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Il condomino che abbandona la macchina nel suo posto auto o nel box privato deve pagare l'assicurazione?

Dal 28 dicembre 2023 diventano pienamente effettive le norme del decreto legislativo n. 184 del 22/11/2023
Redazione Condominioweb 

È stato pubblicato il Dlgs. 22 novembre 2023, n. 184, Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.290 del 13-12-2023).

Tale provvedimento - che introduce interessanti novità in materia RC auto - nel recepire la Direttiva europea (UE) 2021/2118, si occupa espressamente dei veicoli fermi o parcheggiati in aree private.

In particolare per effetto del nuovo Dlgs. 184/2023 viene modificato l'articolo 122 del Codice delle Assicurazioni. Il nuovo comma 1 bis di detta norma impone l'obbligo di una RC auto a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato (quindi anche in aree private del caseggiato) e dal fatto che sia fermo o in movimento (quindi anche se è fermo in un posto auto privato o in un box di proprietà esclusiva nel condominio).

Attenzione che l'obbligo della copertura assicurativa riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni (come uno spazio privato).

Come prevede il nuovo articolo 122-bis (Deroghe) comma 1,2,3,4, introdotto dal provvedimento in discorso, sono però previste le seguenti deroghe:

  • veicoli formalmente ritirati dalla circolazione (per esempio quelli radiati per demolizione o per esportazione all'estero); quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente, conformemente alla normativa vigente (si pensi ai veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo);
  • i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto (utilizzati ad esempio come deposito o altro perché privi di motore);
  • veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dell'assicurato per effetto di una formale comunicazione alla compagnia assicurativa.

    Infatti, resta il diritto di sospendere la polizza assicurativa, ma per un massimo di dieci mesi. Comunque, almeno dieci giorni prima della scadenza della denza della sospensione, questa può essere prorogata dandone preavviso alla compagnia assicurativa.

Se non si rispetta la nuova normativa le sanzioni sono quelle previste dall'articolo 193 C.d.S. per chi circola senza assicurazione obbligatoria.

Stessa sanzione se il veicolo viene utilizzato "esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni", mentre nel caso di circolazione con un veicolo non idoneo all'uso come mezzo di trasporto oppure con assicurazione sospesa la multa viene adesso aumentata del 50%.

Non sono chiarite le modalità di controllo da parte delle autorità e di applicazione delle eventuali sanzioni.

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