Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il tuo vicino non è stato convocato? Non sono fatti che ti riguardano.

Se il vicino non è stato convocato altro non può fare che farlo presente.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di omessa convocazione di uno dei condomini all'assemblea di condominio, solamente chi non è stato convocato ha diritto a far valere l'invalidità della conseguente delibera per questa specifica causa.

Insomma se Tizio nota che Caio non è stato convocato altro non può fare che farlo presente in assemblea, non avendo potere (in gergo giuridico) interesse a far valere la causa d'invalidità della delibera.

Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 13 maggio 2014 n. 13338. Si tratta di un pronunciamento che s'inserisce in un solco ormai consolidato ma non unanime.

Pare utile evidenziare che gli ermellini si sono pronunciati su una causa iniziata prima dell'entrata in vigore della riforma (e quindi con le vecchie regole); la nuova formulazione dell'art. 66 disp. att. c.c. sembrerebbe portare a conclusioni differenti. Scopriamo perché.

La questione che ha portato alla sentenza in esame nasce dall'impugnazione di una deliberazione proposta da un condomino: questi, tra le altre cose, lamentava l'omessa convocazione di alcuni vicini che a suo modo dire erano, invece, interessati dalla decisione assunta dall'assise.

Il Tribunale, in primo grado, e la Corte d'appello, in sede di gravame, riconoscevano la fondatezza di tale doglianza. Da qui il ricorso in Cassazione del condominio. Ricorso accolto.

Si legge in sentenza che s'è vero, com'è vero che “in tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea (v. Cass., sent. n. 17486 del 2006)”, in casi del genere trova “applicazione in materia l'art. 1441 cod. civ., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge”.

In questo contesto, pertanto “il condomino convocato – […] - non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini” (Cass. 13 maggio 2014, n. 10338).

Nel caso di specie, pare utile segnalarlo, il condomino aveva partecipato all'assemblea esprimendo voto favorevole alla deliberazione.

Non è la prima volta che la Cassazione si pronuncia in questo modo: L'omessa convocazione può essere fatta valere solamente da chi non è stato convocato

Com'è stato detto in precedenza, però, non sono mancate pronunce di senso contrario. Furono proprio le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4806/05, ha lasciar intendere il contrario affermando che "la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta […] l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - e' valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio" (così Cass. SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4806).

Ad ogni buon conto la questione riguarda solamente il contenzioso sorto prima dell'entrata in vigore della legge n. 220/2012, il quale dovrà essere risolto sulla base della normativa vigente al momento dell'inizio della causa.

L'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. (in vigore dal 18 giugno 2013) specifica che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.

La norma lascia intendere che il vizio di omessa convocazione possa essere fatta valere tanto dagli assenti non ritualmente convocati, quanto dai dissenzienti, risultando quindi in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4806.

Sentenza
Scarica Cass. 13 maggio 2014 n. 10338
  1. in evidenza

Dello stesso argomento