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Nessuna responsabilità per il caldaista se l'impianto di riscaldamento viene utilizzato prima di essere ultimato

L'impianto di riscaldamento non deve essere utilizzato fino alla consegna dei lavori.
Avv. Alessandro Gallucci 

Se avete dato in appalto la manutenzione straordinaria o, comunque, la sostituzione o nuova installazione di un impianto di riscaldamento nell'unità immobiliare che abitate (o utilizzate), sappiate che non dovete toccare quell'impianto fino alla consegna dei lavori.

Motivo: se nell'utilizzo si crea qualche danno (anche alla vostra persona), il caldaista non può essere considerato responsabile.

Parola di Cassazione (sent. n. 23915/13) e di buon senso aggiungiamo noi.

"Si, ma fa freddo e bisogna pur riscaldarsi, i lavori sono quasi finiti?quindi perché aspettare". Perché le mani intempestive e incompetenti è bene che stiano alla larga da cose che non conoscono.

C'è un decreto ministeriale, il n. 37 del 2008, che parla chiaro: installazione, manutenzione ed attività simili devono essere affidate a ditte serie e competenti secondo i parametri indicati in quello stesso decreto.

Nessun altro può mettere mani ad un impianto in stato di manutenzione, perché solo l'esperto è in grado di risolvere i problemi: chi lo fa rischia sanzioni, oltre ad assumersi la responsabilità verso terzi.

(L'assemblea può deliberare la trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti singoli a gas?)

Questo, ridotto ai minimi termini, il contenuto del d.m. n. 37/2008.

In questo contesto, sebbene il d.m. n. 37/08 non sia menzionato nella sentenza n. 23915/13, si è svolto il fatto che l'ha fatta scaturire.

Il fatto è semplice: due persone fanno causa ad un'impresa che stava installando un impianto di riscaldamento. Motivo: esse erano rimaste intossicate a causa delle esalazioni provenienti dall'impianto medesimo.

La circostanza che l'impianto fosse ancora in fase d'installazione è risultata determinante ai fini dell'esito del giudizio. Insomma gli attori non avevamo diritto al risarcimento del danno per l'intossicazione.

Il perché lo spieghiamo direttamente con le parole della Suprema Corte: "è infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo, deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso.

Nella specie l'iniziativa di (?) ha interrotto il nesso di causalità tra il comportamento degli appaltatori e il danno subito dagli attuali ricorrenti, risultando da solo idoneo a determinare il danno stesso" (Cass. 22 ottobre 2013, n. 23915).

(Prime applicazioni giurisprudenziali della Riforma in tema di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato.)

Gli attori avevano lamentato anche la erronea applicazione delle norme sull'appalto: insomma a loro dire la ditta era custode del bene (impianto di riscaldamento) ed al di là dei profili di responsabilità civile extracontrattuale doveva essere per ciò condannata.

Nemmeno sul punto la Cassazione ha accolto queste osservazioni. Si legge nella pronuncia in esame che "nell'ipotesi di appalto che non implichi, come nel caso di specie, il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno, per il committente, il dovere di custodia e di vigilanza (Cass., 18 luglio 2011, n. 15734)" (Cass. 22 ottobre 2013, n. 23915).

Insomma siccome i proprietari dell'appartamento avevano in uso il medesimo e di conseguenza il riscaldamento, nessun rimprovero poteva essere mosso alla ditta in quanto essa non era custode esclusiva del bene.

(Che cosa deve fare il condomino che intende distaccarsi dall'impianto di riscaldamento condominiale?)

In definitiva: chi usa un impianto la cui installazione non è stata ancora terminata lo fa a suo rischio e pericolo.

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