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Il portatore di handicap può richiedere i danni al Comune che rilascia sanatoria e permesso di agibilità su un immobile con barriere architettoniche?

La Cassazione affronta ancora una volta il complesso tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

La legge n. 67/2006 intende disporre per le persone con disabilità, di cui all'art. 3 della legge n. 104/1992, una particolare tutela giurisdizionale (in parte analoga a quella già accordata ai disabili vittime di discriminazioni nel contesto lavorativo dal d.lgs. n.216/2003, che ha recepito la direttiva 2000/78/CE) per tutte quelle situazioni in cui il disabile risulti destinatario di trattamenti discriminatori al di fuori di un rapporto di lavoro.

La legge sancisce, con norme dalla portata immediatamente precettiva, divieti di discriminazione delle persone disabili sia nei rapporti pubblici, sia nei rapporti tra privati, senza alcuna limitazione soggettiva dei destinatari dell'obbligo di non discriminazione (sul tema, cfr. Cass. n.18762/2016; Cass. n. 3691/2020; Cass. n. 3842/2021; Cass. n. 9384/2023).

L'art. 2 della legge n. 67/2006 precisa che ricorre la "discriminazione diretta" quando una persona disabile viene trattata in modo diverso, in diritto o in fatto, rispetto ad un soggetto abile; ricorre la "discriminazione indiretta" quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, apparentemente neutri, mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ai soggetti abili.

Con particolare riferimento alla fattispecie della "discriminazione indiretta" va osservato che l'elencazione delle modalità con cui essa può esplicarsi, contenuta nell'art. 2, non può ritenersi né esaustiva, né tassativa.

Passando ad un esempio concreto si può affermare che costituisce discriminazione indiretta l'omessa predisposizione da parte dell'amministrazione di misure volte a eliminare le barriere architettoniche in un luogo destinato alla frequentazione collettiva, in quanto sebbene possa apparire una condotta neutra, è idonea a incidere, di fatto, nella sfera soggettiva di tutti i portatori di disabilità motoria. A tale proposito merita di essere segnalata una recente sentenza della Cassazione (Cass. civ., sez. II, 15/06/2023, n. 17138).

Il Comune ha una responsabilità indiretta (discriminazione indiretta) se rilascia una sanatoria e un permesso di agibilità su un immobile che presenta barriere architettoniche? Fatto e decisione

Un portatore di handicap grave e invalido civile al 100%, citava in giudizio il Comune, l'impresa costruttrice e l'amministratore del condominio lamentando il compimento da parte di questi di comportamenti discriminatori nei suoi confronti, dal momento che l'edificio in cui viveva insieme alla sorella (in un appartamento acquistato nel 2000) presentava barriere architettoniche tali da impedirgli di godere appieno dell'accessibilità all'immobile. Il Tribunale riteneva i convenuti responsabili per atti discriminatori nei confronti dell'attore.

Per lo stesso giudice l'impresa era responsabile per aver costruito l'edificio con barriere architettoniche e non aver provveduto poi ad eliminarle (come previsto nei contratti d'acquisto dell'appartamento).

Inoltre riteneva responsabile il Comune per avere rilasciato la concessione edilizia in sanatoria prima, ed il permesso di agibilità poi, malgrado l'edificio realizzato dalla società costruttrice non fosse conforme alle prescrizioni di cui alla legge numero 13/1989, così conferendo una veste di apparente legittimità alla condotta omissiva illecita posta in essere dalla suddetta società, favorendone la mancata cessazione e consentendo la protrazione dei suoi effetti lesivi.

Infine il Tribunale riteneva responsabile l'amministratore per avere posto in essere condotte in violazione di doveri che su di lui incombevano in qualità di amministratore del condominio.

Quanto ai pregiudizi da risarcire, il Tribunale li individuò nelle componenti del danno non patrimoniale sintetizzate come "danno morale" e come "danno esistenziale". Tale decisione poi veniva confermata anche dalla Corte d'appello.

Secondo la Cassazione, però, la Corte d'appello, nell'individuare la responsabilità del Comune, è caduta in errore, dal momento che quest'ultimo ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria e il permesso di agibilità soltanto in epoca successiva alla costruzione.

Le novità contenute nella Legge di Bilancio 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

In particolare la Cassazione ha osservato che il comportamento pregiudizievole - la realizzazione e la mancata eliminazione delle barriere architettoniche - non è stato posto in essere dall'ente pubblico mediante l'adozione degli atti amministrativi in questione, intervenuti solo in epoca successiva alla costruzione e solo in parte annullati, mentre non risulta evidenziato lo svantaggio che sarebbe conseguito per il disabile a seguito dello specifico comportamento dell'ente.

Considerazioni conclusive

Non vi è dubbio che si debba considerare priva di giustificazione qualsiasi situazione di svantaggio per i disabili, i quali possono agire in giudizio ogniqualvolta sia loro impedita o limitata l'accessibilità ad un luogo, anche privato, a prescindere dall'esistenza di una norma che qualifichi lo stato di un certo luogo come barriera architettonica (Cass. civ., sez. III, 13/02/2020, n. 3691).

Così il Comune che non rimuove le barriere architettoniche è tenuto a risarcire i danni al disabile.

La sentenza in commento ha chiarito, però, che il Comune non ha una responsabilità indiretta (discriminazione indiretta) se rilascia una sanatoria e un permesso di agibilità su un immobile che presenta barriere architettoniche di accesso e non si accerta di verificare poi la messa a norma dell'edificio.

In ogni caso il soggetto discriminato che si ritenga danneggiato può chiedere al giudice il risarcimento del danno anche non patrimoniale e può chiedere che il giudice adotti ogni provvedimento idoneo secondo le circostanze a rimuovere gli effetti della discriminazione.

Sentenza
Scarica Cass. 15 giugno 2023 n. 17138
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