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miceli78

Delibera priva di maggioranza ed impugnata

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Buongiorno,

Ad Aprile 2012 si è svolta un'assemblea di condominio con odg approvazione bilanci 2009 / 2010 / 2011 indetta dal condomino/amministratore revocato dall'A.G. per gravi irregolarità sulla gestione condominiale.

Qualche giorno prima dell'assemblea ho inviato un telegramma all'amministratore con il quale chiedevo di esibire in assemblea le pezze giustificative ed i contratti di appalto.

Tenete presente che la ripartizione era errata, vi erano spese mai deliberate e ci avevano addebitato interessi passivi del 37% annui. In sede di assemblea non ha esibito nulla in quanto alcune spese erano state pagate in nero ed altre mai sostenute.

A quel punto io è d'altri 2 condomini con 412 mill. abbiamo contestato il tutto chiedendo di affidare al nuovo amministratore tutta la documentazione per redigere i nuovi bilanci, mentre l'amministratore insieme ai suoi due fratelli con 588 mill. hanno votato l'approvazione dei bilanci. A qual punto abbiamo contestato il tutto dichiarando che in base all'art. 12 del regolamento di condominio il redattore dei bilanci si sarebbe dovuto astenere dalla votazione, menzionando anche una sentenza di cassazione sul conflitto di interessi.

Alla fine loro sostenevano che i bilanci erano stato approvati e noi invece no.

Per dare scanso agli equivoci abbiamo fatto la mediazione, in cui non si sono presentati e successivamente ci siamo rivolti all'A.g. affinché confermasse che in quella assemblea non si era approvato nulla chiedendo anche la sospensiva della delibera.

Il giudice ha riconosciuto il conflitto di interessi, ma sciogliendo la riserva dichiara:

- ritenuto che, in base alla valutazione sommaria degli atti, vista la documentazione prodotta dei resistenti e le specifiche contestazioni mosse dai ricorrenti sembra sussistente il fumus boni iuris, ma trattandosi di spese non appare sussistete il periculum derivante dall'esecuzione della delibera. Rigettando così la richiesta di sospensione.

Adesso i miei vicini hanno richiesto al nuovo amministratore di farci il decreto ingiuntivo

Considerando che è palese la nullità dell'assemblea e che non si tratta di 1000 € ma bensì di 24'000 per me e 6000 per un altro condomino, vorrei sapere come posso tutelarmi.

Tenete presente che nei miei 24'000 ci sono 10'000 di interessi e 8'000 di lavori del lastrico solare che mi hanno inspiegabilmente addebitato in quanto proprietario del piano sottostante.

Chiedo gentilmente un buon consiglio affinché mi tuteli in caso di D.I. o meglio ancora affinché il nuovo amministratore si possa rifiutare di recuperare le somma senza avere problemi.

Grazie

Corte di Cassazione (n. 26629/2009): "nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'amministratore di Condomino per il recupero dei contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate...... non può sospendere il processo in attesa di definizione del giudizio di impugnazione della delibera assembleare posta a fondamento del procedimento monitorio mancando tra le due cause un rapporto di pregiudizialità necessaria"

Cass. 18 settembre 2012, n. 15642

"il legislatore, onde consentire il tempestivo adempimento del condizionante dovere di riscossione dei contributi condominiali, ha attribuito all'amministratore, con l'art. 63 disp. att. c.c., il potere di chiedere decreto ingiuntivo, al quale ha anche riconosciuto il carattere dell'immediata esecutività, nei confronti dei condomini morosi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea senza neppure necessità d'autorizzazione alcuna da parte del detto organo deliberante (e pluribus, Cass. 9.12.05 n. 27292, 5.1.00 n. 29, 29.12.99 n. 14665, 15.5.98 n. 4900); correlativamente, nel riservare, con l'art. 1137 c.c., ad autonomo giudizio ogni controversia sull'invalidità delle deliberazioni assembleari, ha anche escluso che qualsivoglia questione al riguardo possa essere sollevata nell'ambito dell'eventuale opposizione al provvedimento monitorio, l'oggetto di tale giudizio rimanendo, in tal modo, circoscritto all'accertamento dell'idoneità formale (validità del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione dedotta in giudizio (Cass. 8.8.00 n. 10427, 29.8. 1994 n. 7569) "

 

(Cass. 15 dicembre 2011 n. 27016).

"statuito legittimamente in diritto che la decisione di prima istanza era erronea poichè, pur avendo riconosciuto la sussistenza della nullità della delibera assembleare sulla cui base era stato concesso il decreto ingiuntivo per l'assenza del requisito dell'unanimità dei consensi necessari per l'approvazione della modifica del regolamento condominiale, aveva ravvisato l'infondatezza dell'opposizione sullo scorretto presupposto che la delibera non fosse stata preventivamente impugnata nel termine di cui all'art. 1137 c.c.. Diversamente, il giudice di appello, sulla scorta dell'insegnamento di questa Corte e dell'avvenuto accertamento della nullità della delibera presupposta dalla richiesta avanzata in via monitoria (v. Cass. S.U., n. 4806/2005), ha esattamente rilevato che la radicale nullità di detta delibera, ancorchè non impugnata nel richiamato termine, non poteva precludere al giudice della cognizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di verificare "incidenter tantum" la sussistenza del predetto vizio (sganciato dal termine decadenziale previsto dal citato art. 1137 c.c.) in relazione al quale, perciò, non poteva ritenersi precluso, nel percorso logico che avrebbe dovuto condurre alla valutazione del titolo in base al quale era stato concesso il provvedimento monitorio impugnato, di accertare l'esistenza di vizi patologici genetici del titolo stesso tali da inficiarlo e determinare la caducazione della ragione di credito da esso dipendente, da poter far valere in ogni stato e grado del giudizio di merito

In poche parole per far valere l'invalidità contro il D.I. dovrà impugnarsi la delibera contestualmente all’opposizione; diversamente il giudice verifica solo il decreto ingiuntivo può produrre effetti (efficacia).

Ma la delibera è stata impugnata a maggio 2012 e i miei vicini vorrebbero fare ora il D.I.

In sede "riconvenzionale" all'opposizione del D.I. faccia valere ciò.

Ma i suoi legali cosa le han detto? 🤔

Secondo i miei legali la delibera non è stata approvata, pertanto pensano che sarà difficile che l'amministratore ottenga il D.I.

Inoltre, anche il nuovo amministratore ha effettuato una giusta ripartizione delle somme inserite nei bilanci, senza però sindacare se le stesse sono dovute o meno, e la situazione è completamente diversa, infatti, escludendo gli interessi del 37%, io dovrei dare circa 1'500 invece di 14'000 e l'altro condomino 1'200 invece di 6'000.

Infine i miei legali stanno valutando l'ipotesi di depositare un'istanza reiterando la richiesta di sospensiva della delibera considerando che non stiamo parlando di un paio di migliaia di ero ma bensì di 24'000 + 6'000.

Se non hai spiegato male...la delibera non era valida a prescindere dal conflitto di interesse (presunto).

 

3 favorevoli con 588 millesimi e 3 contrari con 412 NON VALE come maggioranza perche' le teste sono pari.

La norma indica la maggioranza delle teste...SEMPRE.

Se non hai spiegato male...la delibera non era valida a prescindere dal conflitto di interesse (presunto).

 

3 favorevoli con 588 millesimi e 3 contrari con 412 NON VALE come maggioranza perche' le teste sono pari.

La norma indica la maggioranza delle teste...SEMPRE.

Non solo: nel complicato post d'apertura (dove poteva scrivere che la revoca dall'AG è successiva), scrive che il RdC all'art.12 dispone che l'amm.re-condomino debba astenersi.

Quindi, se la disposizione fosse stata valida, a favore erano solo 2.

Vorrei leggere le testuali parole di quel famigerato art. 12

 

Comunque il conflitto di interessi va dimostrato...ma anche sorvolando sulla questiono la delibera non aveva la doppia maggioranza necessaria.

 

Se hanno impugnato 2 anni fa' al contempo dovevano chiedere la sospensione di qualsiasi addebito / ingiunzione.

 

Se non l'avevavo richiesto ora rischiano di dover anticipare le somme richieste fino a quando non sara' dichiarato l' annullamento.

Secondo i miei legali la delibera non è stata approvata, pertanto pensano che sarà difficile che l'amministratore ottenga il D.I.

Io non reitereri la sospensiva, già si è azionato in tal senso e con esito negativo; nelle more dell'annullamento (o dichiarazione di nullità), propenderei per la strada della "riconvenzionale" in sede di D.I. ove questo fosse richiesto; son quasi certo che il suo amministratore lo proporrà (vista la sospensiva da voi non conseguita).

Praticamente l'art. 12 del rdc redatto dallo stesso condomino/amministratore recita: i singoli condomini devono astenersi dal partecipare a deliberazioni che abbiano per oggetto cose e servizi alla cui conservazione o gestione abbiano interesse privato o per i quali esistano rapporti di forniture o lavori tra essi e il condominio. Il condomino che sia amministratore deve astenersi dalle deliberazioni relative al conto della sua gestione nonché da quelle che riguardano provvedimenti da lui adottati.

Inoltre il nuovo amministratore sa benissimo che i conteggi e le ripartizioni sono errate in quanto vi è una errata interpretazione dell'art. 1126 C.c. ed inoltre ci sono interessi moratori del 37%.

Infine il giudice sciogliendo la riserva riconosce il conflitto di interessi menzionando le sentenze di cassazione 10574/2011 e la 11254/1997.

Ribadisco che il condomino/amm. ha consegnato solo il 20% dei giustificativi relative alle spese inserite nei bilanci, gli stessi sono stati depositati in udienza.

Vorrei leggere le testuali parole di quel famigerato art. 12

 

Comunque il conflitto di interessi va dimostrato...ma anche sorvolando sulla questiono la delibera non aveva la doppia maggioranza necessaria.

 

Se hanno impugnato 2 anni fa' al contempo dovevano chiedere la sospensione di qualsiasi addebito / ingiunzione.

 

Se non l'avevavo richiesto ora rischiano di dover anticipare le somme richieste fino a quando non sara' dichiarato l' annullamento.

Ma il conflitto d'interesse già è stato riconosciuto.

D'altra parte la giurisprudenza sembra orientata in tal senso.

--link_rimosso--

Adesso l'ex amministratore/condomino ed i suoi fratelli non vogliono pagare le quote condominiali se non prima mi viene fatto il decreto ingiuntivo, mentre il nuovo amministratore sa perfettamente che quelle somme non sono da me dovute.

Il problema però è che l'amministratore, in base al nuovo c.c. deve obbligatoriamente richiedere il d.i. nei miei confronti per evitare futuri problemi.

Cosa mi dite in merito????

Potrei reiterare la richiesta di sospensiva allegando la ripartizione corretta del nuovo amministratore in cui si evince che, se tutte le spese sono state regolarmente approvate e supportate dai giustificativi, io dovrei corrispondere al condominio € 1'500 e no 14'000 + 10'000 di interessi, rendendomi disponibile a versare immediatamente tale somma in attesa che l'A.G. si pronunci definitivamente.

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