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Tutela del patrimonio condominiale in caso di esecuzione: un nuovo scenario in tema di pignorabilità del conto corrente condominiale

Pignorabilità del conto corrente condominiale.
Avv. Gianluca Ludovici - Foro di Rieti 

Un'importante recente pronuncia giurisprudenziale del Tribunale di Teramo, resa in composizione collegiale all'esito di un giudizio di reclamo avverso il provvedimento di sospensione di una procedura esecutiva presso terzi intrapresa da una società fornitrice ai danni di un Condominio, ha delineato un nuovo scenario in tema di pignorabilità del conto corrente condominiale in caso di sostanziale imputabilità del debito ad uno o più condomini morosi [1].

Si tratta dell'Ordinanza del Tribunale del capoluogo abruzzese pronunciata in data 18.04.2019 che è intervenuta a ridefinire una tematica particolarmente sentita, oltre che sul piano processuale civile, anche e soprattutto sul piano del diritto sostanziale e che riguarda i rapporti di debito-credito in ambito condominiale, ritenendo inammissibili, in contrasto con un prevalente orientamento giurisprudenziale, tutti i pignoramenti (o meglio, tutte le azioni esecutive) che i creditori del condominio intraprendano nei confronti dell'ente di gestione e, quindi, anche nei confronti del patrimonio dei condomini virtuosi in regola con i pagamenti.

Il Tribunale teramano, nella sua composizione più autorevole, infatti, ha testualmente affermato che: "La norma contenuta nell'art. 63 Disp. Att. c.c. deve essere interpretata nel senso che, qualora vi sia un condomino moroso, il creditore (qualunque sia la somma per cui va creditore) debba sempre preliminarmente agire nei confronti del condomino moroso, anche nell'ipotesi in cui vi siano somme accreditate sul conto corrente condominiale.

Del resto, se il creditore potesse agire direttamente nei confronti del conto corrente condominiale, senza preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, risulterebbe svuotata dal di dentro la ratio della norma, il cui obiettivo è proprio quello di fare in modo che, qualora vi siano condomini morosi, debba essere tutelato ogni cespite patrimoniale riferibile ai condomini in regola con i pagamenti.

Dalle osservazioni in punto di diritto svolte sopra deriva che il creditore non può sottoporre a pignoramento le somme accreditate sul conto corrente intestato direttamente al condominio senza aver preliminarmente agito, verso il condomino moroso, non rilevando l'entità della morosità (se sia inferiore o maggiore rispetto al credito)" [2].

Pignorabilità del conto corrente condominiale: recenti sviluppi giurisprudenziali

Nel caso di specie, una società fornitrice del Condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultimo poiché non era stato integralmente pagato il proprio compenso; ricevuta la notifica del detto titolo esecutivo l'amministratore del Condominio provvedeva a contattare i condòmini rimasti morosi, i quali, eccezion fatta per un solo condòmino, provvedevano ad eseguire il pagamento delle singole quote di spettanza.

A seguito di richiesta avanzata dalla società creditrice all'amministratore dell'edificio in condominio in questione, quest'ultimo correttamente ai sensi dell'art. 63, comma II disp. att. c.c. provvedeva a comunicare al procuratore della creditrice il nominativo dell'unico condòmino moroso, nonché l'importo dovuto da tale soggetto in forza delle quote millesimali di spettanza.

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Sentenza
Scarica Ordinanza Trib.Civ. Teramo 18.04.2019
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