Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
115740 utenti
Registrati
chiudi
Inviaci un quesito

Assemblea di condominio, ecco perchè non è possibile modificare il voto dopo la votazione.

Non è possibile modificare il proprio voto una volta che la votazione è stata chiusa.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di esercizio del diritto di voto e ripensamento in sede di assemblea condominiale, un nostro lettore ci scrive:

Volevo sapere se è possibile cambiare il voto per un punto dell'ordine del giorno già approvato a fine Marzo 2014.

Mi spiego meglio: quando ho ricevuto il verbale della riunione alla quale non ho partecipato personalmente ma per delega, ho appurato che il mio delegato ha votato positivamente ad una spesa di cui potevo fare a meno. Siccome ho visto che i condomini che hanno votato contro, non sono tenuti a pagare, vorrei sapere se è possibile cambiare il mio voto inviando una comunicazione scritta all'amministratore.

La questione postaci dal lettore dev'essere risolta guardando alla problematica sotto due aspetti:

a) esercizio del diritto di voto in assemblea e conseguenze a seguito della deliberazione;

b) esercizio del diritto di voto a mezzo delega.

Diritto di voto in assemblea

Ogni avente diritto a partecipare all'assemblea ha altresì diritto a esprimere il proprio voto rispetto all'argomento posto in discussione. Uniche eccezioni:

a) l'esistenza di un palese conflitto d'interessi tra singolo condomino e condominio;

b) il caso del conduttore che a differenza dei casi di votazione sul riscaldamento centralizzato ha "diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni" (art. 10 l. n. 392/78).

Il diritto di voto si esercita palesanod la propria posizione rispetto allo specifico oggetto della discussione. Tre le possibili soluzioni:

a) favorevole;

b) dissenziente;

c) astenuto.

Il voto in assemblea dev'essere palese altrimenti sarebbe impossibile verificare i quorum deliberativi necessari per quella specifica decisione.

Una volta che s'è votato ed è assunta la deliberazione (della votazione e della deliberazione bisogna dare conto nel verbale, cfr. artt. 1130 n.6 c.c. e 1136, settimo comma, c.c.), il voto non può più essere modificato. L'unica possibilità è insistere chiedendo la convocazione di una nuova assemblea per modificare il proprio voto.

La richiesta, per essere vincolante, dev'essere formulata ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c.

=> Voto espresso per delega

La situazione non è molto diversa per il caso di voto espresso per mezzo di un delegato. Con lo strumento della delega (che dev'essere dimostrata per iscritto, cfr. art. 67 disp. att. c.c.), il condomino conferisce ad altra persona il potere di rappresentarlo in assemblea e di votare per suo nome e conto.

Salvo il caso di situazioni di conflitto d'interesse tra delegante e delegato o comunque tra delegato e condominio (cfr. Cass. 18192/09), il voto espresso per delega vale allo stesso modo di quello espresso personalmente.

Di più: solitamente con la delega a partecipare, se non si danno indicazioni di voto, si ratifica preventivamente l'operato del delegato. In buona sostanza il voto, una volta espresso, non può mai essere modificato, salvo nuova votazione sullo stesso argomento in quella od in successiva assemblea.

Niente impugnazione se la delibera condominiale è conforme alla dichiarazione di voto

L'inquilino partecipa all'assemblea ma non può votare, qual è il senso?

Commenta la notizia, interagisci...
SALVO44
SALVO44 25-06-2022 11:33:37

Mi aspettavo una riunione tra persone responsabili delle proprie idee; responsabili delle proprie decisioni di voto e non fare ostruzionismo quando la rinomina della amministratrice non aveva raggiunto i 500 millesimi+1.
È stato un colpo di frusta per gli amici dell’amministratrice che si sono prodigati a cercare i condomini a convincerli di votare favorevoli quando nella delega avevano espresso voto contrario. In particolare, il presidente dell’assemblea, he si affannava a contattare, telefonicamente, condomini per esprimere voto favorevole per la rinomina dell’amministratrice. Una volta votato la rinomina dell’amministratrice e visto che non si raggiungevano i millesimi, è ammissibile un tale comportamento accettando anche deleghe orali? Ciò può fare evidenziare un “abuso assembleare” ed un conflitto d’interesse. Grazie per le riosposte

rispondi
Annulla

  1. in evidenza

Dello stesso argomento