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Se si cade dalle scale la colpa non è sempre del condominio

Rovinosa caduta dalle scale occorsa ad una condomina a causa di una macchia oleosa presente sulle stesse. Chi è responsabile?
Avv. Enrico Morello 
Feb 19, 2018

Il Tribunale di Gorizia si occupa, con una recente sentenza, di definire i termini della responsabilità per custodia del condominio a fronte di un rovinosa caduta dalle scale occorsa ad una condomina a causa di una macchia oleosa presente sulle stesse.

I fatti di causa: una Signora in buona salute, 46 enne, si rivolgeva al tribunale Friulano chiedendo la condanna del condominio al risarcimento dei danni da lei patiti in seguito ad una caduta occorsale mentre stava scendendo le scale dello stabile.

Come accertato nella fase istruttoria, l'attrice è una persona in buone condizioni fisiche, non portatrice di handicap, che era scivolata su uno scalino sul quale era presente una macchia scura, visibile, definita oleosa.

Il Tribunale Goriziano, inoltre, accertava che si trattava di una lunga scalinata con scalini integri e un corrimano sul lato sinistro direzione discesa. Infine, si dava atto nell'istruttoria che la danneggiata è condomina dello stabile e che mai in precedenza si era lamentata per la scarsa visibilità dell'immobile.

Non risultano, o almeno non sono stati provati dalle parti, incidenti analoghi occorsi in precedenza.

Una volta chiarito in modo così esaustivo i fatti di causa, nella parte in diritto della propria decisione il tribunale Goriziano ricorda come secondo i dettami della cassazione (decisione n. 11592 del 13 maggio 2010) "La responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un alterazione della cosa che, per sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cosiddetta insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che ha subito il danno".

Il condominio è custode delle parti comuni. La responsabilità concorrente con il condomino

Nel caso di specie, sovrapponendo le norme di diritto come precisate dalla Suprema corte al caso concreto, il tribunale di Gorizia ha ritenuto di mandare indenne il condominio convenuto da ogni domanda formulata nei suoi confronti dalla condomina attrice: questo in quanto "non si ritiene, quindi, che sussistesse trabocchetto imprevedibile in quanto è stato accertato che la traccia era individuabile e del resto, abitando l'attrice in quell'immobile, si poteva accorgere immediatamente della differenza di colorazione del gradino, non naturale".

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Trib. Gorizia 13 giugno 2017 n. 217
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