L'Agenzia delle Entrate, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti in merito alla applicabilità della detrazione fiscale previste dall'art. 16-bis del TUIR relativamente alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, precisa che vengono dimezzati i costi dei pannelli solari se l'installazione e l'utilizzo dei medesimi è rivolta esclusivamente all'uso domestico.
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Secondo la recente risoluzione n. 22/E pubblicata il 2 aprile, dall'Agenzia delle Entrate, si precisa che "per beneficiare della detrazione fiscale, attualmente al 50%, l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell'abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici".
Secondo la soluzione interpretativa avanzata dall'istante l'installazione su edifici residenziali di impianti fotovoltaici diretti alla produzione di energia elettrica potrebbe beneficiare della stessa detrazione IRPEF applicata ai lavori che interessano gli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, anche perché il DM n. 37 del 2008, in materia di sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, ricomprende tra gli impianti elettrici anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw di potenza nominale, considerandoli parte integrante dell'impianto elettrico.
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Alla luce delle considerazioni esposta dall'istante, l'Agenzia, nella risoluzione che si riporta in allegato, fissa i seguenti principi:

Scarica l'allegato: Risoluzione n. 22/e del 2 aprile 2013