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Danni da caduta. Responsabilità oggettiva ex art. 2051 cc e comportamento del danneggiato

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito.
Avv. Caterina Natalotto - Foro di Palermo 

Per caso fortuito si intende un evento talmente eccezionale ed imprevedibile da interrompere il rapporto di causa-effetto tra la dinamicità della cosa e il danno.

La responsabilità, dunque, si configura in capo al custode, ovvero a colui che ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, in ragione di una relazione di fatto e di diritto con la res custodita.

Questioni particolari si pongono riguardo all'applicabilità di questi principi quando il danno deriva da un bene di proprietà di un Ente territoriale (come ad esempio una via pubblica) oppure in caso di utilizzo di un'autostrada o in caso di una cosa concessa in affitto o locazione.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, del 23 dicembre 2020, n. 29465 si segnala per la pregevole ricostruzione dello stato dell'arte in tema di responsabilità ex art. 2051 cc per danni da caduta, fornendo al lettore una lucida prospettiva sull'argomento ed in particolare sull'incidenza del comportamento del danneggiato nell'evento dannoso.

Chi entra in contatto con la cosa ha un dovere di cautela, derivante dal principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.

La natura oggettiva della responsabilità ex art.2051 cc

La responsabilità oggettiva è un concetto frutto di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, sostenitrice della non necessaria dipendenza della categoria della responsabilità da quella della colpa.

L'art. 2051 c.c. si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo).

Al fine di definire il concetto di "nesso di causalità", vale a dire il rapporto tra l'evento dannoso e la condotta omissiva o commissiva del danneggiante, la dottrina e la giurisprudenza civilistica hanno mutuato i principi elaborati nel diritto penale, in particolare i postulati di cui agli artt. 40 e 41 Cp, a mente dei quali non vi può essere punizione se l'evento dannoso non è conseguenza dell'azione od omissione del danneggiante.

Nel caso in cui il custode sia la Pubblica Amministrazione la Cassazione ha, inoltre, chiarito che per poter invocare l'art. 2051 c.c. nella causazione di un danno, occorre dimostrare che si sia verificato nell'ambito del "dinamismo connaturato alla cosa" o dello sviluppo di un "agente dannoso sorto nella cosa"; essendo necessario che in tale sequenza questa costituisca momento in concreto dotato di "qualificata capacità eziologica" rispetto all'evento nella sua specificità, secondo l'acquisito principio di causalità adeguata.

La peculiarità di tale fattispecie risiede nel fatto per cui l'evento dannoso è condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità, non richiedendosi né la pericolosità della cosa in sé, né la colpa gravante sul soggetto-custode, come insegna il popolare brocardo "cuius commoda eius et incommoda".

L'elemento oggettivo idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra danno arrecato dalla cosa e responsabilità del custode è rappresentato dal c.d. caso fortuito, da ciò derivandone una serie di risvolti pratici sul regime dell'onere della prova.

L'onere della prova il caso fortuito e la forza maggiore

In relazione al riparto dell'onere probatorio l'art. 2051 Cc impone al danneggiato di fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia; il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

La prova del "caso fortuito" di fatto attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante, almeno di massima, i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Va nondimeno precisato, ai fini dell'operatività della norma, che l'evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla "res" oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso.

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La condotta del danneggiato nell'incidenza causale dell'evento dannoso

L'art. 2051 c.c., dunque, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente offensiva, posseduta dalla cosa.

Secondo la tradizionale giurisprudenza di legittimità il danno rilevante - di cui cioè il custode è responsabile - prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no. (Cass. 01/02/2018, n. 2482)

La Suprema Corte con la decisione qui analizzata ha sottolineato il principio fondamentale secondo il quale: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".

Riprendendo così le ormai consolidate decisioni che negli anni hanno guidato l'invocazione della responsabilità oggettiva ex art. 2051 cc

Mancata custodia e infiltrazioni in condominio. Il proprietario è responsabile salvo il caso fortuito.

Si cita infatti la Cass. civ. n. 2480 in data 1/2/2018, secondo cui in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, "la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".

Conforme Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 9315 del 3/4/2019, ed in senso analogo v. altresì Cass. Sez. 3, sentenza n. 15761 del 29/7/2016, secondo cui sulla responsabilità dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Parimenti, secondo Cass. III civ. n. 25837 del 31/10/2017, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce "caso fortuito", idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile. V. altresì similmente Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 27724 del 30/10/2018: il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. Conforme id. n. 30775 del 22/12/2017.

Sentenza
Scarica Casss. 23 dicembre 2020 n. 29465
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