In tema di diritto ad ottenere la copia dell'estratto conto del conto corrente condominiale, il fatto che l'art. 1129 c.c. specifichi che la si possa ottenere dalla banca per il tramite dell'amministratore, non vuol dire che si possa ottenerlo esclusivamente per mezzo del mandatario.
Questa, in breve sintesi, la conclusione cui è giunto l'Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Roma – con la decisione n. 7960 del 16 settembre 2016.
Si tratta di una significativa svolta rispetto alle prime decisioni assunte dalla medesima Autorità sempre in materia di esercizio del diritto di accesso alla documentazione periodica da parte della clientela di un istituto di credito.
Come si è arrivati a questa decisione?
Il caso: una condomina chiedeva ripetutamente copia dell'estratto conto del conto corrente condominiale all'amministratore del condominio.
Poiché quest'ultimo non consegnava quanto richiesto, la stessa condomina rivolgeva la richiesta alla banca, la quale rispondeva che nulla era a lei dovuto, in quanto la consegna della documentazione poteva avvenire solamente ove fosse state richiesta dell'amministratore.
Da qui il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
L'ABF è un'Autorità istituita ai sensi dell'art. 128-bis del Testo unico bancario e volta a risolvere in via stragiudiziale le controversie tra gli istituti di credito e la clientela.
In sede di ricorso, la condomina ribadiva il suo diritto ad ottenere quanto richiesto, infruttuosamente, all'amministratore, mentre la banca ribadiva che, ai sensi dell'art. 1129, settimo comma, c.c., tale richiesta potesse essere avanzata solamente dall'amministratore.
L'istituto di credito fondava la propria presa di posizione oltre che sul dato letterale della norma appena citata, anche su precedenti decisioni dell'ABF che avevano effettivamente stabilito in tal senso.
Ricordiamo che ai sensi del testé citato settimo comma: “ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.
Il Collegio di Roma, deputato a risolvere la controversia, ha deciso diversamente rispetto ai propri precedenti (decisioni tra l'altro assunte dallo stesso Collegio capitolino).
Perché questo cambio di posizione? Si legge nel testo della decisione che per quanto sia chiaro il contenuto dell'art. 1129, settimo comma, c.c., esso non può essere letto senza essere calato nel contesto di riferimento comunque rappresentato dalle norme dettate dal testo unico bancario.
In questo contesto, specifica il collegio, “una interpretazione sistematica porta ad escludere che “per il tramite dell'amministratore” possa significare “solo attraverso l'amministratore”, posto che, in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l'altro, l'implicita abrogazione, per i condomini, del loro diritto di accesso, ex art. 119, IV c.
TUB, alla documentazione stessa, senza considerare che tale norma, ancorché anteriore alla riforma del condominio, ha carattere speciale ed è destinata a prevalere e ad essere applicata.
Ne consegue, quindi che la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all'amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all'amministratore stesso” (così, dec. 8817/2015. Cfr., anche, dec. 691/2015)” (ABF decisione n. 7960 del 16 settembre 2016).
In definitiva: a fronte del perdurante, ripetuto e documentato inadempimento dell'amministratore rispetto alle richieste del condomino aventi ad oggetto la documentazione periodica inerente il conto corrente condominiale, l'istituto di credito non può negare l'accesso agli atti al singolo condomino.
Una decisione, questa, che va indubbiamente nel senso di garantire una maggiora trasparenza nella gestione del condominio, laddove l'amministratore resti inerte difronte alle richieste dei suoi mandanti.
- Il condomino ha accesso al conto corrente condominiale direttamente in banca
- Riservatezza dati sul conto corrente condominiale