"In materia di locazione, il contratto d'affitto è da ritenersi valido anche se il proprietario ha omesso di allegare l'Attestazione di prestazione energetica (Ape)". Questo è il principio di diritto espresso del Tribunale di Milano con la sentenza n. 5308 dell'11 maggio 2017 in materia di validità del contratto di locazione.
La questione. La ricorrente Tizia (locatrice) aveva intimato sfratto di morosità nei confronti di Caia (conduttrice) per il mancato pagamento di € 3.600,00 corrispondenti ai canoni di locazione riferiti al periodo intercorso tra maggio e settembre 2016.
Avverso tale richiesta, Caia si è opposta alla convalida eccependo l'invalidità del contratto per mancata allegazione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE).
La certificazione energetica. Lo scopo primario della normativa dettata in tema di efficienza energetica degli immobili è quello di stabilire le condizioni e le modalità per migliorare la prestazione energetica degli edifici, intesa questa come la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione.
Il Dl 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, ha portato radicali modificazioni al Dlgs 192/2005 con cui era stata data attuazione alla direttiva comunitaria che disciplinava il rendimento energetico nell'edilizia al fine di allineare la legislazione italiana alla normativa europea in materia di efficienza energetica e di contenimento dei consumi.
Quindi l'immobile può essere concesso in locazione solo se è dotato dell'Ape, cioè di un "corredo" documentale che lo seguirà anche negli eventuali avvicendamenti relativi alla sua proprietà.
L'obbligo di dotare l'immobile dell'Attestato di prestazione energetica sorge ancor prima della stipula di un nuovo contratto di locazione, dovendo il locatore esserne fornito sin dal momento delle trattative dirette alla conclusione del contratto, tenuto anche presente che gli indici di prestazione energetica dell'unità immobiliare offerta in locazione e la classe energetica corrispondente devono essere riportati negli annunci operati con qualsiasi mezzo di comunicazione.
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