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Anche in presenza di regolamento contrattuale, è ammessa la rettifica giudiziale delle tabelle millesimali da parte di un solo condomino

La rettifica giudiziale delle tabelle millesimali è possibile anche se regolate da un contratto, consentendo a un solo condomino di chiedere modifiche per errori o cambiamenti nei beni comuni.
Avv. Maurizio Tarantino 

In materia condominiale, i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale allegata ad un regolamento di carattere contrattuale possono essere rettificati per errore o modificati per sopravvenuti mutamenti dello stato dei luoghi anche con le maggioranze qualificate di cui all'art. 1136 comma 2, cod. civ. ovvero, in sede giudiziale, anche nell'interesse di uno solo dei condomini che ponga tali presupposti a fondamento della domanda.

Così si è pronunciato il Tribunale di Cagliari nella sentenza n. 410 del 10 febbraio 2016, ove è stato precisato che è irrilevante la natura contrattuale della tabella oggetto di impugnazione in forza del disposto dell'art. 69, ultimo comma, disp. att. cod. civ., nella parte in cui estende alle tabelle millesimali di carattere convenzionale la novellata disciplina in materia di rettifica e modifica giudiziale.

Questi i fatti di causa. Una condomina, proprietaria di quattro distinte unità immobiliari, con citazione, adiva il Tribunale di competenza evidenziando che le erano state assegnate agli immobili un valore millesimale complessivo (fin dal momento della costituzione del condominio) del tutto erroneo, sia in linea di fatto che di diritto; inoltre nelle stesse tabelle millesimali era stato altrettanto ingiustificatamente attribuito al lastrico solare, in realtà di proprietà e uso comune, un valore millesimale pari a 10/1000, così alterando l'intera ripartizione millesimale relativa al complesso delle unità immobiliari site nello stabile in argomento.

Per tali ragioni, essendo la stessa chiamata a concorrere alle spese comuni in misura non dovuta e proporzionalmente superiore a quanto invece richiesto agli altri condomini, chiedeva l'intervento Giudice adito per la rettifica delle tabelle.

Costituendosi in giudizio, il condominio convenuto, nel merito, evidenziava che le tabelle avevano regolato i rapporti interni al condominio in questione per quasi trent'anni, il che consentiva di ritenere che le stesse avessero di fatto ottenuto la tacita approvazione dell'unanimità dei condomini; inoltre, essendo esse predisposte dallo stesso costruttore, approvate all'unanimità dall'assemblea dei condomini e allegate come per legge al regolamento condominiale, non potevano pertanto essere modificate ad istanza di un solo condomino.

Nel corso del procedimento, espletata l'attività istruttoria, il Tribunale, preliminarmente, precisava che le tabelle millesimali in uso nel condominio, destinate ad esprimere il valore proporzionale delle singole unità immobiliari sul totale del fabbricato comune hanno natura contrattuale, quando derogano ai parametri di legge nella individuazione dei criteri di riparto delle spese comuni.

A tal proposito, osserva il giudice, non merita condivisione il rilievo del convenuto Condominio in forza del quale la costante ed incontestata applicazione delle tabelle millesimali in argomento per oltre un trentennio nel fabbricato condominiale avrebbe determinato la tacita acquiescenza della totalità dei condomini in ordine al contenuto delle stesse, e la conseguente loro immodificabilità su iniziativa di uno solo degli aventi diritto.

Difatti, è ostativo proprio il richiamato disposto dell'art. 69 disp. att. cod. civ. che - sussistendone i presupposti di legge - attribuisce in ogni tempo ai condomini la facoltà di agire in giudizio per ottenere la rettifica o la modifica delle tabelle millesimali in uso.

Inoltre, nel caso in esame, muovendo dal presupposto di tabelle millesimali che attribuivano al lastrico solare del fabbricato il predetto valore millesimale di 10/1000 nella tabella generale di proprietà e quello di 333/1000 nella tabella di ripartizione inerente la manutenzione e riparazione del medesimo lastrico solare (art. 1126 cod. civ.) e considerato che, in forza di quanto chiaramente disposto dall'art. 68 disp. att. cod. civ., il giudice ha ritenuto palese nella specie l'erroneità di dette tabelle millesimali sia in linea di fatto che di diritto: sotto il primo profilo, dette tabelle annoverano tra le parti del fabbricato in proprietà esclusiva il lastrico solare di copertura, quantunque nessun titolo attesti il superamento della presunzione legale di condominialità dello stesso; sotto altro profilo, accertata la natura comune del bene, detti valori millesimali sono stati attribuiti in evidente contrasto col disposto dell'art. 68 disp. att. cod. civ.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, conformemente alla citata normativa, il Giudice adito ha accolto parzialmente la domanda, in particolare della rettifica delle tabelle millesimali nella parte in cui queste ingiustificatamente attribuivano al lastrico solare di copertura del fabbricato, di proprietà ed uso comune, un valore millesimale pari a 10/1000, così alterando l'intera ripartizione millesimale relativa al complesso immobiliare in argomento.

Deliberare l'approvazione delle tabelle millesimali

Approvazione di nuove tabelle di ripartizione

Sentenza
Scarica Tribunale Cagliari, Sezione 2 civile Sentenza 10 febbraio 2016, n. 410
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