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Telefonia, domande risarcitorie e mediazione

Per la Corte di Cassazione nelle controversie telefoniche la mediazione è obbligatoria anche quando di tratta di una richiesta di risarcimento danni.
Avv. Valentina Papanice 

Controversie telefoniche e mediazione obbligatoria

Come noto a molti da un po' di anni a questa parte, anche per quanto attiene alle controversie telefoniche, vige il tentativo di conciliazione obbligatorio: in sostanza, chi ha dei problemi (salvi i casi esclusi dalle norme o dalle sentenze, v. infra) con l'operatore telefonico, non può rivolgersi al giudice se non ha previamente esperito tale passaggio stragiudiziale.

Le norme di riferimento sono: art.1, co.11, L. 249/1997, secondo cui l'AGCom (l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) "disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.

Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.

A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione".

Tale norma è stata poi seguita dalla Delibera 173/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha previsto il relativo regolamento di procedura, il quale all'art.2, co.1 prevede che "sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalla dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi."

È poi previsto espressamente che "il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione" (v. art. 3, co.1, Del. 173/2007); gli artt. 3 e ss. regolano poi il procedimento del tentativo di conciliazione.

Se il tentativo di conciliazione fallisce (o sia riuscito solo in parte), le parti poi possono chiedere (tale fase non è più obbligatoria e costituisce un procedimento distinto a sè rispetto al precedente) all'Autorità di definire la controversia (v. art. 14 e ss., Del. 173/2007); l'Autorità, in tal caso, alla fine del procedimento può emettere un provvedimento di condanna al pagamento di rimborsi e indennizzi nei confronti dell'operatore; in ogni caso, le parti restano libere di chiedere in sede giurisdizionale il maggior danno (v. art. 19, co.5, Del. 173/2007).

Esclusione del tentativo di conciliazione

L'art. 2 esclude dall'applicazione dalla norma determinate ipotesi, tra cui non vi è quella del risarcimento del danno. Le ipotesi di esclusione espressa sono: recupero di crediti riguardante prestazioni effettuate, se l'inadempimento non derivi da contestazioni circa le dette prestazioni; formulazione di eccezioni, proposizione di domande riconvenzionali ovvero opposizione a decreto ingiuntivo; controversie promosse ai sensi degli articoli 37, 139 e 140 e 140-bis del Codice del consumo (sostanzialmente, azioni legali promosse da determinate categorie di associazioni, quali le associazioni di consumatori definite rappresentative ed altre), nonchè controversie riguardanti esclusivamente profili tributari o fiscali.

La giurisprudenza ha escluso altre ipotesi: ad es., la Corte Costituzionale ha escluso la necessità del tentativo di conciliazione nei casi di ugenza (v. Corte Cost. 403/2007); mentre la Corte di Cassazione ha escluso la necessità del tentativo di conciliazione nei procedimenti di ingiunzione (v. Cass. n. 25611/2016).

Corte di Cassazione: mediazione obbligatoria anche per la richiesta di risarcimento del danno

Ora, secondo alcuni interpreti la norma non riguarda le richieste di risarcimento del danno.

Ma la giurisprudenza di legittimità appare invece orientatata ad affermare la necessità del tentativo anche per quanto concerne le richieste risarcitorie.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4575/2018, secondo la quale, in sintesi: l'esclusione della competenza del Corecom (il Comitato Regionale per le Comunicazioni, cui sono delegate alcune funzioni dell'AGCOM, tra cui quelle in materia di conciliazione tra operatori e utenti) per il risarcimento del danno (desumibile secondo la sentenza dell'appello dalla previsione su menzionata di cui all'art. 18, co.5, Del. 173/2007) non incide sull'estensione dell'ambito di applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione, il quale è regolato dagli artt. 4 e ss. e non dagli artt. 14 e ss., Del. 173/2007 cit; la previsione del tentativo non prevede limitazioni, con la conseguenza che "non esistono motivi per escludere dal suo ambito di applicazione le domande risarcitorie conseguenti alla violazione dei rapporti contrattuali tra operatori e utenti del servizio"; esclusione che, ove ammessa, peraltro, rileva la Corte, vanificherebbe del tutto il senso stesso della norma, dal momento che la richiesta di risarcimento del danno è solitamente l'oggetto principale delle controversie telefoniche.

Altri provvedimenti, prima della sentenza del 2018 hanno affermato, seppur non entrando nella questione specifica del tentativo di mediazione in materia di risarcimento del danno, la necessità dell'esperimento del tentativo di mediazione in materia risarcitoria (v. Cass. sent. 24711/2015, Cass. Ord. n. 17480/2015, Cass. sent. 14103/2011).

Improcedibilità e non improponibilità

Aggiunge infine la Corte che il mancato esperimento del tentativo di mediazione costituisce solo un'ipotesi di improcedibilità temporanea della domanda e non di improponibilità, con la conseguenza che, ove sia saltato detto passaggio, il giudice (anche in appello) deve rimandare le parti indietro alla fase di mediazione assegnando loro un termine per l'esperimento del tentativo (in tal senso si erano v. ad es. anche Cass. n. 24711/2015 e Cass. n. 14103/2011 cit.).

Mediazione: chi si rifiuta paga il doppio delle spese.

La partecipazione personale alla mediazione delle parti è imperativa: altrimenti la domanda è dichiarata improcedibile

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