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Parziarietà o solidarietà dell'obbligazione del singolo comproprietario?

Per il condominio i comproprietari sono una cosa sola.
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 

Ancora una volta, il Tribunale di Roma è stato chiamato a pronunciarsi sulla natura dell'obbligazione del singolo comproprietario dell'immobile rispetto agli oneri condominiali, evidentemente ancora oggi oggetto di discussione.

Parziarietà o solidarietà dell'obbligazione del singolo comproprietario? La risposta, oramai è univoca: per il condominio, infatti, i comproprietari sono una cosa sola.

Il principio è stato recentemente ribadito dalla sentenza N. 14342/19, pubblicata dalla quinta sezione civile del Tribunale di Roma, pronunciatosi sull'appello proposto da un condominio romano, avverso una sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma, avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due comproprietari di un immobile, con cui veniva loro ingiunto, in solido, di pagare gli oneri condominiali.

Il Condominio proponeva appello alla luce della ritenuta ingiusta decisione con cui il Giudice di Pace aveva ritenuto debitore solo uno dei due comproprietari, ritenendo l'obbligazione relativa al pagamento degli oneri condominiali, parziaria e non solidale.

Va detto, infatti, che gli appellati risultavano essere comproprietari, pro indiviso e nella misura del 50% per ciascuno, dell'appartamento posto all'interno dello stabile condominiale.

Condominio e solidarietà: è necessario intervenire quanto prima

Ma cos'è la solidarietà. L'Art. 1292 cod. civ. fornisce la nozione della solidarietà: " L'obbligazione è in solido quando più debitori, sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori ".

Prima di ripercorrere l'orientamento giurisprudenziale in merito, vale la pena ricordare che il codice civile, all'art. 1294, sancisce che i condebitori sono obbligati in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma, del 8 luglio 2019, n. 14342
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