L'articolo 660 del Codice di Procedura Civile stabilisce la "Forma dell'intimazione" precisando, al primo comma, che la licenza di fine locazione o lo sfratto per morosità devono essere notificate a norma degli articoli 137 e ss c.p.c., e, all'ultimo comma, che ove l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale la ricevuta di spedizione.
Ma cosa succede se la notifica dell'atto avviene in via telematica a mezzo posta elettronica certificata, senza la cura delle formalità ivi riportate? Alla domanda risponde una recente, quanto inedita Sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone pubblicata in data 22 marzo 2016. Esaminiamola nel dettaglio.
L'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 - modificato dall'articolo 46 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 - consente all'avvocato munito di procura speciale di procedere alla notificazione degli atti in materia civile a mezzo di posta elettronica, senza alcuna limitazione quanto alla tipologia degli stessi.
Fuori dai casi in cui la legge riserva espressamente il potere di notificare l'atto giudiziario a soggetti minuti di speciale qualifica (vale a dire agli Ufficiali Giudiziari), si deve ritenere che ciascun avvocato sia legittimato ad eseguire personalmente la notificazione di un atto in materia civile attraverso la forma telematica.
Ora, poiché l'articolo 660, primo comma, Codice di Procedura Civile dispone che l'intimazione di sfratto venga notificata "a norma degli articoli 137 e seguenti" del codice di procedura civile - e quindi anche da soggetti diversi dagli ufficiali giudiziari (a tal proposito, cosi confronti quanto stabilito dall'articolo 149 Codice Procedura Civile) -, la conclusione ricavata dal decidente è quella di estendere, all'ipotesi della notifica telematica, l'intimazione di sfratto morosità o per finita locazione.
Quanto alla mancata spedizione della lettera raccomandata - prevista a norma dell'ultimo comma, proprio nell'ipotesi della notifica non effettuata a mani proprie - il Decidente ha rilevato che la differenza tra le due forme di notifica in ordine al tempo e al modi di relativo perfezionamento non esclude il rispetto delle garanzie che la legge fa derivare dalla mancata comparizione dell'intimato all'udienza di convalida.
La notificazione effettuata con modalità telematica si perfeziona, infatti, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione (cfr, articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, nr 68) e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cfr, articolo 3 bis, comma 3, della legge 53 del 1994).
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