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Cassonetti rifiuti sotto la finestra di un'abitazione: condominio e azienda responsabile della raccolta dei rifiuti pagano al danneggiato una somma rilevante

Uno dei problemi che può riguardare uno o più abitanti di un caseggiato è quello del posizionamento dei cassonetti dei rifiuti.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Nel caso di cassonetti troppo vicini alle finestre ed ai balconi degli appartamenti, i condomini hanno facoltà di far valere le loro ragioni davanti ad un'autorità giudiziaria. A tale proposito merita di essere presa in considerazione una recente decisione del Tribunale di Livorno (sentenza n. 227 del 12 febbraio 2024).

Cassonetti dei rifiuti sotto la finestra di un'abitazione e responsabilità per danni del condominio e dell'azienda responsabile della raccolta dei rifiuti. Fatto e decisione

La condomina di un palazzo citava in giudizio un condominio vicino per sentirlo condannare all'allontanamento di cinque bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti collocati vicino al cortile esterno e sotto la finestra della camera da letto della sua abitazione che si trovava al piano terreno di altro caseggiato.

L'attrice lamentava, che dai detti bidoni provenivano immissioni di cattivi odori e rumori intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c. e riteneva che la tenuta dei bidoni costituisse un atto emulativo ai sensi dell'art. 833 c.c.; di conseguenza pretendeva anche il risarcimento del danno.

Con comparsa depositata, in data 20 giugno 2019, si costituiva in giudizio il condominio convenuto, il quale osservava che, con ordinanza sindacale n.85 del 20 aprile 2018 il Comune aveva istituito la raccolta dei rifiuti con la modalità cd. "porta a porta" nella zona; successivamente il condominio convenuto, tramite l'amministratore, aveva chiesto alla società incaricata della gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed al Comune la creazione di un'isola ecologica o il collocamento dei cassonetti in questione in altro luogo, ricevendo risposta negativa; di conseguenza il convenuto faceva presente che i bidoni erano stati collocati nel luogo previsto dalle autorità competenti e che comunque non sussistevano atti emulativi e immissioni intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c. Il condominio convenuto domandava quindi il rigetto della domanda o in subordine chiedeva l'autorizzazione a chiamare in garanzia la società che gestiva i rifiuti.

Quest'ultima riceveva dal Tribunale un'ordinanza cautelare (in data 12 giugno 2020) con la quale le veniva ordinato di trovare una diversa collocazione per i bidoni della raccolta differenziata, troppo vicini all'abitazione dell'attrice, con obbligo di spostarli ad una distanza di almeno cinque metri; dopo l'ordinanza - che veniva ottemperata - la stessa società che gestiva i rifiuti si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande dell'attrice. Il Tribunale ha dato ragione all'attrice.

Quest'ultima infatti ha prodotto documenti utili per far comprendere al giudicante che i cinque bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti sono stati collocati sotto la finestra dell'attrice sulla base di un accordo tra il condominio convenuto e la società terza chiamata.

Come ha evidenziato il Tribunale proprio detto accordo ha costretto l'attrice a subire insopportabili immissioni di odore e rumore provenienti dall'uso e dalla pulizia dei cassonetti, fenomeni immissivi che hanno disturbato la vita quotidiana e limitato l'uso dell'abitazione dell'attrice, causandole un danno transitorio alla salute di natura psichica nella misura del 6% dell'invalidità per la durata di 500 giorni, senza lasciare postumi permanenti.

Secondo il Tribunale è evidente, quindi, una responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. da parte del condominio convenuto e della terza chiamata, i quali colpevolmente si sono accordati sul posizionamento dei cassonetti, senza tenere conto del possibile danno che le immissioni di rumore e di cattivo odore avrebbero potuto causare a terzi dall'uso e dalla pulizia dei cassonetti stessi, in palese violazione del principio di solidarietà ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. I due colpevoli sono stati condannati a pagare all'attrice circa 27000 € ciascuno.

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Considerazioni conclusive

Nella vicenda esaminata la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. dei soccombenti per i danni subiti dall'attrice deriva dall'uso dei cassonetti, sia da parte del condominio, con il posizionamento dei rifiuti, sia da parte della società di gestione dei rifiuti per la pulizia e rimozione dei rifiuti dai cassonetti.

Naturalmente nell'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, trova applicazione l'articolo 2055 c.c. (Cass. civ., sez. III, 13/05/2021, n. 12957).

La responsabilità deve essere ripartita in parti uguali in quanto la colpa si presume uguale ai sensi dell'art. 2055 c.c., terzo comma.

Ciò premesso, sembra utile osservare che non sono applicabili gli artt. 833 e 844 c.c., in quanto destinati a regolamentare il rapporto tra fondi confinanti o comunque tra fondi.

Non si può negare però che la vicinanza di numerosi cassonetti, capaci di accogliere rifiuti di numerosi condomini, può non solo provocare inevitabili immissioni intollerabili ma anche concretamente incidere sull'igiene dell'area, deprezzando gli appartamenti interessati dal problema.

In tal caso, quindi, il condominio, tramite l'amministratore di condominio, è pienamente legittimato a richiedere lo spostamento dei cassonetti collocati nelle immediate vicinanze degli appartamenti dei condomini, atteso che tali contenitori sono capaci di compromettere la qualità della vita della collettività condominiale.

A conclusione differente si potrebbe arrivare se il Comune avesse previsto la realizzazione di contenitori esterni interrati per la raccolta differenziata che normalmente emergono dal sottosuolo esclusivamente con una torretta alta meno di un metro (attraverso la quale i rifiuti vengono conferiti).

In ogni caso merita di essere evidenziato che la collocazione dei cassonetti ad una distanza inferiore rispetto a quella indicata dal regolamento locale, può determinare una responsabilità a carico della società deputata alla raccolta, qualora, ad esempio, da un incendio del cassonetto possa derivare un danno alle abitazioni private (in genere, è prevista una distanza minima di cinque metri dalle case che scende a tre rispetto agli accessi pedonali e carrabili dei fabbricati).

Infine si ricorda che la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 c.c., sia della società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e proprietaria e custode dei cassonetti, sia del Comune, ente proprietario e custode della strada, per i gravi danni riportati da un motociclista a causa dell'errato posizionamento di un cassonetto (Cass. civ., sez. III, 13/06/2019, n. 15860).

Sentenza
Scarica Trib. Livorno 12 febbraio 2024 n. 227
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