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Il condominio risarcisce i danni alla passante caduta per una buca sul marciapiede della strada aperta al pubblico di proprietà condominiale

Le zone immediatamente prospiciente allo stabile condominiale necessitano di un effettivo controllo continuativo.
Avv. Giuseppe Nuzzo 
Apr 16, 2019

Il fatto. Una passante, mentre percorreva in compagnia del marito il marciapiede di una strada privata aperta al pubblico transito, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca nascosta dall'erba alta. A causa della caduta, la donna riportava lesioni personali ed era costretta al ricovero in pronto soccorso.

Pertanto, citava in giudizio il Condominio proprietario e custode della strada per ottenere da esso il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Il Tribunale di Roma, sentenza n. 974 del 14 gennaio 2019, ha accolto la domanda.

La responsabilità per mancata custodia. Anche il Condominio, in virtù del rapporto di custodia dei beni e dei servizi comuni riconducibile all'articolo 2051 del codice civile è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, in caso contrario, dei danni da queste cagionati. A tale fattispecie è riconducibile anche il caso in esame, avente ad oggetto i danni riportati da una terza estranea al condominio a causa della mancata custodia di una strada privata (di proprietà dell'ente condominiale) aperta al pubblico.

I presupposti della responsabilità del custode. La fattispecie normativa della responsabilità del custode ex articolo 2051 contempla due unici presupposti applicativi:

  • La prova della custodia del bene
  • La derivazione causale (rapporto di causalità) del danno dalla cosa.

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, l'attrice ha fornito la prova di entrambi i presupposti

Effettiva disponibilità e controllo della cosa. Quanto al primo presupposto (potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa), l'attrice ha fornito idonea prova della disponibilità materiale del luogo del sinistro da parte del Condominio convenuto.

Infatti, il marciapiede dove l'attrice è caduta costituisce luogo di passaggio obbligatorio da parte dei soggetti che devono entrare nell'edificio e la natura privata della strada è stata attestata dal Municipio competente.

È altresì emerso che la superficie del marciapiede presentava numerose buche non visibili, non solo perché ricoperte di erba, ma anche a causa della mancata di illuminazione pubblica.

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Il nesso causale. Il Tribunale di Roma ha osservato altresì che il nesso causale - rappresentato dalla prova a carico della danneggiata della derivazione del danno (lesioni personali) dalla cosa (insidia stradale) - deve ritenersi sussistente quando l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, «in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocata da elementi esterni che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si chiama "idoneità al nocumento"».

In tali casi - precisa il giudice - «non è perciò richiesta la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima, perché ogni cosa, anche se innocua, è suscettibile di divenire dannosa o per un proprio dinamismo intrinseco o per l'insorgenza esterna di agenti dannosi».

La soluzione del caso. Nel caso di specie, la danneggiata ha addotto l'elemento estrinseco della pavimentazione stradale dissestata - non visibile in quanto nascosta dall'erba alta e dalla oscurità dei luoghi (sia per l'ora pomeridiana di una giornata autunnale, sia per la totale mancanza di illuminazione pubblica della via), cui è seguita la sua rovinosa caduta - caduta verificata dai testimoni presenti sul posto.

Tale elemento costituisce certamente per il pedone un'insidia imprevista e imprevedibile, che non tempestivamente segnalata, ad esempio, con un cartello diretto a evidenziare la pericolosità della strada e la necessità di affrontarla con ogni possibile precauzione, consente di reputare assolto l'onere di provare circostanze che costituiscono fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta della vittima, il danno e la responsabilità del custode.

Lo «stato di diffuso dissesto» della strada condominiale non costituisce una garanzia di irresponsabilità.

«Essendo stata fornita la prova dell'obbiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta dell'attrice, dovendosi escludere qualsiasi forma di imprudenza o negligenza da parte di quest'ultima, o che il suo comportamento abbia avuto alcuna incidenza causale nella determinazione dell'evento dannoso, che va piuttosto ascritto al dinamismo proprio della condizione assunta dalla cosa nella custodia del condominio (ovvero dalla presenza sul marciapiede di buche nascoste da erbacce e rifiuti)».

Secondo il Tribunale, è dunque innegabile la responsabilità ex art. 20151 c.c. del Condominio convenuto, quale proprietario e/o custode del distacco della strada in cui si è verificato il sinistro, in quanto, «trattandosi di zona immediatamente prospiciente lo stabile condominiale, sulla stessa era possibile e doveroso esercitare un effettivo controllo continuativo, provvedendo al risanamento del manto dissestato e all'estirpazione dell'erba, a maggior ragione per esserne addirittura il proprietario esclusivo».

Conclusione. Trattandosi di zona immediatamente prospiciente lo stabile condominiale, è dovere del Condominio esercitare un effettivo controllo continuativo, provvedendo al risanamento del manto dissestato e all'estirpazione dell'erba. Domanda accolta e Condominio condannato a risarcire i danni per un totale di 4800 euro, oltre accessori.

Sentenza
Scarica Tribunale Sentenza n. 974 2019
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