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Il condominio rimane al freddo. Il Sindaco non può ordinare il ripristino del riscaldamento centralizzato

Ecco perchè il sindaco non può ordinare di ripristinare il riscaldamento centralizzato.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

Il Comune non può interferire in questioni intere del condominio, che vanno gestite secondo le norme di diritto privato, tanto più quando mancano completamente i requisiti della contingibilità ed urgenza.

Lo ha stabilito la seconda sezione del TAR Piemonte che, con sentenza n. 996 del 27 maggio 2015 ha annullato l'ordinanza urgente adottata dal Sindaco nei confronti dell'amministratore del Condominio e di alcuni condomini che si erano staccati dall'impianto centralizzato.

Il Sindaco aveva adottato l'ordinanza a tutelare di alcuni condomini rimasti senza riscaldamento in quanto non avevano aderito alla decisione dell'assemblea condominiale di passare alla “termoautonomia”.

Ma per il TAR l'ordinanza interferisce indebitamente in rapporti individuali di natura privatistica; peraltro, nella fattispecie difettano anche i requisiti dell'imprevedibilità ed urgenza richiesti dalla legge per l'adozione di ordinanze extra ordinem ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000.

I fatti – Un Condominio, privo di specifico locale di proprietà da adibire a caldaia, è costretto a prendere in affitto un locale del Condominio adiacente per collocarvi l'impianto di riscaldamento comune.

A seguito dello “sfratto” da parte del conduttore e dell'impossibilità di individuare altro locale idoneo all'installazione della caldaia, l'assemblea deliberava di passare al riscaldamento autonomo, cosa che veniva regolarmente fatta dalla maggioranza dei condòmini.

Solo sei restavano senza riscaldamento, pur non impugnando la deliberazione dell'assemblea.

A seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco, veniva contestata la violazione della L.R. Piemonte n. 13/2007, che qualifica con sfavore gli impianti di riscaldamento autonomo. Successivamente il Sindaco emetteva l'ordinanza di cui sopra per l'immediato ripristino dell'impianto comune.

I giudici del TAR Piemonte, come detto, hanno accolto il ricorso proposto dall'amministratore e da alcuni condomini ed annullato l'ordinanza sindacale.

I giudici amministrativi hanno condiviso quanto rilevato dai ricorrenti sia con riferimento alla mancanza dei presupposti di imprevedibilità ed urgenza della situazione, sia con riferimento all'assenza di veri e propri profili di rischio per incolumità pubblica (la mancanza di riscaldamento, infatti, riguardava un cerchia ristretta di condòmini). => Impianto di riscaldamento mal funzionante, distacco e risarcimenti

Soprattutto, la sentenza sottolinea che la problematica attiene a singoli condòmini e la scelta di adottare il riscaldamento autonomo ha evidentemente ingenerato un dissidio condominiale che, però, tale resta e per la cui gestione l'ordinamento prevede appositi rimedi.

Insomma, per il TAR l'ordinanza adottata dal Sindaco ha interferito indebitamente in rapporti individuali di natura privatistica, nello specifico in una controversia condominiale che va risolta con le norme e i rimedi previsti dal codice civile (primo tra tutti, l'impugnazione della delibera che ha deciso la dismissione dell'impianto centralizzato, cosa che, nella fattispecie, non è avvenuta).

Peraltro – osservano ancora il tribunale amministrativo – l'eventuale rischio inerente i singoli condomini che non hanno ottemperato la deliberazione deriva, evidentemente, da uno loro libera scelta.

A tutto voler concedere, i destinatari dell'ordinanza del Sindaco sarebbero giuridicamente impossibilitati ad intervenire in quanto singoli. L'ordine infatti risulta rivolto all'amministratore che non può di propria iniziativa compiere un atto di straordinaria amministrazione (quale la modifica delle scelte dell'assemblea) in palese contrasto con una esplicita deliberazione del condominio.

L'ordinanza è altresì rivolta ad una parte dei condòmini (quelli che avevano installato gli impianti di riscaldamento autonomi) i quali, in quanto singoli, non possono essere onerati di una soluzione (ripristino del riscaldamento centralizzato) di pertinenza dell'assemblea di condominio.

Insomma, la questione va risolta nell'ambito della corretta dialettica condominiale e secondo le regole del diritto civile, non anche attraverso illegittime ingerenze dell'autorità pubblica. Il Comune condannato a paga le spese di giudizio.

Distacco riscaldamento, i costi vanno calcolati in base alla norma UNI

Impianto di riscaldamento mal funzionante, distacco e risarcimenti

Sentenza
Scarica TAR Piemonte, n. 996 del 27 maggio 2015
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