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Art. 67 disp. att. c.c. - Intervento in assemblea del rappresentante di Condominio

Art. 67 disp. att. c.c.
 

Art. 67 disp. att. c.c.

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta.

Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

Nei casi in cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condomino deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprietario rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore.

In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.

Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.

La diffida e il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. L'usufruttario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento di cose e dei servizi comuni.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.

Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.

Conferimento delle deleghe

Ogni condomino può intervenire in assemblea anche a mezzo di un rappresentante, a condizione che la delega sia scritta.

Rientra nelle funzioni dell'amministratore condominiale quella di raccogliere le deleghe delle persone presenti in assemblea e valutare la regolarità della composizione delle stesse.

Il delegato rappresenta totalmente il condomino che gli ha conferito la delega; nell'ipotesi in cui sia stato delegato da più persone, può votare sullo stesso punto previsto dall'ordine del giorno diversamente, seguendo le istruzioni fornite dai deleganti. Tuttavia, lo stesso condomino non può delegare più persone, neppure nell'eventualità in cui i diversi mandati siano attribuiti per distinti appartamenti.

Al delegato, inoltre, è riconosciuta la possibilità di votare unicamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; differentemente travalicherebbe i limiti della delega ricevuta ed il suo voto potrebbe essere impugnato dal delegante.

La riforma esclude categoricamente la possibilità per i condomini di farsi rappresentare dall'amministratore di condominio.

Ulteriori novità in materia di deleghe

  1. Il nuovo testo dell'art. 67 disp. att. c.c. ha introdotto una limitazione di ordine numerico statuendo che: "se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale".
  2. Nelle ipotesi di supercondominio: allorché i partecipanti siano più di sessanta, ogni condominio deve nominare un proprio rappresentante all'assemblea supercondominiale con le maggioranze previste dall'art. 1136, comma 5, c.c. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che sia l'autorità giudiziaria a provvedere alla nomina, dopo aver diffidato il condominio perché la deliberi in un congruo termine.
  3. L'usufruttuario ha diritto di voto nelle delibere che riguardano l'ordinaria amministrazione ed il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Ai proprietari spetta il diritto di voto nelle altre deliberazioni, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'art. 1006 c.c. ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli artt. 985 e 986 c.c. In tali ipotesi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario che al nudo proprietario.

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