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Caduta in condominio e danno non patrimoniale

Danno morale e biologico vanno liquidati insieme. Lo ha ricordato una recente decisione del Tribunale di Napoli.
Avv. Caterina Tosatti 

Ai fini del risarcimento del danno morale occorre che il danneggiato prospetti e dimostri la sussistenza di conseguenze ulteriori al danno biologico, ossia l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva, con la conseguenza che deve essere esclusa l'automaticità del ristoro del danno morale, il quale, pertanto, va sempre provato.

Così il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2462 del 28 giugno 2022.

Caduta in condominio e danno non patrimoniale: la pronuncia

Tizia, condòmina, cadeva nell'atrio condominiale mentre, durante la mattina, stava rientrando dopo aver fatto la spesa, a causa della presenza di sostanze detergenti e viscide - questo quanto affermato dalla stessa.

A causa di tale caduta, la condòmina riportava gravi lesioni fisiche, diagnosticate dal Pronto Soccorso dell'ospedale ove veniva portata d'urgenza come «frattura collo chirurgico con distacco di trochite a destra».

Per questo, dopo vari cicli di terapia, Tizia non recuperava la funzionalità, ma rimaneva con postumi invalidanti.

Pertanto, Tizia citava in giudizio il Condominio, il quale, però, rimaneva contumace.

Il Tribunale di Napoli, esperita CTU medico - legale sulla persona della danneggiata, accoglieva la sua domanda pur nei limiti di cui appresso.

Danneggiamento da cose in custodia

Il Tribunale partenopeo richiama gli orientamenti già più volte commentati circa la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. che si ritiene applicabile ai danni occorsi a condòmini e/o terzi a cagione dei beni e servizi condominiali.

Detta responsabilità si fonda innanzitutto sul concetto di custode, ossia di colui che ha tanto la disponibilità materiale (quale governo della cosa) quanto la disponibilità giuridica (quale potere - dovere di intervento) della res (cfr. Cass. Civ., 21 gennaio 2021, n. 1108, secondo cui "... elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa").

Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. è di carattere oggettivo, di conseguenza l'attore è tenuto a dimostrare il rapporto di custodia, la relazione di fatto tra un oggetto e la cosa custodita ed il nesso di causalità tra quest'ultima e l'evento dannoso verificatosi.

Nei confronti del custode opera una presunzione di responsabilità, superabile soltanto mediante la prova liberatoria del caso fortuito (ex multis, Cass. Civ., 18 aprile 2021, n. 11122; Cass. Civ., 01 febbraio 2018, n. 2477), il quale può essere integrato anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, qualora dette condotte si pongano quale impulso autonomo, imprevedibile ed inevitabile nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., 22 novembre 2016; Cass. Civ., 16 maggio 1990, n. 4237).

Caduta sulle scale e prova del danno

Nel caso di specie, tutto quanto sopra viene ritenuto integrato dal Giudice e pertanto la responsabilità viene ravvisata come imputabile al Condominio: infatti, non vi è dubbio che sussista un rapporto di custodia tra l'atrio condominiale ed il Condominio cui il medesimo appartiene.

Inoltre, la dinamica del sinistro è stata confermata, in corso di causa, dal testimone assunto, il quale, essendo persona non legata da rapporti di parentela con Tizia, nonché per quanto riferito, ha apportato un contenuto probatorio di certo valore e peso.

Il testimone ha infatti confermato di aver riaccompagnato Tizia a casa per portare le borse della spesa e di aver quindi assistito direttamente e personalmente alla caduta - salvo il fatto che il testimone parla di sostanze «oleose, simili a condimenti della pizza», mentre Tizia aveva menzionato sostanze detergenti, ma la presenza di sostanze che non avrebbero dovuto stare nell'atrio o, in caso contrario, avrebbero dovuto essere segnalate è comunque dirimente.

È stato poi depositato il verbale del Pronto Soccorso, dal quale risulta verbatim che Tizia dichiarò di essersi fatta male cadendo nel Condominio ove abitava.

La CTU medico - legale ha infine verificato la compatibilità delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro descritta da Tizia.

Soprattutto, anche a cagione della contumacia del Condominio, il Tribunale non ha rilevato la presenza di elementi (fatti) contrari a quanto sopra dedotto e prodotto, per cui il sinistro è provato e sussistente nel suo an.

Il danno risarcibile

La CTU medico - legale svolta riscontra come «Le infermità sono da considerarsi stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, rilevano solo sotto il profilo del danno biologico, da intendersi non la semplice lesione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona, pertanto esso esprime la misura dell'incapacità del soggetto a fare quello che faceva nello stato anteriore»

Il Tribunale osserva allora che, sulla scorta della CTU, deve ritenersi certamente risarcibile il danno non patrimoniale, derivante da lesione dell'integrità psico - fisica patito da Tizia, per la cui liquidazione lo stesso Giudice farà ricorso alle ultime tabelle redatte dal Tribunale di Milano.

Quanto al danno morale, evidenzia il Tribunale che, pur essendo questo concettualmente distinto dal danno biologico, va comunque ricompreso unitamente a quest'ultimo nell'ambito della unitaria e omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, sostanziandosi lo stesso nel carattere interiore del pregiudizio, ossia nella sofferenza manifestatasi, che si colloca appunto nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso.

Come detto in apertura, il risarcimento del danno morale non è automatico o in re ipsa, ma lo stesso danno va provato come qualcosa di distinto e separato dal danno biologico ed il Giudice, per apprezzare la sussistenza di un simile danno, potrà dare ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, inclusi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.

Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ritiene che Tizia non abbia fornito elementi per ritenere sussistente il danno morale subìto a cagione della caduta nell'atrio del proprio Condominio.

Pertanto il danno liquidato complessivamente, ammontante ad Euro 10.000,00 circa, contiene la voce relativa al danno non patrimoniale sub specie di danno biologico calcolato in virtù dell'accertata invalidità, dell'età della danneggiata al momento del fatto, dell'entità delle lesioni patite e della sofferenza normalmente conseguente a simili lesioni, nonché del danno patrimoniale, consistente nelle spese vive documentate affrontate da Tizia per la cura delle lesioni subìte (spese mediche).

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 28 giugno 2022 n. 2462
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