Una interessante decisione del Tribunale civile di Trani (sentenza n. 576 del 30 marzo 2023) in tema di fuoriuscita degli scarichi condominiali ai danni di un appartamento, ha riconosciuto il danno non patrimoniale dei proprietari di quest'ultimo, sotto forma di danno da immissioni illecite.
La sentenza ribadisce ulteriori principi di diritto, in particolare in tema di legittimazione passiva nel condominio c.d. parziale, e di responsabilità da cose in custodia ex art 2051 c.c. nelle controversie condominiali.
Responsabilità del condominio per fuoriuscita di liquami e danni subiti
I proprietari dell'unità al primo piano di un condominio si sono rivolti al Tribunale a causa dei fenomeni di fuoriuscita di liquami di fogna dal water e da altri punti di scarico dell'impianto idraulico del loro appartamento.
Secondo i proprietari, i fenomeni sarebbero dovuti ad ostruzioni della montante condominiale di scarico, che avrebbe provocato l'invasione del loro appartamento, danneggiando la pavimentazione, il bagno e i mobili.
I danni lamentati dagli attori e richiesti con atto di citazione davanti al competente Tribunale, consistevano nella spesa per la pulizia e la sanificazione dei locali, nel rifacimento del bagno, nelle spese per il trasferimento in altro appartamento durante il tempo in cui l'immobile era inagibile.
Il condominio eccepiva il difetto di legittimazione passiva, ritenendo che il montante fosse di competenza di solo otto condomini.
Ma il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda, rigettando l'eccezione del Condominio.
In merito al lamentato difetto di legittimazione passiva, il Tribunale ha rilevato che nelle "controversie attinenti a cose, impianti, o servizi appartenenti per legge o per titolo soltanto ad alcuni proprietari dei piani o degli appartamenti del condominio (c.d. condominio parziale)
In tema di condominio negli edifici, non sussiste difetto di legittimazione passiva in capo all'amministratore dell'intero condominio, quale unico soggetto fornito, sai sensi dell'art. 1131 c.c., di rappresentanza processuale in ordine a qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, salva, eventualmente la restrizione degli effetti della sentenza, nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati".
In ordine ai fatti descritti dagli attori, la consulenza tecnica d'ufficio ha verificato in giudizio l'effettiva sussistenza del nesso causale tra la fuoriuscita dei liquami e l'occlusione della discendente fognaria condominiale, che attraversa il fabbricato in senso verticale, raccogliendo i reflui delle unità immobiliari sovrastanti l'appartamento attoreo.
I danni subiti sono stati quantificati dal Tribunale, in base alla CTU, in Euro 8.580,53 oltre iva e interessi legali dalla domanda fino al saldo.
È stato altresì riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno conseguente a immissioni illecite, benché non fosse documentato alcun danno biologico.
Per la configurazione del danno da immissioni, scrive il Giudice di Trani, occorre che siano stati lesi "il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane". A fondamento di tale diritto, afferma il Tribunale, vi sono i corrispondenti diritti tutelati dalla Costituzione e l'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Inoltre, prosegue il Giudice, la prova del pregiudizio subito può essere fornita dall'attore anche con presunzioni.
Nel caso di specie il danno è stato ravvisato nel fatto che gli attori hanno dovuto abbandonare per due mesi la loro casa.
La responsabilità del Condominio, è stata inquadrata dal Tribunale nella all'art. 2051 c.c., come responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia. A riguardo la sentenza ha precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. individua "un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa", dunque per la prova della responsabilità è sufficiente la dimostrazione del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha causato il danno. La responsabilità del custode, (in questo caso del Condominio), è esclusa soltanto in caso di prova del caso fortuito. A tale riguardo il Tribunale ha precisato altresì che il caso fortuito è "fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno".
Principi giuridici sul danno non patrimoniale e legittimazione passiva
La sentenza riassume alcuni interessanti principi di diritto. In primo luogo, appare di sicuro interesse il principio espresso in ordine alla legittimazione passiva del Condominio, in caso di c.d. "condominio parziale", cioè nel caso in cui alcuni beni siano comuni solo ad una parte degli appartamenti facenti parte dell'unico corpo di fabbrica.
Nel condominio parziale, scrive il Tribunale di Trani, l'Amministratore resta il soggetto legittimato passivo nella controversia instaurata dai condomini danneggiati, salva poi la restrizione degli effetti della sentenza nei confronti dei soli condomini titolari del bene comune.
Di particolare interesse poi il riconoscimento del danno non patrimoniale da immissioni illecite, che prescinde, secondo il Tribunale, dalla prova documentale dell'esistenza di un danno biologico (v. anche Tribunale ordinario di Milano, ordinanza del 21 febbraio 2023 Immissioni rumorose: occorre provare il danno biologico?).
La sentenza fornisce poi un'accurata definizione del danno da immissioni, all'interno di un inquadramento giuridico che ha come parametro di riferimento i diritti costituzionali e sovranazionali e stabilisce che la prova di tale danno può essere fornita anche con presunzioni.