Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
115549 utenti
Registrati
chiudi
Inviaci un quesito

Estratto del conto corrente condominiale tramite l'amministratore, ma non solo

Ecco quando la banca non può negare l'accesso all'estratto conto.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di diritto ad ottenere la copia dell'estratto conto del conto corrente condominiale, il fatto che l'art. 1129 c.c. specifichi che la si possa ottenere dalla banca per il tramite dell'amministratore, non vuol dire che si possa ottenerlo esclusivamente per mezzo del mandatario.

Questa, in breve sintesi, la conclusione cui è giunto l'Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Roma – con la decisione n. 7960 del 16 settembre 2016.

Si tratta di una significativa svolta rispetto alle prime decisioni assunte dalla medesima Autorità sempre in materia di esercizio del diritto di accesso alla documentazione periodica da parte della clientela di un istituto di credito.

Come si è arrivati a questa decisione?

Il caso: una condomina chiedeva ripetutamente copia dell'estratto conto del conto corrente condominiale all'amministratore del condominio.

Poiché quest'ultimo non consegnava quanto richiesto, la stessa condomina rivolgeva la richiesta alla banca, la quale rispondeva che nulla era a lei dovuto, in quanto la consegna della documentazione poteva avvenire solamente ove fosse state richiesta dell'amministratore.

Da qui il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

L'ABF è un'Autorità istituita ai sensi dell'art. 128-bis del Testo unico bancario e volta a risolvere in via stragiudiziale le controversie tra gli istituti di credito e la clientela.

In sede di ricorso, la condomina ribadiva il suo diritto ad ottenere quanto richiesto, infruttuosamente, all'amministratore, mentre la banca ribadiva che, ai sensi dell'art. 1129, settimo comma, c.c., tale richiesta potesse essere avanzata solamente dall'amministratore.

L'istituto di credito fondava la propria presa di posizione oltre che sul dato letterale della norma appena citata, anche su precedenti decisioni dell'ABF che avevano effettivamente stabilito in tal senso.

Ricordiamo che ai sensi del testé citato settimo comma: “ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.

Il Collegio di Roma, deputato a risolvere la controversia, ha deciso diversamente rispetto ai propri precedenti (decisioni tra l'altro assunte dallo stesso Collegio capitolino).

Perché questo cambio di posizione? Si legge nel testo della decisione che per quanto sia chiaro il contenuto dell'art. 1129, settimo comma, c.c., esso non può essere letto senza essere calato nel contesto di riferimento comunque rappresentato dalle norme dettate dal testo unico bancario.

In questo contesto, specifica il collegio, “una interpretazione sistematica porta ad escludere che “per il tramite dell'amministratore” possa significare “solo attraverso l'amministratore”, posto che, in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l'altro, l'implicita abrogazione, per i condomini, del loro diritto di accesso, ex art. 119, IV c.

TUB, alla documentazione stessa, senza considerare che tale norma, ancorché anteriore alla riforma del condominio, ha carattere speciale ed è destinata a prevalere e ad essere applicata.

Ne consegue, quindi che la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all'amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all'amministratore stesso” (così, dec. 8817/2015. Cfr., anche, dec. 691/2015)” (ABF decisione n. 7960 del 16 settembre 2016).

In definitiva: a fronte del perdurante, ripetuto e documentato inadempimento dell'amministratore rispetto alle richieste del condomino aventi ad oggetto la documentazione periodica inerente il conto corrente condominiale, l'istituto di credito non può negare l'accesso agli atti al singolo condomino.

Una decisione, questa, che va indubbiamente nel senso di garantire una maggiora trasparenza nella gestione del condominio, laddove l'amministratore resti inerte difronte alle richieste dei suoi mandanti.

Scarica ABF Decisione N. 7960 del 16 settembre 2016
Commenta la notizia, interagisci...
Biagio
Biagio 30-12-2016 17:58:18

Buona sera , in primis occorre che ci sia un diniego del mandatario dopo di tale di richiesta? Il primo passaggio e vincolante per il condomino? Si ritorna alle prime due decisioni espresse a vantaggio di noi condomini? Grazie.

rispondi
Roberto
Roberto 30-12-2016 19:21:12

Provate ad andare in banca e poi ne riparliamo.
Minimo ci vuole un'ingiunzione del tribunale!

rispondi
Antonio
Antonio 04-01-2017 15:37:02

Sono anni che cerco di far comprendere che l'unica differenza fra amministratori furbi e amministratori corretti (e veramente innovativi) sta proprio nel fatto di metter a disposizione - periodicamente (mensilmente o trimestralmente) tutta la documentzione contabile. Vale a dire in primis i movimenti del conto (o e/c che dir si voglia)e quindi tutte le fattue e note di addeebito pervenute nel periodo. In modo da permettere - a chi vuole farlo - di controllare sia tutti i pagamenti avventi mediante il c/c; sia quelli ancora da effettuare. Ma altresì di rilevare - in tempo , pressoché reale - chi ha versato le rate (e con quale scadenza) e chi invece non lo ha ancora fatto. In tal modo, partendo da preventivo 8generale e ripartito) si può effettuare una verifica in tempo reale della contabilità del condominio. Io questo lo facevo già una ventina di anni or sono più o meno. Contestualmente all'invio dei bollettini di versamento rate.

rispondi
Antonio
Antonio 04-01-2017 15:43:26

scusandomi per gli errori di battitura (dovuti alla velocità di digitazione) termino il mio commento dicendo che l'invio di e/c e copie fatture/note lo effettuavo ai delegati/consiglieri. I quali, a loro volta, li mettevano a disposizione agli altri condòmini richiedenti. Adesso che non amministro più (per mia scelta e per motivi familiari) sono uno dei componenti del consiglio di condominio. L'attuale amministratore, mediante stipula di un contratto di gestione col condominio (ho redatto io stesso il documento con la supervisione degli altri consiglieri) l'amministratore è tenuto ad inviare mensilmente l'e/c conto e tutte le copie delle fatture e note. Del resto con Internet ed e-mail, questo non rappresenta più un problema. E non c'è bisogno di fare copie cartacee. i tratta solamente di non farsi intrappolare da certi luoghi comuni. Come la privacy; che in ambito condominiale non può e non deve essere strumentalizzata.

rispondi
Elisa
Elisa 06-01-2017 10:20:44

L'invio delle fatture e dell'estratto conto mensilmente mi sembra eccessivo. Il mandato che si attribuisce ad un amministratore deve essere basato sulla fiducia e se per qualche motivo viene a mancare la legge ci permette, oggi, di assumere i provvedimenti necessari contro chi ci amministra in malo modo.

rispondi
Antonio
Antonio 06-01-2017 16:17:51

"Cara" Elisa, è inutile girarci attorno. Non ci si deve assolutamente spaventare di fronte al fatto di dover essere veramente innovativi e trasparenti. Pur rimanendo professionali e corretti. Quindi trasmettere (con e-mail) copie fatture pervenute/pagate e non unitamente ai movimenti del c/c non è uno scandalo., Né tantomeno un reato. Bisogna avere il coraggio di farlo. Altrimenti non si riuscirà mai a guadagnarsi veramente la fiducia dei propri amministrati. A parole tutti (gli amministratori) dicono d essere corretti em di meritarsi la fiducia. Ma da quanto si legge nei cari siti specializzati e sui principali quotidiani (Sole24Ore in primis; ma non solo), si constata che non c'è tutta quella correttezza e professionalità. Le situazioni di conflittualità servono solamente ad avvantaggiare quegli amministratori furbi e scorretti. Che con i loro comportamenti vivacchiano e fanno alla fine lavorare solamente gli avvocati.

rispondi
Antonio
Antonio 06-01-2017 16:20:43

sempre scusandomi per gli errori di battitura in quanto rispondo di getto scrivendo velocemente.
Tutto quanto si legge rientra solamente nel novero della protesta e della lamentela da parte degli amministrati.
Qualcuno ha mai, letto post di contentezza dei propri amministratori?

rispondi
Leviathan
Leviathan 07-06-2017 08:47:35

Norma come al solito burocratica e demenziale: no, la banca fa bene a rifiutare poichè viola colpletamente la legge sulla Privacy. Il TUB pur essendo legge speciale, non è una legge aldisotra del codice civile in vigore, poiche L'arbitrato non ha carattere legislativo, Può dare un parere. Altrimenti tutti possono farsi leggi. Inoltre la violazione della Privacy nasce dal fatto che "estranei" pagano spesso per altri, es. soci di società, figli parenti che non fanno parte della compagine, quindi "estranei". Deve passare obbligatoriamente dall'amministratore che oscurerà prima i nominativi degli "estranei", quindi va preparato l'estratto conto e firmato dall'amministratore "in Fede". Se questo ostacola, bastava andare da un avvocato, e non far fare leggine nuove. Inoltre il cavillo dell'Arbitrato sembra molto ma molto fumoso, sibillino, e risolvibile con altri cavilli a contrario.

rispondi
Antonio
Antonio 07-06-2017 10:12:10

Demenziale è colui che non vuole capire che rifugiarsi dietro alla cosiddetta privacy (che per la materia condominiale praticamente non può e non deve esistere)comporta solamente battibecchi e litigi inutili. Che non fanno progredire certi amministratori - che dalla confusione e dalla pesudo-riservatezza hanno solo da guadagnarci - e lasciano sempre più perplessi e amareggiati coloro che invece reclamano trasparenza. Il cavillo lo creano le menti ottuse. Estratto conto sempre inviato dall'amministratore unitamente alle copie delle fatture ricevute pagate. Tutti devono poter controllare. Altrimenti c'è puzza di imbroglio.

rispondi
Biagio
Biagio 07-06-2017 10:45:03

Buongiorno,nei vari corsi di aggiornamento dovrebbero insegnare oltre a tener un limpido comportamento anche nei confronti dei condomini anche a non abusare. Inoltre fino a quando questi soggetti non saranno sanzionati monetariamente fortemente dalle competenti Autorità, il loro comportamento sarà sempre più ostativo. I condomini devono imparare a collaborare di più e a non lasciare nulla per irrisorio.

rispondi
Biagio
Biagio 25-05-2020 12:31:37

La procedura riguarda anche per le poste?

rispondi
Annulla

  1. in evidenza

Dello stesso argomento