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Richiesta estratti conto corrente condominiale: come fare?

Conto corrente condominiale, quando i condòmini devono rivolgere la richiesta di estratto conto all'amministratore? Quando posso chiederlo direttamente alla banca?
Avv. Alessandro Gallucci - Foro di Lecce 

Estratto conto del conto corrente condominiale, ovverossia documento attestante il credito del condominio verso l'istituto di credito, nonché le operazioni eseguite in relazione a quel contratto.

Quali sono le regole che i condòmini devono seguire nella richiesta riguardante l'estratto conto del conto corrente condominiale?

A chi i condòmini possono rivolgere la loro istanza?

Quando considerare la richiesta inevasa?

Rispondere a questi quesiti vuol dire avere chiara la questione del diritto di accesso alla documentazione inerente al conto corrente condominiale, sapendo a chi si possa domandare che cosa.

Conto corrente condominiale

Il settimo comma dell'art. 1129 c.c. stabilisce:

  • l'obbligo di apertura di un conto corrente condominiale da parte dell'amministratore di condominio;
  • l'obbligo di utilizzazione da parte dell'amministratore condominiale del suddetto conto;
  • le modalità di utilizzazione del conto corrente condominiale.

In particolare rispetto a questo ultimo aspetto la norma, non senza creare problemi applicativi concreti, stabilisce che è obbligo dell'amministratore quello di far transitare tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, su uno specifico conto corrente (postale o bancario è indifferente), intestato al condominio, e conseguentemente quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio.

Si badi: gli obblighi inerenti ad apertura ed utilizzazione del conto corrente riguardano l'amministratore. Ciò vuol dire che:

  • in un condominio senza amministratore non c'è obbligo di accendere un rapporto di conto corrente condominiale:
  • i condòmini non sono tenuti a versare direttamente sul conto corrente condominiale, nemmeno in caso di lavori di manutenzione straordinaria, salvo il caso generale di divieto d'uso dei contanti (per pagamenti sopra € 3.000,00) previsto dalla legge.

Estratto conto del conto corrente condominiale, alcune riflessioni

Documentazione periodica conto corrente condominiale

L'istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente, solitamente comunica la rendicontazione periodica del suddetto rapporto.

La comunicazione, salvo messa a disposizione per il tramite del servizio home banking, è fatta con la periodicità concordata al momento dell'accensione del conto, ovvero quella successivamente variata, presso il domicilio del condominio, quasi sempre coincidente con quello dell'amministratore.

Richiesta documentazione periodica conto corrente condominiale

In questo contesto, trattandosi di informazioni d'interesse comune, la legge prevede una possibilità mediata di richiesta della rendicontazione periodica. Mediata per i condòmini, che per ottenere copia dei documenti in esame devono avanzare richiesta all'amministratore.

In tal senso è chiaro il periodo finale del settimo comma dell'art. 1129 c.c., a mente del quale «ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».

Ove, come accennato, la rendicontazione sia inviata all'amministratore periodicamente, come stabilito per contratto, la richiesta del condòmino si sostanzierà in una richiesta all'amministratore di avere copia della rendicontazione bancaria, cioè senza necessità che quest'ultimo si rivolga a sua volta all'ente creditizio presso il quale è acceso il conto corrente condominiale.

Le conseguenze della mala gestio del conto corrente condominiale

È bene che la richiesta sia presentata in forma scritta e che si sia firma di ricezione dell'amministratore o di un suo addetto: consegna a mani controfirmata, dunque, o raccomandata con avviso di ricevimento.

Documentazione periodica conto corrente condominiale e arbitro bancario finanziario

Entro quanto tempo l'amministratore deve dare risposta alla richiesta avanzata dal condòmino? La legge non lo dice, ma è opinione comune che la risposta debba essere rapida, avendo come parametro di raffronto di tale rapidità la normale gestione del condominio nell'ambito della gestione complessiva dello studio dell'amministratore.

Come ha osservato la Corte di Cassazione, infatti, se è diritto dei condòmini quello di prendere visione dei registri e dei documenti che li riguardano, l'esercizio di tale potere di vigilanza ed di controllo non devono risolversi in un intralcio all'attività dell'amministratore, e non devono essere contrari al principio della correttezza, fermo restando che dell'attività di vigilanza ed di controllo i condomini si addossino i costi (Cass. n. 15159/2001).

Per quanto riguarda i costi, come abbiamo visto leggendo l'art. 1129, settimo comma, c.c., l'input giurisprudenziale è stato accolto in ambito legislativo.

E se l'amministratore non risponde. Ipotizziamo che il condòmino gli abbia chiesto copia dell'estratto conto del conto corrente condominiale e che passato un mese non abbia avuto risposta. Cosa può fare il condomino?

Secondo l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) può chiederlo direttamente alla banca. Come specificato sul proprio sito istituzionale, l'ABF è un'istituzione volta a risolvere in via alternativa a quella giudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Proprio rispetto ad un caso riguardante un diniego di accesso al conto corrente condominiale, rivolto da una banca ad un condòmino che l'aveva chiesto direttamente ad essa e non all'amministratore, l'Arbitro Bancario Finanziario ha avuto modo di affermare che la disciplina di cui all'art. 1129, settimo comma, c.c. non prescrive in capo al condomino l'obbligo di esclusiva richiesta della rendicontazione periodica del conto condominiale all'amministratore, quale unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, la preventiva richiesta all'amministratore stesso, con possibilità d'istanza diretta presso l'istituto creditizio, laddove questi non dia riscontro alla richiesta (ABF dec. n. 8817/2015. Cfr., anche, dec. n. 691/2015 decisione n. 7960 del 16 settembre 2016).

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