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Immissioni intollerabili: danno non patrimoniale, danno biologico e danno da deprezzamento dell'immobile

Chi è costretto a subire “immissioni” insopportabili, se non nocive, ha il pieno diritto di vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Le immissioni illecite provenienti dall'unità immobiliare di un condomino o da parti o impianti comuni compromettono inevitabilmente il normale svolgimento della vita familiare all'interno dell'abitazione del vicino che può pretendere il ristoro dei pregiudizi subiti e, qualora sia adeguatamente provato, anche il risarcimento delle patologie conseguenti ai fenomeni immissivi illeciti e il danno da deprezzamento dell'immobile

Il risarcimento del danno non patrimoniale

I giudici supremi hanno affermato che coloro che hanno subito le immissioni illecite, indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, possono certamente pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale quando riguarda la lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi (Cassazione civile, sez. VI, 13 Aprile 2022, n. 11930).

Il danno risarcibile (da immissioni) non necessita di una specifica prova. L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili quindi può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita. L'esistenza del danno non patrimoniale può risultare dall'apprezzamento dei concreti e evidenti disagi prodotti in danno dei proprietari degli appartamenti che, a causa delle insopportabili immissioni, possono arrivare a frequenti trasferimenti fuori di casa o ad altri comportamenti anomali collegati alla difficile vivibilità della casa.

A fronte di tali situazioni il danneggiato, fino a quando i pregiudizi derivanti dalle immissioni intollerabili non siano eliminati, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.

In ogni caso nella liquidazione del danno da immissioni, si deve escludere qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c. e, specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, dell'art. 2059 c.c.

Il danno biologico

È possibile che le immissioni illecite procurino una vera e propria malattia. In tale ipotesi, quando cioè le accertate intollerabili immissioni abbiano anche cagionato delle patologie cliniche documentate dalle certificazioni mediche, il danneggiato per ottenere un risarcimento deve dimostrare il nesso tra le immissioni e la malattia riscontrata.

Del resto in sede giudiziale per verificare il nesso di causalità tra le patologie cliniche e la fonte delle immissioni è doverosa una consulenza tecnica.

Così se un condomino che subisce immissioni intollerabili per un difetto dell'ascensore si limita a produrre un certificato medico, a tale documento non può essere attribuita alcuna valenza probatoria, dal momento che la causa della patologia viene riferita dallo stesso condomino e non risulta essere oggetto di alcun accertamento specialistico.

Del resto, come affermato dalla Suprema Corte il danno alla salute, per quanto normalmente si risolva in un peggioramento della qualità della vita, presuppone pur sempre una lesione dell'integrità psicofisica, di cui quel peggioramento è solo la conseguenza, non essendo risarcibile la minore godibilità della vita, ma solo la lesione della salute, costituente il bene giuridicamente tutelato dall'art. 32 Cost. Ne consegue che, in difetto di prova di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, non è configurabile un danno biologico risarcibile" (Cass. civ., sez. II, 13/07/2023, n. 20096).

In altre parole, contrariamente a quanto accade nell'altra ipotesi sopra vista di danno non patrimoniale, che non necessita di prova, essendo desumibile per presunzioni o dalla comune esperienza, in caso di lamentato danno alla salute rinvenibile da immissioni intollerabili, il giudice ha il dovere di disporre una consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare il rapporto di causalità tra i fatti esposti e il lamentato danno alla salute.

Del resto, la consulenza tecnica, che è un mezzo istruttorio, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche.

Di conseguenza neppure la cessazione delle attività moleste fa venir meno l'obbligatorietà di un conforto specialistico, che si impone al fine di verificare se sia possibile, mediante l'esame degli atti e adeguate indagini tecniche e anamnestiche, accertare la veridicità delle ipotesi di danno prospettate da chi agisce in giudizio.

Il deprezzamento dellh2 data-h2>Il deprezzamento dell'immobile

È possibile richiedere il risarcimento del danno patrimoniale da svalutazione dell'appartamento. È necessario però che il danneggiante fornisca elementi utili a quantificare la presunta riduzione del valore dell'immobile, indicando il prezzo di mercato e offrendo prove di carattere comparativo.

In ogni caso si ricorda che il potere di liquidare equitativamente che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza dei danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare (App. Firenze 12 febbraio 2024 n. 301).

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