Il quadro normativo. La base normativa del nostro caso è la Legge n. 267/2000 come modificata dalla Legge n. 214/2011, che all'articolo 50, commi 6 e 7, prevede espressamente la competenza del sindaco, disponendo che "in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'àmbito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti."
Non vanno dimenticati la Legge n. 241/1990, che agli articoli 1 e seguenti regola i principi generali del procedimento amministrativo e l'articolo 97 della Costituzione che nel Titolo III, Sezione II, prevede l'organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni.
Il caso analizzato. Innanzi al Tar Liguria, ha proposto ricorso la società fornitrice del servizio idrico, impugnando l'ordinanza del ripristino del servizio in favore del condominio, emessa dal sindaco il quale era condomino dell'edificio interessato. Quanto alla vicenda della morosità è competente il Giudice Ordinario, tant'è che attualmente, il giudizio pende innanzi alla Corte di Appello.
Del caso se ne è occupato il Tar per valutare l'efficacia o meno dell'ordinanza del sindaco condomino, il quale intendeva ripristinare il servizio di fornitura idrica, a favore di condomini agendo in qualità di ufficiale del governo e non come amministratore dei cittadini.
Nel caso in cui l'ordinanza del sindaco è priva degli elementi essenziali e non ha il carattere di urgenza in presenza di conflitti di interessi, il Giudice Amministrativo, secondo quanto dispone l'articolo 133 del codice delle Pubbliche Amministrazioni, alla lettera q, cioè che " il sindacato, oltre che al contenuto dell'atto impugnato, all'intera vicenda ad esso sottesa, ellitticamente racchiusa nell'espressione del giudizio sul rapporto," è competente a decidere sulla questione.
La decisione. Il condomino, nonché sindaco, nel caso di specie, ha utilizzato il suo potere di amministratore dei cittadini, per risolvere, emettendo l'ordinanza, un caso riguardante il suo condominio, emanando così un provvedimento inequivocabilmente in favore della sua posizione di condomino.
Infatti il Tar Liguria, con Sentenza del 24 gennaio 2014 n. 138, ha accolto il ricorso della società fornitrice, annullandone i provvedimenti impugnati, ricordando che l'atto del sindaco "è adottato in qualità d'ufficiale del governo"e che pertantoha " manifestato in concreto l'assenza d'imparzialità (art. 1 l. 241/90)" necessaria per "un atto imputabile allo Stato, che ha come presupposto una oggettiva situazione di imprescindibile urgenza."Per il sindaco era consigliabile non emettere quel provvedimento proprio per non creare l'equivoco che è finito nelle aule del Tar, perché come in Sentenza viene sostenuto, così facendo, il primo cittadino, " ha dimostrato di aver frainteso natura, scopo ed interessi presidiati dal potere come in concreto esercitato, cioè ad un opera di un amministratore coinvolto personalmente nella vicenda, per dirimere conflitti intersoggettivi, sia pure concernenti le modalità di erogazione di un pubblico servizio."