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Per disinfestare gli appartamenti serve il consenso di tutti i condòmini

Ecco perchè senza il consenso unanime l'assemblea non può approvare un intervento di disinfestazione su tutti gli appartamenti.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

Senza il consenso unanime di tutti i condòmini l'assemblea non può approvare un intervento di disinfestazione all'interno delle singole unità immobiliari del condominio.

Così ha deciso il Tribunale di Roma che, con sentenza n. 202 dell'8 gennaio 2016, ha dichiarato nulla la delibera assembleare nella parte in cui autorizzava la disinfestazione di tutti gli appartamenti di proprietà esclusiva che compongono il condominio per “infestazione da blatte”.

Secondo il giudice romano, infatti, non è sufficiente il voto unanime dell'assemblea, se alla stessa non hanno partecipato tutti i proprietari degli appartamenti che compongono il condòminio. Infatti, trattandosi di un intervento destinato ad incidere sul diritto di proprietà esclusiva, è necessario il consenso unanime di tutti i condomini.

Il fatto – La decisione in commento riguarda l'impugnazione della delibera con la quale, tra l'altro, l'assemblea aveva approvato l'intervento di disinfestazione “da blatte” all'interno del condominio, dando mandato ad una ditta specializzata di procedere all'attività di bonifica, da realizzarsi in tutti gli appartamenti privati.

L'intervento di bonifica doveva riguardare tutti i condòmini. Secondo il rappresentante della ditta, infatti, l'unico modo per risolvere definitivamente il problema era quello di “trattare i singoli appartamenti”.

Costo totale dell'operazione, circa 28.000 euro, da dividere in parti uguali tra tutti i proprietari dei 130 appartamenti che compongono il condominio.

Compresi quelli che all'assemblea non avevano partecipato e, dunque, non avevano dato il proprio consenso a disinfestare casa.

Come noto, l'assemblea di condominio è competente a deliberare interventi che riguardano solo le parti comuni del condominio, mentre nel caso di specie si tratta evidentemente di attività che vanno ad incidere sul diritto di proprietà esclusiva, per cui è necessario il consenso di tutti i proprietari.Per questo motivo, il tribunale ha dichiarato radicalmente nulla la delibera impugnata.

Per incaricare la ditta ad eseguire la disinfestazione occorre il consenso di tutti i condòmini. Altrimenti ognuno provvederà per sé.

Nella sentenza si legge, infatti, che: “attenendo tale deliberazione assembleare ad interventi da effettuare negli immobili in proprietà esclusiva dei singoli condòmini e, pertanto, incidendo sui loro diritti individuali, deve condividersi l'assunto attore secondo il quale per l'approvazione di essa era necessario il consenso unanime di tutti i condòmini con effetto che, in mancanza, detta delibera deve ritenersi radicalmente nulla”.

Né può essere condivisa la tesi difensiva del Condominio, secondo cui il trattamento di disinfestazione non sarebbe stato obbligatorio e vincolante per i condòmini.

In realtà, osserva il giudice capitolino, nel verbale di assemblea non risulta minimamente chiarita o verbalizzata la possibilità, per i condòmini “dissenzienti” e/o non interessati dal problema, di rifiutare l'esecuzione di esso nel proprio appartamento e, quindi, di non partecipare alle spese deliberate e richieste.

Al contrario, l'obbligatorietà dell'intervento di bonifica è confermata dalla circostanza che l'amministratore di condominio aveva già provveduto all'invio dei bollettini di pagamenti delle spese per la disinfestazione a tutti i proprietari, compresi quelli che non avevano partecipato all'assemblea.

Da non perdere: Disinfestazione delle parti comuni, i poteri dell'amministratore e quelli dell'assemblea

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 202 dell'8 gennaio 2016
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