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Impugnazione delibera e conteggio termini: un esempio

Calcolo termini per impugnazione della delibera assembleare: contano anche il periodo feriale e il tentativo di mediazione obbligatoria?
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

È noto a tutti coloro che vivono in condominio che, se si vuole impugnare una delibera assembleare ingiusta o illegittima, bisogna fare presto: le lancette dell'orologio corrono in fretta, visto che, secondo l'art. 1137 c.c., contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 6077 del 3 dicembre 2020, offre un interessante spunto per ricordare ancora una volta come si calcolano i termini per impugnare una delibera illegittima.

L'art. 1137 c.c. summenzionato, infatti, si limita a stabilire il termine perentorio di trenta giorni e a individuare il dies a quo, ma nulla dice sulle altre circostanze che possono influire sul conteggio di detto termine.

Ad esempio: la sospensione feriale dei termini processuali opera anche per l'impugnazione della delibera condominiale? Quali sono gli effetti dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione? A queste domande risponde la sopracitata sentenza della Corte capitolina.

Impugnazione delibera e calcolo termini: il caso

Proponeva appello presso la Corte d'Appello di Roma un condomino che, in primo grado, si era vista rigettare l'impugnazione della delibera assembleare perché tardiva.

In sede di gravame l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza per aver dichiarato non tempestiva l'impugnazione, in violazione dell'art. 1, l. n. 742/1969 che regola la sospensione feriale dei termini processuali così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.49 del 2.2.1990.

Con quest'ultima pronuncia la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.

Ma non solo.

L'appellante aveva anche esperito il tentativo obbligatorio di mediazione così come stabilito dal d. lgs. n. 28/2020. A suo parere, dunque, i termini processuali avrebbero dovuto subire un'ulteriore interruzione a causa della mediazione obbligatoria.

In pratica, l'appellante riteneva di aver tempestivamente impugnato la delibera condominiale alla luce dell'applicazione della sospensione feriale dei termini processuali e dell'interruzione causata dalla mediazione obbligatoria.

Calcolo dei termini per impugnare la delibera assembleare: la decisione

La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza in commento n. 6077 del 3 dicembre 2020, accoglie il motivo di ricorso dell'appellante.

Il giudice di prime cure, nel calcolo della decorrenza dei termini per l'impugnativa, non ha computato la sospensione dei termini per il periodo feriale e l'interruzione dei termini per la procedura di mediazione obbligatoria.

Impugnazione della delibera condominiale e competenza per valore

Per la precisione, la delibera impugnata era stata adottata a seguito di assemblea tenutasi il 05.07.2012 mentre l'atto di impugnativa, all'esito del procedimento di mediazione, era stato notificato il 14.12.2012, quindi oltre cinque mesi dopo.

A parere della Corte capitolina, l'impugnativa deve ritenersi tempestiva in virtù di quanto dichiarato dalla della Corte Costituzionale con sentenza n. 49/1990: «è costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 24 Cost. - l'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 c. c., per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio».

Al momento dell'impugnativa era ancora in vigore la sospensione feriale dei termini paria 46 giorni (dal 1 agosto al 15 settembre); la scadenza del termine ordinario per l'impugnazione sarebbe stata dunque quella del 19.09.2012 ma, essendo entrato in vigore l'istituto della mediazione obbligatoria (artt. 5 e 6 del d. lgs. n. 28/2010) l'attore, ai fini della procedibilità della domanda, aveva presentato il 18.09.2012 (quindi, ancora nei termini per proporre impugnazione) istanza di mediazione conclusasi il 26.11.2012 che ha interrotto il termine d'impugnazione sino a tale data.

Dal 26.11.2012 dunque, come previsto espressamente dalla norma sopra citata, è decorso nuovamente il termine di 30 giorni per l'avvio dell'azione giudiziale, tempestivamente proposta con la notifica dell'atto di citazione in data 14.12.2012.

Impugnazione delibera assembleare: come si calcolano i termini?

La sentenza del Giudice capitolino si pone nel solo di precedente giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 26/10/2018, n. 27251; Cassazione civile, Sez. Un., 22/07/2013, n. 17781) secondo cui, per calcolare esattamente i termini utili per l'impugnazione ai sensi dell'art. 1137 c.c., occorre tener conto:

  • della sospensione feriale dei termini processuali, pari a 31 giorni (dal primo al 31 agosto. In precedenza, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 132/2017, i giorni di sospensione erano 46, dal primo agosto al 15 settembre);
  • dell'interruzione causata dalla procedura di mediazione obbligatoria.

    Ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del d. lgs. n. 28/2010, infatti, dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (quindi, effetti interruttivi).

Bagarre c'è stata in giurisprudenza per individuare il momento a decorrere del quale opera l'interruzione causata dalla mediazione.

Secondo un primo orientamento (avallato, tra le tante, da Tribunale di Brescia, sentenza n. 648, pubblicata il 18 marzo 2020 e dal Tribunale di Savona, sent. n. 1091, 23/10/2018), il mero deposito della domanda di mediazione presso l'organismo deputato sarebbe sufficiente a interrompere il termine d'impugnazione.

Secondo altra tesi, sicuramente più rispettosa del dettato normativo (Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 253 pubblicata il 27 gennaio 2020), l'effetto interruttivo legato all'istanza di mediazione si realizza non al momento del deposito della medesima presso l'organismo competente, bensì dal momento in cui detta istanza viene comunicata alla controparte.

In pratica, non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto dal momento della relativa comunicazione all'altra o alle altre parti, che si verifica l'effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell'azione giudiziale, come nel caso della impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, ex art. 1137 c.c., e a sancirne l'interruzione dei termini di prescrizione.

Sentenza
Scarica App. Roma 3 dicembre 2020 n. 6077
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