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Anche i crediti condominiali possono essere tutelati con l'esercizio della revocatoria ordinaria

La dismissione di un bene immobile è di per sé lesivo della garanzia patrimoniale, essendo il ricavato della vendita più difficilmente aggredibile dai creditori.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

L'azione revocatoria ordinaria. Azione del creditore diretta a far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti con cui il debitore dispone del proprio patrimonio, diminuendone la consistenza in misura tale da vanificare in tutto o in parte la possibilità di pieno soddisfacimento delle ragioni del creditore, nella eventualità di un'esecuzione forzata.

Per esperire l'azione revocatoria l'atto di disposizione deve concretizzare l'eventus damni, arrecare cioè un effettivo pregiudizio alle ragioni del creditore.

Per l'esercizio dell'azione revocatoria è necessaria altresì la scientia damni (la consapevolezza di pregiudicare, con l'atto di disposizione, l'interesse del creditore), in ogni caso da parte del debitore e anche da parte del terzo in caso di acquisto a titolo oneroso con atto posteriore al sorgere del credito e il consilium fraudis (il proponimento doloso del debitore e del terzo di pregiudicare il soddisfacimento dell'interesse del creditore).

La vicenda. Il Condominio adita il tribunale di Roma, esponendo di esser creditrice della società X per il pagamento delle quote condominiali relative all'esecuzione di lavori allo stabile comune; che la pretesa era stata azionata in un autonomo giudizio, non ancora definito, e che nel frattempo la società debitrice aveva ceduto taluni immobili alla società Y, ponendo a rischio il soddisfacimento della pretesa.

Per tali motivi, il condominio ha chiesto di revocare il rogito di vendita concluso ai sensi dell'art. 2901 c.c.Le convenute hanno resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.

In corso di casa è intervenuta Sempronia, che ha parimenti chiesto di dichiarare l'inefficacia della vendita, dichiarandosi titolare di taluni crediti verso la società X - azionati in un separato giudizio - in virtù degli obblighi nascenti da un contratto preliminare. In primo grado, il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia della vendita.

Nel successivo grado di giudizio, l'appello dalle società soccombenti, è stato dichiarato inammissibile. Avverso tale decisione, le società hanno proposto ricorso in cassazione.

Impignorabilità del diritto di abitazione e recupero crediti in condominio

Motivi di ricorso. Le ricorrenti, tra le varie censure, hanno contestato la violazione dell'alt. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la sentenza dichiarato erroneamente inammissibile l'appello sebbene la ricorrente avesse sottoposto all'esame del giudice di secondo grado, con censure specifiche ed argomentate, due distinte questioni: la mancanza di eventus damni e l'insussistenza della prova di un credito liquido ed esigibile, profili su cui la sentenza non avrebbe pronunciato.

Il ragionamento della Cassazione. La Corte ha giudicato legittima la decisione di inammissibilità dell'appello, in quanto le ricorrenti avrebbero dovuto esporre con la dovuta analiticità, il contenuto del gravame ed argomentare le ragioni di critica, non potendosi limitare ad elencare - in modo del tutto sintetico - le questioni sollevate in secondo grado.

Quindi, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura. Dunque, era valida la tesi del Tribunale secondo cui la cessione era stata perfezionata allorquando erano già sorti i crediti vantati dalle resistenti, e che quindi, ai fini della revocatoria, non erano necessari né il consiliumfraudis, né la partecipazione o la conoscenza dell'Intento fraudolento del cedente, ma la mera scientia damni (consapevolezza).

Difatti, secondo il ragionamento del primo giudice, la dismissione di un bene immobile è di per sé lesivo della garanzia patrimoniale, essendo il ricavato della vendita più difficilmente aggredibile dai creditori.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è stato respinto. Per l'effetto, è stata confermata l'azione revocatoria.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

MOROSITÀ - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

RIFERIMENTI NORMATIVI

2901 c.c.

PROBLEMA

Il giudizio riguardava la vendita di un immobile da parte di uno dei condòmini, Il quale, però, aveva una forte esposizione debitoria con il condominio stesso.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, la dismissione di un bene immobile è di per sé lesivo della garanzia patrimoniale, essendo il ricavato della vendita più difficilmente aggredibile dai creditori.

LA MASSIMA

Per l'esercizio dell'azione da parte del condominio, non sarebbe necessario la partecipazione o la conoscenza dell'intento fraudolento ma la semplice consapevolezza della frode. Cass. civ., sez. VI, ord. 9 agosto 2019, n. 21257

In caso di pignoramento dell'immobile a chi spetta pagare le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria?

Sentenza
Scarica Cass. civ. sez. VI ord. 9 agosto 2019 n. 21257
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