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L'assemblea non può limitarsi a confermare la precedente delibera già impugnata

Ecco perchè l'assemblea non può limitarsi a riconfermare la precedente delibera impugnata.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

È invalida per eccesso di potere la delibera con la quale l'assemblea si limita a reiterare quanto deciso nelle precedenti deliberazioni già impugnate dai condòmini ex art. 1137 c.c., in quanto volta solo ad eludere la definizione del giudizio già pendente.

È questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 202 dell'8 gennaio 2016.

Secondo il giudice romano, affinché una delibera possa legittimamente sostituirsi a quella già impugnata, è necessario un riesame della precedente decisione, da effettuarsi attraverso un nuovo apprezzamento degli interessi da perseguire e comporre, eliminando eventuali vizi. Tale riesame deve essere finalizzato ad un concreto risultato gestorio a tutela della collettività condominiale.

Se, invece, l'assemblea si limita semplicemente a confermare quanto già deciso in precedenza, la seconda deliberazione non può considerarsi “legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante assembleare”; si configura, al contrario, un eccesso di potere che determina l'invalidità della seconda deliberazione (cfr. Cass. civ. 20.4.2001, n 5889).

Nel caso oggetto della sentenza in commento, un condòmino aveva impugnato la delibera assembleare deducendone la nullità per violazione dei criteri di ripartizione delle spese comuni relative a lavori di riparazione dei balconi e ad interventi di disinfestazione per “infestazione di blatte” all'interno del condominio.

Nelle more del giudizio, l'assemblea adottava una nuova deliberazionecon la quale ratificava la precedente già impugnata. Sicché il condòmino era costretto ad impugnare anche questa seconda delibera, adottata, a suo dire, dall'assemblea al solo scopo di eludere la definizione del giudizio già pendente e sostenendo, inoltre, l'impossibilità di ratificare una delibera nulla.

Il Condominio si è costituito in giudizio deducendo la cessazione della materia del contendere con riferimento alla prima delibera, in quanto “sanata” con l'approvazione della seconda, espressione del “legittimo esercizio del potere discrezionale” dell'assemblea.

Tralasciando gli altri motivi di contestazione delle delibere impugnate, per quanto attiene al tema specifico che stiamo affrontando – se e in quale misura è possibile la cessazione della materia del contendere a seguito di ratifica della delibera già impugnata – il Tribunale di Roma ha accolto le ragioni del condòmino, dichiarando la seconda delibera invalida per eccesso di potere.

Quando e come risulta viziata da eccesso di potere la delibera

Il giudice osserva anzitutto che con la seconda delibera l'assemblea si è limitata a ribadire integralmente il contenuto delle precedenti deliberazioni. Sebbene nel verbale di assemblea sia stato impiegato il termine “ratifica”, in realtà deve escludersi che la statuizione in esame, quanto al relativo contenuto, possa essere ricondotta alla tipologia dei provvedimenti di “convalida”.

La convalida o ratifica di un atto invalido presuppone il riesame della precedente decisione, da effettuarsi attraverso un nuovo apprezzamento degli interessi da perseguire e comporre, nonché l'eliminazione di eventuali vizi della stessa, così da determinare il tipico effetto sostitutivo dell'atto successivo valido a quello precedente invalido.

Solo in presenza di tale rivalutazione deve ritenersi precluso l'annullamento giudiziale dell'atto invalido e cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio già pendente. Si applica il principio generale previsto dall'art. 2377, comma 8, c.c., valido anche per gli atti negoziali collegiali (quali, appunto, le delibere dell'assemblea di condominio).

Nel caso preso in esame, invece, di è trattato di una “mera integrale reiterazione” di quanto già deciso con le pregresse deliberazioni oggetto di impugnativa ex art. 1137 c.c.

La seconda delibera deve dunque considerarsi invalida, sia perché l'assemblea non può ratificare una delibera nulla (quale è certamente quelle adottata in violazione dei criteri di ripartizione delle spese), sia soprattutto perché con essa l'assemblea ha commesso un eccesso di potere, in quanto volta solo ad eludere la definizione del giudizio già pendente.

Secondo il Tribunale, infatti, “proprio la carenza di considerazione di ulteriori interessi, individuali e/o comuni, implicati o comunque interessati dalle decisioni di cui già s'erano occupati i deliberati del 27.5.2011 (…) ne esclude una sua utilità o necessità ai fini del governo delle parti e dei servizi comuni, di istituzionale attribuzione dell'assemblea

Inoltre, la mera integrale conferma di quanto in precedenza già deciso ha gravato il condòmino dell'onere di impugnare anche la successiva deliberazione, “atteso che l'eventuale accoglimento dell'impugnativa proposta avverso le precedenti avrebbe potuto essere radicalmente vanificata, quanto alle utilità perseguibili, in ragione della successiva ratifica la cui omessa impugnativa e riforma avrebbe determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1137, comma 1, c.c., la vincolatività del suo contenuto per tutti i componenti la collettività condominiale”.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 202 dell'8 gennaio 2016
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