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La partecipazione virtuale alla assemblea condominiale: considerazioni sulla legittimità del voto elettronico

La partecipazione virtuale all'assemblea, attraverso i mezzi di telecomunicazione, non potrebbe mai rappresentare una modalità esclusiva di intervento in riunione.
Avv. Michele Orefice - Foro di Catanzaro 

I sistemi di votazione elettronica risultano essere sempre più diffusi in molte situazioni in cui si è chiamati ad esprimere una preferenza. Le moderne opportunità offerte dall'elettronica, di fatto, interessano anche l'assemblea di condominio, che potrebbe trovarsi a dover decidere circa la possibilità di adottare il voto elettronico.

Il dibattito circa la moderna possibilità di esprimere il voto in assemblea, per il tramite di apparecchiature elettroniche, di fatto configura il problema di stabilire se l'adozione di tale procedura di informatizzazione della votazione sia legale oppure no.

È legittima la convocazione dell'assemblea condominiale tramite una semplice e-mail?

Sotto il profilo normativo la disposizione che regolamenta la partecipazione dei condòmini all'assemblea condominiale, ossia l'art. 1136 c.c., si limita ad indicare i quorum costitutivi e deliberativi da rispettare in riunione, senza preoccuparsi di specificare se tale partecipazione possa avvenire in modo "virtuale".

L'ipotesi, al momento, non gode di attenzione da parte della dottrina e non risulta oggetto di giudizio.

Tuttavia vale la pena di sottolineare l'importanza che una simile procedura potrebbe rivestire in condominio, soprattutto dal punto di vista funzionale, rappresentando un sicuro incentivo alla partecipazione "più comoda" dei condòmini all'assemblea.

Dal punto di vista tecnologico, in effetti, servirebbe ben poco, ossia una sala riunione, con computer dotato di telecamera e connessione ad internet, ed un software, del tipo Skype, per il collegamento in remoto.

È ovvio che chi dovesse partecipare all'assemblea in videoconferenza, ossia in collegamento on line, non potrebbe rivestire l'incarico di Presidente o Segretario dell'assemblea condominiale, per il semplice fatto che non potrebbe assolvere al compito di redigere e sottoscrivere seduta stante il relativo verbale.

Peraltro, il Presidente ha l'importante compito di verificare, ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.c., la regolare costituzione dell'assemblea e la legittimità delle deleghe scritte, nonché il rispetto del regolamento e dei limiti legali alla rappresentatività in assemblea.

Vi è poi da dire che l'assemblea deve essere sempre convocata in luogo "fisicamente idoneo a consentire a tutti i condòmini di parteciparvi" (Cass. n. 14461/99).

In altre parole, la partecipazione virtuale all'assemblea, attraverso i mezzi di telecomunicazione, non potrebbe mai rappresentare una modalità esclusiva di intervento in riunione, dovendo sempre essere garantita ai condòmini la possibilità di parteciparvi "fisicamente".

Requisiti e forma dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale

In proposito si osserva che anche nell'ambito societario si è posto il problema di stabilire se e quando possa ritenersi legittima l'adozione del voto elettronico nell'assemblea. L'art. 2370 c.c. ha risolto tale problema stabilendo che lo statuto delle società può consentire "l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica".

Quindi, se è vero che in moti casi la giurisprudenza ha inteso sopperire alle lacune della materia condominiale facendo ricorso al diritto societario, possiamo dire che, per analogia, l'art. 2370 c.c. potrebbe applicarsi al condominio.

Ragion per cui, ai fini dell'adozione del voto elettronico, l'unica strada percorribile per l'assemblea condominiale, potrebbe essere quella di modificare legittimamente il regolamento di condominio, con le maggioranze di cui all'art. 1136 secondo comma c.c., inserendo una norma che preveda la possibilità di partecipare in via telematica all'assemblea, e precisamente in modalità video, per identificare il partecipante, prestando attenzione ad applicare, comunque, le limitazioni anzidette.

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