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Caduta sulle scale condominiali causata dall'improvviso spegnimento delle luci “a tempo”

Una recente decisione di merito ha affrontato il tema della responsabilità da custodia del condominio e del concorso colposo del danneggiato.
Avv. Eliana Messineo 

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 806 del 11 aprile 2024 ha ribadito quali sono i presupposti della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia.

Nella specie, è stato affermato che il Condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, risponde della caduta causata dall'improvviso spegnimento delle luci nelle scale condominiali dovuto ad una non idonea durata del timer di illuminazione; tuttavia, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno assume rilevanza, in termini di concorrenza nella causazione dell'evento lesivo, la condotta incauta della vittima che nonostante lo spegnimento delle luci temporizzate proceda nella discesa della rampa di scale.

Analizziamo la vicenda.

Caduta sulle scale condominiali causata dall'improvviso spegnimento delle luci "a tempo". Fatto e decisione

L'attrice conveniva in giudizio un Condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati a seguito della propria caduta sulle scale condominiali.

Nello specifico, l'attrice, mentre scendeva le scale del palazzo nel quale si era recata per far visita alla famiglia, cadeva rovinosamente a terra a causa dell'improvviso spegnimento delle luci. Rappresentava che in conseguenza della brusca caduta, era stata trasportata in autoambulanza al PS del vicino ospedale dove le era stata diagnosticata una frattura scomposta al femore sinistro che aveva richiesto un intervento chirurgico.

L'attrice, pertanto, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del Condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c. per non aver mantenuto in sicurezza, nella sua qualità di custode dei beni condominiali, l'illuminazione artificiale delle scale e per l'effetto che venisse condannato al risarcimento dei danni per le lesioni fisiche subite a causa della caduta.

Si costituiva in giudizio il Condominio, in persona dell'amministratore, contestando l'accadimento, che l'impianto illuminante delle scale condominiali avesse delle anomalie nonché la quantificazione del danno e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per essere mallevato e tenuto indenne dalle pretese attoree.

Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la compagnia assicuratrice del Condominio la quale concludeva per il rigetto la domanda dell'attrice poiché infondata e non provata, tanto nell'an che nel quantum debeatur; in via subordinata, chiedeva che venisse riconosciuto quantomeno il concorso di colpa, prevalente, dell'attrice nella produzione dell'evento con conseguente riduzione dell'eventuale risarcimento del danno in relazione alla misura della colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Istruita la causa mediante interrogatorio formale dell'amministratore di condominio, prova per testi e CTU medica, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale e orale, accoglieva parzialmente la domanda dell'attrice ritenendo il Condominio responsabile della caduta sia pure in concorso con la danneggiata la quale avrebbe dovuto improntare la propria condotta alla massima prudenza e cautela, atteso che la situazione di pericolo rappresentata dallo spegnimento di luci, notoriamente "a tempo" nelle scale condominiali, era prevedibile.

Nello specifico, secondo il Tribunale, l'attrice trovandosi improvvisamente al buio, avrebbe potuto con l'ordinaria diligenza e cautela evitare di procedere, arrestarsi e non proseguire nella discesa delle scale ed attenderne la riaccensione delle luci anche richiamando l'attenzione dei condòmini.

Considerazioni conclusive

Il Condominio in persona del suo amministratore, è custode dei beni e degli impianti condominiali; dunque, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati ai terzi (da ultimo Cass. n. 7044/2020).

Il presupposto della responsabilità del custode è la sussistenza di una relazione di fatto tra il soggetto custode e la cosa, tale da consentire un effettivo potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo.

Ne consegue, come riconosciuto dalle Sezioni Unite, il carattere oggettivo della responsabilità ex art.2051 c.c., e non presunto, che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; il custode potrà esimersi dalla responsabilità mediante la prova liberatoria del caso fortuito rappresentato dall'intervento di un elemento estraneo alla sua sfera soggettiva, imprevedibile ed inevitabile, tale, da elidere il nesso causale con la res, e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o della stessa vittima (S.U. n. 20943/2022).

Nel caso di specie, è stato dimostrato l'accadimento lesivo occorso all'attrice all'interno del Condominio, il nesso causale tra la res in custodia, l'improvviso spegnimento delle luci temporizzate e le lesioni fisiche subite.

In particolare, dall'istruttoria è emerso che a cagionare la caduta dell'attrice nell'atto di scendere da un piano all'altro sia stata l'improvvisa mancanza di luce nelle scale a motivo di una non idonea durata del timer di illuminazione nel vano scale, con conseguente responsabilità del Condominio, sul quale, in qualità di custode dei beni e servizi comuni, incombe l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno.

Nello specifico, l'assenza di un ascensore all'interno dello stabile e la presenza di diversi condomini ultraottantenni, avrebbe dovuto indurre il Condominio ad una maggiore cautela nel programmare il temporizzatore dell'illuminazione delle scale interne per una durata adeguata a consentire di poter scendere da un piano all'altro in tutta sicurezza senza lo spegnimento improvviso delle luci.

Allorquando, dunque, l'evento dannoso risulti riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa in custodia e sussista l'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa stessa e l'evento dannoso.

Tuttavia, la responsabilità di chi ha causato il danno (nella specie del custode, Condominio) può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato che si verifica tutte le volte in cui a determinare l'evento dannoso abbia contribuito la condotta colposa (ossia imputabile e negligenza, imprudenza o imperizia) dello stesso danneggiato.

La mera condotta colposa della vittima può valere ad integrare il caso fortuito solo se connotata da caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno ; in difetto, potrà assumere rilevanza ai fini della riduzione del danno ex art. 1227, primo comma, c.c. oppure ai fini del suo azzeramento ex art. 1227, secondo comma, c.c., a seconda del grado di gravità della condotta del danneggiato e del mancato uso di quella diligenza che lo avrebbe potuto evitare.

L'accertamento di una condotta colposa della vittima assume, dunque, rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato e ciò avviene non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c. , bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c.; sicchè, il concorso colposo del danneggiato diviene valutabile sia nel senso di una riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate ( ex art. 1227 comma 1 c.c.) sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ( ex art. 1227 comma 2 c.c.) fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte ( cfr. Cass. n. 4035/2021)

Nella specie, la condotta incauta della danneggiata - che, nonostante lo spegnimento delle luci temporizzate, ha comunque proseguito nella discesa della rampa di scale - non basta ad escludere la responsabilità del custode ( Condominio), mancando tale condotta dei connotati oggettivi dell'imprevedibilità e di assoluta eccezionalità che valgono a determinare una interruzione nella serie causale riconducibile alla cosa; tuttavia, tale condotta incauta assume rilevanza a norma dell'art. 1227 comma 1 c.c., in termini di concorrenza nella causazione dell'evento lesivo con conseguente riduzione del risarcimento del danno.

Difatti, la prevedibile situazione di pericolo rappresentata dallo spegnimento di luci notoriamente "a tempo" nelle scale condominiali impone a colui che le percorre di improntare la propria condotta alla massima prudenza e cautela ossia di evitare di procedere al buio nella discesa della rampa, di arrestarsi e non proseguire, attendendo la riaccensione delle luci.

Sentenza
Scarica Trib. Latina 11 aprile 2024 n. 806
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