Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Stop al distacco dal riscaldamento se la delibera dell'assemblea è stata già bocciata

Nessun distacco dal riscaldamento centralizzato se la delibera è simile a quelle bocciate.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro Lecce 
È nulla la delibera che trasforma l'impianto di riscaldamento centralizzato in autonomo, se adottata in mancanza di una decisione assembleare che legittimi la coesistenza di due sistemi di riscaldamento al servizio dell'edificio condominiale, e se la stessa delibera ricalca la precedente già annullata dal tribunale.

È questo, in sintesi, il principio espresso dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 17256 del 24 agosto 2015, che ha accolto il ricorso dei condòmini abitanti di una delle due palazzine che compongono il Condominio.

Il Giudice ha dichiarato nulla la delibera con riferimento all'autorizzazione al distacco e al mantenimento dell'impianto autonomo di riscaldamento dell'appartamento portineria e all'approvazione dell'acquisto e installazione di una caldaia a condensazione modulare di potenza pari a 100 kw.

La vicenda al vaglio del tribunale inizia nel 2009, quando l'impianto di riscaldamento centrale della palazzina B (quella dei ricorrenti) inizia a presentare problemi di malfunzionamento, ragione per cui alcuni condòmini proponevano di sostituire detto impianto con impianti autonomi in ciascuna unità immobiliare.

Veniva così convocata l'assemblea dei soli condòmini abitanti della palazzina B che, con una ristretta maggioranza, approvavano la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in autonomo, con caldaie a condensazione e canne fumarie collettive.

Distacco riscaldamento, i costi vanno calcolati in base alla norma UNI

Tale delibera veniva però impugnata ed annullata dal Tribunale, perché all'assemblea non aveva partecipato anche l'altra palazzina A, che doveva esprimersi perché era coinvolto anche l'appartamento di portineria, comune ad entrambe le palazzine. Nonostante ciò, a quella delibera seguivano altre due, con cui veniva disposta la realizzazione nell'alloggio del portiere di un impianto di riscaldamento autonomo a condensazione (votato da entrambe le palazzine), e la realizzazione di tre canne fumarie collettive e una canna fumaria singola (col solo voto della palazzina B). Anche queste delibere venivano impugnate ed annullate da un'ordinanza del tribunale.

Ecco perchè il sindaco non può ordinare di ripristinare il riscaldamento centralizzato

Nel 2010 veniva votata un'altra delibera - quella oggetto della sentenza in commento - che ha approvato nuovamente il distacco e il mantenimento dell'impianto autonomo nell'alloggio del portiere, oltre che l'acquisto e l'installazione, per la palazzina B, di sei canne fumarie oltre che di una caldaia a condensazione modulare.

Il Tribunale di Roma, per l'ennesima volta chiamato ad esprimersi sulla vicenda, ha accolto il ricorso dei condòmini dichiarando radicalmente nulla la delibera da ultimo approvata.

Secondo il giudice capitolino, infatti, la delibera riproduce nella sostanza le precedenti delibere già bocciate dalla precedente ordinanza del tribunale. Essa, inoltre, autorizza del tutto illegittimamente la coesistenza di due sistemi di riscaldamento nello stesso condominio, quello centralizzato e quello autonomo per l'alloggio del portiere

Ad ulteriore conferma dell'illegittimità della delibera, il Tribunale rileva altresì che l'assemblea non ha disposto l'installazione di dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione del calore per ogni singola unità abitativa, come espressamente richiesto dalla legge.

Né è stata allegata alla delibera alcuna relazione tecnica sulla realizzazione degli impianti di riscaldamento come impone l'art. 4 del DPR n. 59/2009 e, in termini generali, l'art. 1118, comma 4, c.c., e neppure è stato indicato il riparto delle spese tra i condòmini interessati.

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 17256 del 24 agosto 2015
  1. in evidenza

Dello stesso argomento