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Addebito al singolo dell'intervento sulla colonna di scarico

Colonna di scarico, chi paga la spesa di disostruzione?
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel condominio in cui vivo s'è reso necessario un intervento di disostruzione della colonna di scarico.

L'amministratore ha mandato l'idraulico su mia sollecitazione. Questi è intervenuto dal lavandino di casa mia e ha risolto il problema. Dopo qualche giorno mi è arrivata la richiesta di spese da parte dell'amministratore: l'intera fattura! Secondo me sbaglia, io devo pagare solamente una quota, mica la colpa dell'ostruzione era mia.

Che cosa posso fare?

Partiamo dal dato certo: il condominio, salvo il caso di concordanza da parte del diretto interessato, non può accollare al singolo condomino spese per sue presunte responsabilità.

Motivo? Solamente un giudice, si ribadisce eccezion fatta per il caso di ammissione del responsabile, può accertare che un fatto sia stato causato per responsabilità di una persone e di conseguenza condannarla al risarcimento del danno.

Nel caso espostoci dal nostro lettore non sembra che ciò sia avvenuto, ossia non pare che vi sia stata una sua ammissione di responsabilità, né che il condominio abbia iniziato una causa.

Certo, molto dipende dalla ricostruzione dei fatti da parte dell'idraulico: se questo dovesse affermare che la causa dell'ostruzione non era condominiale ma il problema si manifestava prima del raccordo con la tubatura verticale, ci sarebbero poche possibilità di dimostrare il contrario, o meglio ci sarebbero possibilità di dimostrare il contrario nella misura in cui la problematica dell'ostruzione fosse comune anche ai vicini del piano inferiore a quello del condomino che ci ha scritto.

Si tratta, comunque, di ipotesi: il condomino non ha ammesso alcuna responsabilità ed il condominio deve ripartire la spese tra tutti gli interessati, fintanto che non vi sia una sentenza costitutiva del diritto al risarcimento del danno.

Si badi: facciamo riferimento a tutti gli interessati e non a tutti i condòmini poiché sovente la colonna di scarico serve solamente una parte dei condòmini, sicché in tale circostanza bisognerebbe fare applicazione dell'art. 1123, terzo comma, c.c., ossia di quello che disciplina la suddivisione delle spese nel così detto condominio parziale. Colonna di scarico, come ripartire le spese

Chiaramente se la colonna serve tutti, ognuno deve partecipare alla spesa di disostruzione. Trattandosi di costo riguardante un servizio reso nell'interesse comune, la spesa dev'essere ripartita sulla base dei millesimi di proprietà.

Solamente dopo e solo ricorrendone i presupposti succitati, il condominio potrebbe fare causa al condomino per chiedergli il risarcimento del danno consistente nella spesa sostenuta per l'intervento dell'idraulico, il quale dev'essere considerato a suo carico perché ricollegato ad una sua responsabilità.

In tal caso la lite dovrebbe essere promossa dall'assemblea - che può deliberarla con il voto favorevole della maggioranza degli interventi e 500 millesimi - esulando i giudizi risarcitori da quelli azionabili direttamente dell'amministratore (cfr. artt. 1130-1131 c.c.) e ciascun condomino contrario alla lite potrebbe esprimere il proprio dissenso nei modi e nei termini di cui all'art. 1132 c.c.

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