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Distacco impianto di riscaldamento illecitamente ignorato: per i rimborsi delle somme non dovute si deve impugnare il bilancio

Il distacco dal riscaldamento centralizzato non deve determinare alcuno squilibrio all'impianto e tanto meno un aggravio di spesa agli altri utenti.
Avv. Marco Borriello 

Il diritto del singolo proprietario in condominio di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato è regolato dalla legge "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma. (art. 1118 cod. civ.)".

Ebbene, nonostante la norma appena citata indichi i presupposti per compiere tale operazione, non mancano i contenziosi sull'argomento. Né è riprova la vicenda appena culminata con la recente sentenza n. 279 del 9 ottobre 2023 emessa dal Tribunale di Aosta.

In questo contenzioso, infatti, il proprietario di un appartamento in un fabbricato, ritualmente staccatosi dall'impianto comune con tanto di perizia termotecnica, non ha ricevuto l'avallo dell'assemblea dei condòmini.

Egli è stato, quindi, costretto ad impugnare il deliberato che ordinava il riallaccio e a chiedere il rimborso delle spese per i consumi ordinari, nel frattempo, inopinatamente, addebitatigli.

Cerchiamo, dunque, di capire cosa è accaduto in questo complesso per le vacanze valdostano e come ha risolto il caso l'ufficio giudiziario de quo.

Distacco impianto di riscaldamento: si deve impugnare il bilancio per il rimborso delle somme non dovute. Fatto e decisione

I comproprietari di un appartamento in condominio, nell'aprile del 2018, si staccavano dall'impianto centralizzato di riscaldamento non senza aver comunicato l'avvenuta operazione all'amministratore del complesso, con tanto di mail pec. Alla predetta notifica, essi allegavano la una perizia termotecnica attestante che il distacco avveniva senza creare notevoli squilibri al bene comune e tanto meno aggravi di spesa agli altri proprietari.

Nonostante quanto comunicato, l'assemblea del condominio approvava i vari bilanci includendo nella ripartizione dei consumi ordinari anche i comproprietari dell'appartamento in discussione. Addirittura, nell'agosto del 2019, il consesso ordinava all'amministratore di attivarsi per riallacciare gli utenti de quo, visto il danno arrecato al bene ed agli interessi comuni a seguito dell'avvenuto distacco.

La vicenda, perciò, si spostava dinanzi al competente Tribunale di Aosta dove gli attori chiedevano l'annullamento della citata delibera e il rimborso delle spese si lì sostenute per i consumi ordinari.

La lite si caratterizzava, quindi, per l'immancabile quanto imprescindibile CTU alla quale era affidato il compito di valutare la legittimità dell'operazione compiuta dagli attori. Ebbene, il consulente dava ragione a questi.

Per il perito, il distacco non aveva comportato alcuno squilibrio all'impianto e tanto meno un aggravio di spesa agli altri utenti.

Si era verificata, infatti, una situazione analoga a quella in cui l'alloggio quo era rimasto inabitato e con il riscaldamento spento.

All'ufficio valdostano, pertanto, non è rimasto che accogliere la domanda di annullamento della delibera che ordinava il riallaccio. La richiesta di rimborso dei consumi ordinari addebitati anche successivamente al distacco non è stata, invece, accolta.

L'impianto di riscaldamento e il distacco del singolo

Gli attori non avevano impugnato le assemblee in cui erano stati approvati i bilanci, come avrebbero dovuto. In virtù, perciò, della soccombenza reciproca, sono state compensate le spese del procedimento.

Considerazioni conclusive

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Aosta ci ricorda, innanzitutto, che la facoltà di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento è un diritto indisponibile. Esso non può essere limitato e/o escluso nemmeno da un regolamento condominiale contrattuale.

Pertanto, la delibera che vieta l'operazione o che disponga il riallaccio, come nel caso de quo, è, inevitabilmente nulla e la sua impugnazione non è sottoposta ad alcun termine decadenziale.

L'ufficio de quo, inoltre, ribadisce i presupposti in presenza dei quali il distacco è possibile senza che il fabbricato possa opporsi. Ovviamente, a supporto di ciò cita la giurisprudenza di legittimità sull'argomento, anche recente "il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall'uso dell'impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, operi sempre qualora l'interessato provi che dal distacco non deriverà né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione dei servizi….L'insussistenza di tali pregiudizi deve essere provata dal condomino, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi (C. Cass, sent. n. 25559/2023)".

Nella lite in esame, gli attori, con la perizia termotecnica che aveva accompagnato il loro distacco e le valutazioni del caso espresse dal CTU, hanno dimostrato la piena conformità alla legge dell'operazione. Per il condominio non è stato, dunque, possibile, opporsi.

Sentenza
Scarica Trib. Aosta 9 ottobre 2023 n. 279
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