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Quando è possibile chiudere il conto corrente condominiale?

Conto corrente condominiale. Utilizzo e decisioni in merito alla sua chiusura. Quando la si può decidere legittimamente?
Avv. Alessandro Gallucci 

Il conto corrente condominiale è un rapporto contrattuale tra la banca ed il condominio che l'amministratore in carica è tenuto ad utilizzare.

Come prescrive l'art. 1129 del codice civile, ove il condominio non sia fornito di conto corrente, l'amministratore ne deve aprire uno; quando, invece, già esiste, il mandatario è obbligato ad utilizzarlo.

Un breve focus sul conto corrente condominiale. Da non perdere....

Che vuol dire utilizzare il conto corrente condominiale?

Il settimo comma dell'art. 1129 c.c. specifica che su di esso devono essere versate da parte dell'amministratore tutte le somme a qualsiasi titolo ricevute dai condòmini o da terzi, ovvero a qualsiasi titolo erogate per conto della compagine.

Tutte le movimentazioni economiche riguardanti il condominio devono lasciare traccia sul conto corrente condominiale. La realtà ci dice che le cose non sempre vanno in questo modo, ma questo è un altro discorso.

Andiamo adesso a valutare se e quando sia possibile chiudere il conto corrente condominiale e conseguentemente, quali siano i costi e la suddivisione degli stessi.

Chiusura del conto corrente condominiale per rimozione della figura dell'amministratore

Un fatto che va tenuto in considerazione quando si parla di conto corrente condominiale è che la sua esistenza è obbligatoria se esiste la figura dell'amministratore.

L'accensione del conto corrente, infatti, è obbligo dell'amministratore. Ciò vuol dire che se il condominio non si dota della figura dell'amministratore - che rammentiamo è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto (art. 1129, primo comma, c.c.) - allora nessuno dei condòmini sarà obbligato ad aprire un conto corrente.

E se l'assemblea di condominio, per mancanza di obbligatorietà decide di non affidare più incarichi di amministrazione condominiale?

Fino alla presenza dell'amministratore la tenuta del conto era obbligatoria, ma dopo l'esistenza del rapporto bancario diviene meramente facoltativa.

In tal caso, evidentemente, l'assemblea potrà deliberarne la chiusura, incaricando il medesimo amministratore rimosso di occuparsi dei relativi adempimenti, oppure dando incarico ad uno dei condòmini di recarsi presso l'istituto di credito.

In termini strettamente pratici, è bene conoscere la prassi dell'istituto di credito interessato dalla chiusura del rapporto per deliberare quanto richiesto ed evitare perdite di tempo e incomprensioni, se non veri e propri contenziosi.

Chiusura del conto corrente condominiale da parte dell'amministratore revocato o cessato dall'incarico

È raro, sebbene non usuale, che gli amministratori revocati dall'incarico provvedano alla chiusura del conto corrente condominiale ed alla consegna al loro successore di un assegno circolare, ovvero del contante prelevato.

Si tratta di un modus operandi che, ad avviso dello scrivente non dovrebbe essere tollerato dagli istituti di credito (il titolare del conto corrente condominiale è il condominio in persona dell'amministratore, non l'amministratore) e che può essere contestato dalla compagine, specie se sono stati applicati dei costi che, in mancanza di chiusura non sarebbero stati applicati.

Ad ogni buon conto, qualora ci si trovasse in questa situazione, l'amministratore subentrante avrebbe, ai sensi del citato art. 1129 c.c., l'obbligo di aprire senza indugio un nuovo conto corrente condominiale, comunicando ai condòmini la variazione, le sue ragioni e le nuove coordinate bancarie per la effettuazione dei versamenti diretti.

Chiusura del conto corrente condominiale per apertura nuovo conto, tra competenza dell'amministratore e dell'assemblea

Nulla quaestio, invece, se la chiusura del conto corrente condominiale sia decisa per l'accensione di un nuovo rapporto presso differente istituto di credito.

Nessun problema, è vero, ma ciò riguarda la possibilità di farlo: qualche dubbio, invece, ce lo si pone sulla legittimazione ad operare in tal senso.

La chiusura del conto corrente e la sua contestuale o successiva apertura di altro rapporto di conto è operazione che può essere eseguita dall'amministratore di propria iniziativa, ovvero questi necessita del preventivo assenso assembleare.

Come sempre in termini strettamente pratici grosso rilievo è assunto dalla procedura richiesta dagli istituti di credito.

Al di là di ciò, un'interpretazione prudente delle norme imporrebbe una deliberazione assembleare di autorizzazione alla chiusura del conto corrente condominiale esistente e contestuale apertura del nuovo rapporto di conto, con chiara indicazione dell'istituto scelto.

Ciò perché essendo i rapporti di conto corrente condominiale dei rapporti contrattuali pluriennali a tempo indeterminato, è bene che sia l'assemblea a decidere se e dove accenderli.

Spese per la chiusura del conto corrente condominiale e loro ripartizione

Ai sensi dell'art. 120-bis del Testo Unico Bancario (d.lgs n. 385/1993), «il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso».

CICR è l'acronimo Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Si badi: l'operazione di chiusura conto non è soggetta a spese, ma la banca ha diritto di trattenere dalle somme tenute presso di essa, quanto le spetta in relazione a competenze già maturate, nonché quanto dovuto in ragione di tasse (es. bolli) per la tenuta del conto fino a quel momento.

Queste spese, salvo diversa convenzione, attenendo ad un servizio comune (quale va considerato quello di tenuta del conto corrente condominiale), devono essere suddivise tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà (art. 1123, primo comma, c.c.).

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