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La mediazione ha effetto interruttivo dei termini processuali per l'impugnazione del verbale di assemblea condominiale

Gli effetti della mediazione sulla impugnazione del verbale assembleare.
Avv. Enrico Morello 

La proposizione della domanda di mediazione ha effetto interruttivo e non sospensivo dei termini processuali per l'impugnazione del verbale di assemblea condominiale. Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Sondrio in commento.

Il caso. Il giudizio era stato introdotto da due condomini i quali chiedevano accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità di una delibera di approvazione del consuntivo condominiale con riferimento alla approvazione delle spese di riscaldamento ed acqua calda così come suddivise tra i condomini. I ricorrenti, in particolare, sostenevano che le somme richieste in loro sfavore quali quote per il riscaldamento apparivano abnormi e non giustificate a causa, a loro dire, del fatto che molti condomini avevano adottato soluzioni alternative (stufe a pallet) per scaldare la propria unità abitativa, limitando così l'uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato alla sola fase antigelo e facendo, di conseguenza, lievitare il costo relativo alla quota a consumo.

Il Condominio, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la decadenza della azione proposta dagli attori in quanto l'avvio del procedimento giudiziale sarebbe avvenuto ben oltre i trenta giorni, dalla assemblea alla quale i ricorrenti avevano partecipato esprimendo sul punto il proprio voto negativo.

La decisione. Rispondendo in merito, il Tribunale respingeva correttamente l'eccezione pregiudiziale rilevando come il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge ai fini (art. 1137 c.c.) della impugnazione della delibera assembleare condominiale subisce un interruzione a seguito (come avvenuto nel caso esaminato) della proposizione dell'istanza di mediazione per poi riprendere a decorrere a far data dal deposito del relativo verbale.

La decisione del tribunale lombardo, al contrario di altre sentenze che in passato avevano optato per un differente indirizzo, appare perfettamente condivisibile: in particolare, è corretto affermare che l'atto di citazione avente ad oggetto l'impugnativa deve essere notificato entro trenta giorni, e che tale termine decorrerà nuovamente per una sola volta dal deposito del verbale conclusivo del procedimento di merito, ritenendo, a contrario, come certa giurisprudenza sospensivo e non interruttivo l'effetto del procedimento di mediazione, si obbligherebbe infatti l'attore, nel caso di mediazione negativa, ad avere ipoteticamente pochissimo tempo per poter notificare la citazione.

Superata tale insidia legata al termine di decadenza, il Tribunale di Sondrio respingeva comunque nel merito la domanda presentata dagli attori.

Impugnazione delibere condominiali. Quali sono gli effetti della mediazione sulla decadenza?

Rileva infatti sul punto il Decidente come la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore possa essere impugnata dai condomini assenti o dissenzienti per ragioni di mera legittimità e non di merito. Questo in quanto (Cass. Civ. n. 5254/2011) non è consentito ex art. 1418 c.c. al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerarsi perciò annullabile.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Sondrio 25 gennaio 2019
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