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marco.giordano.73

Art. 9 della legge 392/78

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Buonasera.

La legge 392/78 stabilisce, nell'art. 9, che il tempo di prescrizione è due anni. Il testo cita precisamente quanto segue:

"Il diritto al pagamento degli oneri accessori della locazione si prescrive nel termine di due anni. La fissazione di un più breve termine di prescrizione è giustificata dall’esigenza di contenere le relative contestazioni in un lasso temporale ragionevolmente breve.

La data della decorrenza della prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori posti (per legge o per contratto) a carico dei conduttori, deve essere individuata in relazione a quella di chiusura della gestione annuale dei servizi accessori, secondo la cadenza con cui questa in concreto si svolge nell’àmbito del rapporto di locazione, e non può tenersi conto delle eventuali norme che dispongano l’approvazione dei consuntivi in epoca successiva a quella di chiusura della gestione annuale, le quali non sono idonee ad incidere sul rapporto privatistico di locazione dal quale nasce il credito per gli oneri accessori".

 

La mia domanda è: cosa si intende per "data di decorrenza della prescrizione biennale che deve essere individuata in relazione a quella di chiusura della gestione annuale dei servizi accessori, secondo la cadenza con cui questa in concreto si svolge nell'ambito del rapporto diu locazione?

 

Grazie mille.

Art.9. (Oneri accessori). Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonchè alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1/b). La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi

 

Questo è l'articolo 9.

Dove si parla di prescrizione?

 

In tal caso non deve dire che " La legge 392/78 stabilisce, nell'art. 9, che il tempo di prescrizione è due anni. Il testo cita precisamente quanto segue:"

bensì far riferimento all'art. 2947 c.c. in tema di prescrizione breve.

 

Grazie della precisazione da chi evidentemente ne sa più di me per fortuna, anche se la mia domanda specifica era un’altra posta in fondo al mio messaggio. 

Per rispondere alla tua domanda, la data decorre dalla data di chiusura esercizio, riferita ai bilanci condominiali, generalmente il 31/12 di ogni anno, a prescindere se il bilancio sia stato approvato o meno, perchè comunque il rapporto tra locatore e conduttore è privato.

Buongiorno. 

Quindi, tanto per fare un esempio, se io dovessi richiedere le spese sostenute non dovute al mio locatore in data odierna, potrei farlo, ma solo quelle del 2016 e 2017?

 

Grazie.

ciao

 

a contratto vigente, l'art. 9 della L. 392/78 è chiaro.    Hai diritto di ottenere il pagamento delle spese entro 60 dalla richiesta, e lui ha il diritto di vedere i criteri di addebito e i giustificativi

Ciao. 

E quindi la retroattività di due anni non esiste? Si può richiedere tutti gli n anni precedenti di spese sostenute non dovute?

 

Grazie. 

ciao

 

ripeto, a contratto vigente, per me è così e potrebbe essere eventualmente solo quinquennale. 

Buongiorno.

Quindi, in definitiva, in base alla legge 392/78, in riferimento all'art. 2934 c.c. posso richiedere le spese sostenute non spettanti, retroattive fino a max 2 anni, ergo 2 bilanci?

 

Grazie mille a tutti per la vostra utilità.

marco.giordano.73 dice:

Buongiorno.

Quindi, in definitiva, in base alla legge 392/78, in riferimento all'art. 2934 c.c. posso richiedere le spese sostenute non spettanti, retroattive fino a max 2 anni, ergo 2 bilanci?

 

Grazie mille a tutti per la vostra utilità.

ciao

 

ripeto.  A contratto di locazione ancora in corso, sono 5 anni, trattandosi di oneri accessori che vanno pagati entro 60 gg. dalla richiesta.

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