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Fate causa al condominio per una caduta dalle scale? Attenti agli scivoloni!

Chi chiede il risarcimento per danni da cose in custodia deve dimostrare il nesso causale tra la cosa e il danno.
Avv. Valentina Papanice 

Responsabilità da cose in custodia, un caso di caduta dalle scale

Il codice civile prevede all'art. 2051 che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito."

È sulla base di detta norma (oltre che spesso anche di quella generale di cui all'art. 2043 c.c.) che vengono solitamente avanzate le richieste di risarcimento dei danni prodotti da cose in custodia.

La norma prevede una tutela rafforzata in termini probatori per il danneggiato rispetto alla norma generale di cui all'art. 2043 c.c. (che prevede: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno").

Il caso in commento, deciso dal Tribunale di Bolzano con sentenza depositata l'11 ottobre 2018, riguarda la richiesta di risarcimento dei danni subiti da una donna in seguito alla caduta dalle scale di un condominio.

Qui, la responsabilità del condominio viene esclusa per assenza di prove circa il nesso causale tra cosa in custodia e danno.

Caduta dalle scale del condominio e richiesta di risarcimento

A dare origine al giudizio deciso dalla sentenza in commento è la richiesta di risarcimento danni da parte di una donna nei confronti del condominio in cui ella risiede.

Tali danni sarebbero derivati da una caduta avvenuta una mattina (alle ore 11.30) d'autunno (nel mese di novembre) del 2011 sulle scale esterne di accesso al condominio. Secondo l'attrice la caduta è da addebitarsi al condominio perché avvenuta a causa della scivolosità delle scale bagnate; l'attrice inoltre, afferma che i gradini erano privi di strisce o dispositivi antiscivolo e che la scala non aveva alcun corrimano.

Caduta dalle scale condominiali esterne nessun risarcimento se non si prova che sono scivolose.

Il condominio, nel costituirsi, contesta del tutto la richiesta e chiede in subordine (cioè nel caso in cui il giudice lo ritenesse responsabile) che sia accertata, perlomeno, una corresponsabilità della donna nella della caduta (con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c.).

L'accertamento dei fatti e le conclusioni del giudice

L'ascolto dei testi consente di acquisire i seguenti dati: la signora quel giorno è effettivamente caduta, ma non la causa della caduta resta indimostrata; le scale non erano ghiacciate e nemmeno bagnate, dunque afferma il giudice, "non si erano verificate condizioni climatiche atte a far sì che la scala potesse effettivamente divenire fonte di un pericolo": infatti le dichiarazioni rese dai testi circa il bel tempo sono confermate dal bollettino meteorologico depositato dal condominio in atti ed inoltre secondo il giudice si deve ritenere pienamente attendibile la ricostruzione di un teste secondo il quale "solo nel caso di pioggia seguita da basse temperature i gradini de quibus diventavano pericolosi in quanto sdrucciolevoli"

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Le scale risultano essere in marmo poroso, non liscio, dunque non scivoloso (le testimonianze sul punto sono confermate dalle foto).

Osserva inoltre il giudice che, come dimostrano le foto, la scalinata, all'epoca dei fatti, seppur sprovvista di corrimano, installato successivamente, era comunque munita di muretti laterali sia a sinistra che a destra, strutture in muratura idonee a proteggere l'utente e a consentirgli, se necessario, di appoggiarvisi per sostenersi.

Dunque, di quanto affermato dall'attrice in giudizio è dimostrato solo l'avvenimento della sua caduta - di per sé insufficiente, secondo il giudice, a dimostrare il nesso causale tra la casa e l'evento - mentre vengono escluse le circostanze che avrebbero reso pericolose le scale: secondo il giudice deve pertanto concludersi che l'accaduto debba attribuirsi con più probabilità al comportamento della danneggiata, con esclusione di responsabilità in capo al custode della cosa.

Il giudizio si conclude dunque con il rigetto della domanda attorea in applicazione del principio per cui "l'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode" (in tal senso si veda, di recente, Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 - 01).

Tale peculiare regime di responsabilità si sostanzia, pertanto, in una responsabilità di fatto oggettiva a carico del custode, nell'ambito della quale, da un lato, si prevede che sia sufficiente, per l'attore, dimostrare il nesso causale tra cosa e danno; dall'altro si prevede che sia il convenuto, per contro, a dover fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito (Trib. Bolzano l'11 ottobre 2018).

Necessaria l'attenzione da parte di tutti

In termini pratici - e sorvolando sui differenti orientamenti interpretativi dell'art. 2051 c.c. - volendo trarre dal provvedimento in commento un monito per la nostra esperienza di tutti i giorni, possiamo affermare che la presenza delle scale richiede da parte di tutti la dovuta attenzione: da parte di chi ne è custode, nella specie il condominio, e da parte di chi le utilizza, nella specie la condomina.

Nel caso in cui qualcuno dovesse cadere dalle scale, la responsabilità potrebbe essere addebitata al custode ex art. 2051 c.c. e/o in concorrenza o in via esclusiva (in tal caso il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno viene interrotto, rappresentando l'azione del danneggiato quel caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c.) all'utilizzatore/danneggiato, dipenderà dai fatti accertati e dall'interpretazione del giudice; ad es. proprio a proposito di caduta sulle scale, si rinvia alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3662/2013, con cui è stata affermata la totale responsabilità della danneggiata per averle percorse sotto la pioggia e con i tacchi alti.

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