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Spegnimento improvviso delle luci temporizzate e caduta dalle scale condominiali. Quando si esclude la responsabilità oggettiva del condominio?

Responsabilità oggettiva del Condominio per danni da cose in custodia.
Avv.ti Fabiola De Giovanni - Peter Lewis Geti - Centro Studi GS 

In tema di responsabilità oggettiva del Condominio per danni da cose in custodia, nella vasta serie di esempi che la casistica ci offre, affrontiamo il particolare caso giunto all'esame del Tribunale di Forlì pronunciatosi di recente con sentenza n. 156/2018.

Il caso. Tizia cita in giudizio il Condominio Alfa, in persona del suo amministratore p.t., per ivi sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della caduta dalle scale dell'edificio per l'improvviso spegnimento della luce temporizzata.

Cade dalle scale per la presenza di una sostanza oleosa. Non sempre il condominio è responsabile

Prima di soffermarci sui risvolti della vicenda, è opportuno rammentare la disciplina contemplata dall'art. 2051 c.c. rubricato "Danno cagionato da cose in custodia" ed individuare i presupposti per la sua configurabilità.

Salvo che provi il caso fortuito, ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalle cose oggetto di sua custodia, e ciò indipendentemente dal comportamento del custode stesso e dall'attività dal medesimo svolta.

Presupposti necessari affinché si configuri una responsabilità oggettiva del condominio, in persona del suo amministratore, custode di tutti quei beni e servizi comuni elencati nell'art. 1117 c.c., sono i seguenti:

  • L'esistenza del fatto lesivo;
  • La sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa in custodia che ha dato luogo all'evento lesivo;
  • Nesso di causalità tra cosa in custodia e danno.

La prova della presenza di tali presupposti spetta al danneggiato e, nell'ipotesi in cui venga raggiunta, al condominio convenuto graverà, invece, l'onere di dimostrare che l'evento lesivo si è verificato per caso fortuito, ovvero a causa del comportamento dello stesso danneggiato.

Nel caso di specie, Tizia, dopo essere uscita dall'appartamento dell'amico Caio sito all'interno del Condominio Alfa, scendendo le scale per avviarsi all'uscita, mentre stava appoggiando il piede su un gradino, a causa dell'improvviso spegnimento delle luci del vano scala, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, riportando non trascurabili lesioni fisiche.

Decideva così di convenire in giudizio il condominio affinché fosse dichiarato responsabile ex art. 2051 c.c. in ordine all'evento lesivo, o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per lo effetto condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro.

La decisione. Orbene, sulla base degli enunciati presupposti, frutto dell'ormai consolidata Giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di responsabilità oggettiva, Tizia ai fini dell'accoglimento delle sue domande, è tenuta a comprovare, oltre al fatto storico nelle sue specifiche modalità di accadimento, il preciso rapporto eziologico tra cosa, ovvero scale del Condominio Alfa con spegnimento delle luci, e l'evento dannoso, nonché di aver osservato ogni cautela tale da scongiurare il verificarsi del sinistro.

Scivola dalle scale sui resti di un sacchetto d'immondizia, nessuna responsabilità del condominio.

Non solo. Poiché la scala del condominio è cosa di per sé statica e inerte, Tizia è tenuta a dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cfr. Cass. Civ. sent. 2660/2013); ed ancora, come di recente ha osservato la Suprema Corte, il danneggiato deve provare che "lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione", con la logica conseguenza che "quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cfr. Cass. civ. Sez. III n. 18865/2015; Cass.Civ. Sez. III n. 287/2015).

Nel caso di specie, Tizia non assolveva all'onere probatorio ad ella imposto ed il Tribunale di Forlì, ritenendo la domanda attorea infondata, decideva di non accoglierla.

Ed invero, nulla veniva provato dall'attrice in ordine alle circostanze nelle quali sarebbe avvenuta la caduta, tantomeno il nesso causale tra cosa in custodia e la caduta, e la caduta con il relativo danno, né ai fini dell'art. 2051 c.c., e neppure ai sensi dell'art. 2043 c.c.

In particolare, il Tribunale di Forlì ha ritenuto che l'asserito spegnimento della luce del vano scala, essendo collegato ad un temporizzatore, non può essere considerato elemento di pericolosità, trattandosi di circostanza del tutto normale, diffusa in pressoché ogni edificio.

L'attrice, quindi, avrebbe potuto prevedere lo spegnimento della luce dopo un certo tempo, conoscendo peraltro lo stato dei luoghi per ivi essersi recata in più occasioni, e che, con buona probabilità, avrebbe evitato la caduta se avesse adottato idonee precauzioni, quali, ad esempio, tenersi al corrimano e scendere con prudenza le scale.

Il nesso di causalità viene dunque interrotto dalla condotta della danneggiata, idonea a configurare il caso fortuito e dunque ad escludere la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., ed a maggior ragione, ex art. 2043 c.c.

Avv.ti Fabiola De Giovanni - Peter Lewis Geti

Centro studi Gs

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Forlì n. 156 del 15 febbraio 2018.
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