti-condominiali-la-situazione-dincertezze-e-le-pronunce-giurisprudenziali.253

Grazie. Pertanto, i sei mesi dalla chiusura del bilancio riguardano solo l'amministratore? Il legale può agire con una lettera di messa in mora prima e con ricorso per decreto ingiuntivo dopo.

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