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Corrimano condominiale dalla forma “tagliente”, caduta del condomino e problematiche in tema di risarcimento danni

Danno derivante da caduta: casistica a confronto.
Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova 

Per interrompere la caduta mi sono aggrappata al corrimano, ma istintivamente ho mollato subito la presa poiché ho avuto la sensazione di stringere qualcosa di tagliente". È possibile ottenere il risarcimento del danno sulla scorta di una motivazione di tal genere?

La vicenda. Una condomina promuove un accertamento tecnico preventivo e la successiva causa di merito al fine di ottenere il risarcimento del danno per una caduta avvenuta sulle scale dell'edificio condominiale.

Segnatamente l'attrice afferma di essere scivolata in prossimità di un pianerottolo e, nell'incastrare il braccio nella balaustra per afferrare il corrimano, di avere avvertito la sensazione che lo stesso le procurasse un taglio sul palmo della mano, dal che lasciava la presa proseguendo la caduta lungo la successiva rampa di scale.

La prospettazione dei fatti e il conseguente addebito di responsabilità in ragione delle caratteristiche costruttive del fabbricato, per quanto singolare, sembrerebbe essere confermata dal c.t.u., avendo questi rilevato che il corrimano "avrebbe un profilo mezzotondo, che non offrirebbe una sensazione di presa sicura sì che chi volesse aggrapparsi avverte la sensazione di stringere qualcosa di tagliente".

La sentenza. Il Tribunale rigetta la domanda attorea (Trib. Parma, 3.12.2019).

Il ragionamento muove da due dati di fatto incontroversi: da un lato che la caduta in sé non è dovuta alle modalità costruttive del corrimano poiché la condomina scivolava in un momento antecedente a quello in cui ha afferrato la barra; dall'altro lato che la condomina, quando già era in caduta, non avrebbe tenuto salda la presa sul corrimano per via del particolare profilo dello stesso.

L'indagine muove quindi dalla normativa di settore di cui al l. 13/1989 e dal Decreto Ministeriale attuativo n. 236/1989, in base alla quale il corrimano devono essere di facile prendibilità, realizzati con materiale resistente e non tagliente. Tuttavia, la valutazione del c.t.u. è rimasta del tutto indimostrata nel caso di specie posto che non risulta "traccia nel catalogo delle conseguenze fisiche patite di alcuna specifica e circoscritta escoriazione/taglio alla mano".

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Sentenza
Scarica Tribunale di Parma - del 3-12-2019
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