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Art. 68 disp. att. cod. civ. - Modifica Tabelle Millesimali

Art. 68 disp. att. c. c.
 

Art. 68 disp. att. c.c.

Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.

Le tabelle millesimali costituiscono la rappresentazione di un rapporto di valore, che consiste nella quantificazione della relazione intercorrente tra ciascuna singola unità immobiliare di proprietà esclusiva e la somma di tutte le singole unità immobiliari di proprietà esclusive; esse sono finalizzate a coadiuvare la gestione del fabbricato, in quanto sono formate:

  • sia al fine della ripartizione delle spese;
  • sia affinchè il procedimento assembleare possa concretamente svolgersi.

Occorre precisare che le tabelle in analisi non costituiscono un requisito necessario per la costituzione del condominio, né attribuiscono quote di proprietà, in quanto rappresentano solo uno strumento pratico per il funzionamento del condominio.

Nell'ultimo comma dell'articolo 68 il legislatore specifica che per la determinazione del valore millesimale dell'unità immobiliare, non si deve tener conto del canone di locazione, dei miglioramenti o dello stato manutentivo del piano o porzione di piano.

Pertanto, il valore dell'unità immobiliare che deve essere preso in considerazione affinchè possano essere redatte correttamente le tabelle millesimali è quello del c.d. "piano nudo", senza i miglioramenti apportati dal condomino.

L'efficacia costitutiva delle tabelle millesimali bè data dall'essere queste vincolanti sia per tutti i condomini che per l'amministratore, il quale nel ripartire le spese vi si deve obbligatoriamente attenere, dal momento della loro approvazione fino all'eventuale modificazione.

Come vengono regolati, a seguito della riforma, i rapporti tra acquirente subentrante e venditore uscente dal condominio?

Anche su questo aspetto gli ultimi commi dell'art. 63 disp. att. c.c. hanno introdotto considerevoli novità.

Nel caso di specie i principi applicabili saranno i seguenti:

Nel caso l'acquirente subentranti nel condominio sarà responsabile per i contributi dovuti alla data del subentro.
Il venditore uscente dal condominio sarà obbligato per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo di trasferimento.

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